Bingo! “credito vigilanza” al 100%
L’Agenzia delle Entrate ha determinato la misura del credito di imposta ex legge 208/2015 per spese di vigilanza in importo pari alle spese sostenute

Con Provvedimento n. 62015 del 30 marzo 2017, emanato a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito la misura del credito d’imposta in favore delle persone fisiche per le spese sostenute nell’anno 2016 ai fini dell’installazione di sistemi di videosorveglianza e per i servizi di vigilanza, di cui all’articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Con tale provvedimento l’Agenzia delle Entrate era chiamata alla definizione della quota percentuale del credito d’imposta spettante ai soggetti che hanno validamente presentato l’istanza, rispetto all’ammontare lordo delle spese sostenuto, quantificazione da fare in base al valore complessivo delle domande pervenute rispetto ai fondi disponibili (15 milioni di euro).
Essendo, a quanto pare, pervenute assai poche domande, i fondi disponibili sono risultati sufficienti per soddisfare al 100% le richieste presentate.
Ciò significa che i cittadini che ne hanno fatto richiesta, hanno ottenuto un credito di imposta in misura pari alle spese sostenute, recuperandole in tal modo interamente, compresa l’Iva.
Si rammenta che la possibilità di tale credito - annunciata su questo sito prima della scadenza del termine della richiesta - concesso solo per il 2016, riguardava tre tipologie di spese ammissibili:
installazione di sistemi di videosorveglianza
installazione di impianti di allarme (antifurti)
spese correnti per contratti stipulati con società o istituti di sorveglianza privata
Come previsto dal citato Provvedimento, "Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento." A tal fine, con Risoluzione n. 42 del 30/3/2017 è stato istituito il Codice Tributo 6874, da indicare nel modello F24 per l’utilizzo di tale credito di imposta che, come prevede l’art. 4 del Decreto sopra citato, può essere fruito a decorrere dalla data di pubblicazione del Provvedimento citato in apertura, quindi può essere oggi pacificamente utilizzato.
Il medesimo provvedimento prevede altresì che "in alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi."
Si rammenta che l’art. 4 del citato Decreto prevede che "il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016".
Per chi ha fatto tesoro di quanto pubblicato in questo sito, non resta quindi che ... passare alla cassa!
Con tale provvedimento l’Agenzia delle Entrate era chiamata alla definizione della quota percentuale del credito d’imposta spettante ai soggetti che hanno validamente presentato l’istanza, rispetto all’ammontare lordo delle spese sostenuto, quantificazione da fare in base al valore complessivo delle domande pervenute rispetto ai fondi disponibili (15 milioni di euro).
Essendo, a quanto pare, pervenute assai poche domande, i fondi disponibili sono risultati sufficienti per soddisfare al 100% le richieste presentate.
Ciò significa che i cittadini che ne hanno fatto richiesta, hanno ottenuto un credito di imposta in misura pari alle spese sostenute, recuperandole in tal modo interamente, compresa l’Iva.
Si rammenta che la possibilità di tale credito - annunciata su questo sito prima della scadenza del termine della richiesta - concesso solo per il 2016, riguardava tre tipologie di spese ammissibili:
installazione di sistemi di videosorveglianza
installazione di impianti di allarme (antifurti)
spese correnti per contratti stipulati con società o istituti di sorveglianza privata
Come previsto dal citato Provvedimento, "Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento." A tal fine, con Risoluzione n. 42 del 30/3/2017 è stato istituito il Codice Tributo 6874, da indicare nel modello F24 per l’utilizzo di tale credito di imposta che, come prevede l’art. 4 del Decreto sopra citato, può essere fruito a decorrere dalla data di pubblicazione del Provvedimento citato in apertura, quindi può essere oggi pacificamente utilizzato.
Il medesimo provvedimento prevede altresì che "in alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi."
Si rammenta che l’art. 4 del citato Decreto prevede che "il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2016".
Per chi ha fatto tesoro di quanto pubblicato in questo sito, non resta quindi che ... passare alla cassa!
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