Bollette di energia elettrica e gas: quando si prescrivono?


Vedremo quando si prescrivono le bollette per la fornitura di energia elettrica e gas e come ci si deve tutelare dalle relative richieste di pagamento ormai prescritte
Bollette di energia elettrica e gas: quando si prescrivono?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prescrizione ordinaria disciplinata dagli artt. 2934 e seguenti del Codice Civile è una modalità di estinzione dei rapporti giuridici fondata sull'inerzia - per un certo periodo di tempo previsto per legge - del soggetto titolare del diritto.

Accanto alla prescrizione ordinaria, il Codice Civile prevede la cd. prescrizione breve quinquennale (art. 2948 cc), che trova applicazione per le obbligazioni periodiche o continuative tra cui le obbligazioni di pagamento riguardanti le forniture di energia elettrica e gas riconducibili allo schema contrattuale della somministrazione di cui all’art. 1559 c.c..

Ciò significa quindi che, secondo la regola generale dettata dal Codice Civile, modificata come si dirà di seguito, le società che forniscono energia elettrica e gas hanno cinque anni di tempo per pretendere il pagamento delle fatture emesse.

Il decorso del termine prescrizionale può essere interrotto con atti idonei (ad esempio l’invio di lettera raccomandata al debitore con l’invito al pagamento e/o messa in mora, la notifica di atti giudiziari o il riconoscimento di debito). In tal caso il termine di prescrizione quinquennale, come noto, comincerà nuovamente a decorrere dall’evento interruttivo.

La disciplina codicistica sopra richiamata è stata recentemente modificata dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1, c.d. Legge di Bilancio 2018 (dai commi da 4 a 10) che ha abbreviato il termine di prescrizione per i crediti relativi alla somministrazione di energia elettrica, gas e acqua da cinque anni a due anni.

In particolare, il termine biennale di prescrizione si applica alle fatture emesse nei confronti di consumatori, professionisti e microimprese, la cui scadenza è successiva alla data del 1 marzo 2018 per il settore elettrico, per il settore del gas successiva al 1 gennaio 2019 e per il settore idrico, al 1 gennaio 2020.

Per le fatture emesse e scadute prima di tali date resta in vigore la regola della prescrizione quinquennale.

Si applica il termine di prescrizione biennale a tutti i soggetti della filiera, per i crediti di cui alle fatture periodiche emesse a stima mensile o bimestrale, alle fatture a conguaglio emesse sulla base delle letture effettive comunicate dall’utente o sulla base dei dati di rettifica comunicati dal distributore di rete.

Il termine biennale di cui all’art. 1 comma 4 della Legge di Bilancio 2018 opera anche nel caso delle c.d. maxi-bollette che abbiano ad oggetto conguagli superiori ai due anni.

Le c.d. maxi- bollette sono fatture che indicano importi molto elevati a conguaglio di consumi di uno o più anni precedenti, spesso emesse a seguito di rettifiche tardive del distributore che ha svolto accertamenti in loco presso il contatore o il punto di fornitura.

Per questa casistica vige una particolare normativa di settore dettata dall’Autorità responsabile denominata A.R.E.R.A di cui alle delibere n. 200/99 e n. 65/2012 che consente alle società distributrici in caso di guasti o malfunzionamenti, anche attribuibili alla responsabilità del cliente finale (ad es. manomissioni), di ricostruire i consumi per il periodo precedente l’accertamento sulla base di determinati parametri tecnici (ad es. consumo storico, percentuale di errore di rilevazione riscontrata sul misuratore etc..) a far data dall’inizio del guasto o del malfunzionamento rilevato.

La citata legge di Bilancio 2018 all’art. 1 comma 4 stabilisce che: “in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, [….], l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorità […] ha diritto alla sospensione del pagamento finche' non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti”.

Secondo la citata norma il termine biennale funge quindi da parametro di adeguatezza della fattura e consente mediante formale reclamo, di sospenderne il pagamento.

L’Autorità di settore A.R.E.R.A in seguito all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, ha adottato la delibera 97/2018 con cui ha previsto che il venditore è tenuto a informare il cliente, contestualmente all’emissione della corrispondente fattura e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento, utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei a garantire completezza e trasparenza, della possibilità di eccepire:

•    la prescrizione, ai sensi dell’articolo 1 comma 4 della legge di bilancio 2018, del credito relativo a importi che il venditore avrebbe dovuto fatturare più di due anni prima, nei casi di rilevanti ritardi;

•    il diritto a non versare gli importi fatturati, nei casi di rettifiche di dati di misura relative a periodi superiori a due anni.

Il cliente finale destinatario della bolletta potrà presentare tempestivamente reclamo per la verifica della legittimità del maxi conguaglio emesso.

La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020) ha modificato nuovamente il precedente regime abrogando il comma 5 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2020, così sopprimendo la possibilità, precedentemente consentita, di respingere l’eccezione di prescrizione in caso di responsabilità del consumatore (manomissione del contatore o del punto di fornitura) e, quindi, precludendo agli operatori del settore la possibilità di recuperare consumi pluriennali fatturati intempestivamente.

In tema di prescrizione l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato c.d. Agcm è intervenuta con un recentissimo provvedimento sanzionatorio in data 20.01.2021 a carico delle società Eni spa, Enel Energia spa e Sen per pratiche commerciali scorrette.

L’Agcm ha sanzionato le suddette società per il mancato accoglimento di numerose istanze di prescrizione dei consumi presentate dagli utenti dal 2018 al 2020 nonostante la fondatezza dei reclami presentati e per aver in particolare immediatamente incassato crediti assoggettabili a prescrizione biennale mediante domiciliazione bancaria/postale.

Dal provvedimento si evince che la società venditrice non può tenere un atteggiamento meramente passivo in caso di contestazioni relative a rettifiche di consumi limitandosi a riferire le risultanze trasmesse dal distributore ma è onerata ad effettuare l’accertamento circa l’eventuale responsabilità del cliente finale.

Pertanto, dal quadro normativo e regolatorio emerge il diritto (e l’onere) in capo al cliente finale di sollevare tempestivamente la prescrizione dei consumi fatturati anche nel caso in cui gli stessi derivino da rettifiche e ricalcoli del distributore. Di tale diritto le società di vendita debbono dare adeguata informazione agevolando il Cliente finale nelle modalità di presentazione del reclamo.

Si noti bene: è onere del destinatario della bolletta eccepire la prescrizione o proporre reclamo per ottenere la sospensione del pagamento.

La prescrizione va eccepita ciò significa che, con l’ausilio di un legale di fiducia occorrerà contestare per iscritto in modo compiuto e preciso alla società di vendita l’avvenuto decorso del termine o le circostanze per le quali si ritiene che il ricalcolo dei consumi sia irregolare.

 

Articolo del:


di Avv. Fabio Venuto

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