Blue whale: no reato di istigazione al suicidio
Non ricorre il reato di istigazione al suicidio nel caso di blue whale challenge se non si realizza un tentativo di suicidio o quantomeno una lesione

BLUE WHALE CHALLENGE:
NON RICORRE IL REATO DI ISTIGAZIONE AL SUICIDIO
MA ADESCAMENTO DI MINORENNI
Non ricorre il reato di istigazione al suicidio a causa dei messaggi inviati al minorenne coinvolto nel Blue Whale Challenge se non si realizza un tentativo di suicidio o quanto meno una lesione grave o gravissima.
E’ quanto ha statuito di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 57503/2017 che assolve il gioco dell'orrore sul ricorso dell'avvocato dell’imputato, indagato per il reato di istigazione al suicidio e adescamento di minori, al quale il Tribunale, con funzione di giudice del riesame, aveva confermato il sequestro probatorio di cellulare e materiale informatico.
Il Blue Whale Challenge è la sfida virtuale tristemente nota in Italia con il nome di "Balena blu" nata in Russia e diffusasi anche da noi in rete, e prevede che, dopo estenuanti prove di sottomissione ai comandi di un "curatore", la vittima sia spinta a togliersi la vita.
Pur tuttavia, secondo la suddetta disposizione della Corte di Cassazione: "Si punisce l’istigazione al suicidio a condizione che la stessa venga accolta e il suicidio si verifichi o quantomeno il suicida, fallendo nel suo intento, si procuri una lesione grave o gravissima".
L'ambito di tipicità disegnato dal legislatore, spiega il Collegio, esclude, non solo, la rilevanza penale dell'istigazione in quanto tale, contrariamente a quanto previsto in altre fattispecie (es artt. 266, 302, 414, 414-bis. 415 c.p.), ma, altresì la rilevanza dell'istigazione accolta a cui non consegue la realizzazione di alcun tentativo di suicidio oppure, addirittura, di quella seguita dall'esecuzione da parte della vittima del proposito suicida da cui derivino, tuttavia, solo delle lesioni lievi o lievissime.
I giudici del caso, rideterminando e riqualificando la condotta tipica si sono limitati ad inquadrarla solo nell’ambito del reato di adescamento di minorenni.
Alla luce di tanto, si evince la vetustà del reato di cui all’art. 580 del Codice Rocco che aveva sancito la perseguibilità dell’istigazione al suicidio solo nel caso di attuazione dell’atto, con evidentemente necessità di una sua celere e tempestiva riforma, in adeguamento ai tempi moderni.
La valutazione da fare è se dalla condotta di persuasione all’autolesionismo ad adescamento del minore ne derivi la morte. In tal caso potrebbe essere prevista l’applicazione del reato di cui all’art. 586 cp "morte o lesioni come conseguenza di altro reato".
NON RICORRE IL REATO DI ISTIGAZIONE AL SUICIDIO
MA ADESCAMENTO DI MINORENNI
Non ricorre il reato di istigazione al suicidio a causa dei messaggi inviati al minorenne coinvolto nel Blue Whale Challenge se non si realizza un tentativo di suicidio o quanto meno una lesione grave o gravissima.
E’ quanto ha statuito di recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 57503/2017 che assolve il gioco dell'orrore sul ricorso dell'avvocato dell’imputato, indagato per il reato di istigazione al suicidio e adescamento di minori, al quale il Tribunale, con funzione di giudice del riesame, aveva confermato il sequestro probatorio di cellulare e materiale informatico.
Il Blue Whale Challenge è la sfida virtuale tristemente nota in Italia con il nome di "Balena blu" nata in Russia e diffusasi anche da noi in rete, e prevede che, dopo estenuanti prove di sottomissione ai comandi di un "curatore", la vittima sia spinta a togliersi la vita.
Pur tuttavia, secondo la suddetta disposizione della Corte di Cassazione: "Si punisce l’istigazione al suicidio a condizione che la stessa venga accolta e il suicidio si verifichi o quantomeno il suicida, fallendo nel suo intento, si procuri una lesione grave o gravissima".
L'ambito di tipicità disegnato dal legislatore, spiega il Collegio, esclude, non solo, la rilevanza penale dell'istigazione in quanto tale, contrariamente a quanto previsto in altre fattispecie (es artt. 266, 302, 414, 414-bis. 415 c.p.), ma, altresì la rilevanza dell'istigazione accolta a cui non consegue la realizzazione di alcun tentativo di suicidio oppure, addirittura, di quella seguita dall'esecuzione da parte della vittima del proposito suicida da cui derivino, tuttavia, solo delle lesioni lievi o lievissime.
I giudici del caso, rideterminando e riqualificando la condotta tipica si sono limitati ad inquadrarla solo nell’ambito del reato di adescamento di minorenni.
Alla luce di tanto, si evince la vetustà del reato di cui all’art. 580 del Codice Rocco che aveva sancito la perseguibilità dell’istigazione al suicidio solo nel caso di attuazione dell’atto, con evidentemente necessità di una sua celere e tempestiva riforma, in adeguamento ai tempi moderni.
La valutazione da fare è se dalla condotta di persuasione all’autolesionismo ad adescamento del minore ne derivi la morte. In tal caso potrebbe essere prevista l’applicazione del reato di cui all’art. 586 cp "morte o lesioni come conseguenza di altro reato".
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