Bollette energia e gas in caso di cliente moroso


Bollette energia elettrica e gas. Cosa possono (e non possono) fare i gestori quando il cliente è moroso
Bollette energia e gas in caso di cliente moroso
Accade spesso di vedersi addebitare in fattura importi genericamente indicati come "altre voci comprese nella bolletta elettrica", oppure che si vedono rifiutare il cosiddetto switching (il passaggio ad altro gestore), o ancora che si vedono staccare la fornitura. Sembra quindi opportuno fare chiarezza su quali sono gli strumenti e le limitazioni che le norme mettono a disposizione dei fornitori per recuperare i loro crediti.
Nel caso si rinvenisse una violazione della normativa, si potrà presentare, in primo luogo, un reclamo scritto al gestore, che permetta di attestare l’avvenuto ricevimento. Il gestore ha l'obbligo di rispondere entro 40 giorni.
Se la risposta data dal gestore non è soddisfacente o se non arriva entro i 40 giorni, il passaggio successivo è il reclamo all’Aeegsi. Tutte le modalità per la presentazione del reclamo si possono trovare sul sito dell'Autorità.
Infine, se neanche il reclamo all'Aeegsi produce effetti, sarà necessario promuovere una causa presso giudice di pace o tribunale.
CMOR
Il CMOR (Corrispettivo MORosita') e' il sistema introdotto dall’Aeegsi in base al quale viene garantito un indennizzo al vecchio fornitore uscente di energia elettrica per l’eventuale mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi tre mesi di erogazione, prima del passaggio effettivo del cliente finale al nuovo fornitore. Può essere applicato solo in libero mercato, e non in regime di maggior tutela.
Il corrispettivo di morosità infatti può essere applicato alla fattura di energia elettrica del cliente da parte del nuovo gestore, in caso di morosità pregressa da parte del cliente stesso, ovvero del mancato pagamento delle fatture o parte di esse che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi tre mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello switching.
Il valore del CMOR corrisponde al valore minimo tra il valore del credito non pagato da parte del cliente relativo agli ultimi tre mesi di erogazione della fornitura e il valore medio degli importi fatturati con riferimento a due mesi consecutivi di erogazione della fornitura, a cui si dovrebbe sommare l’eventuale CMOR precedentemente non pagato.
Il sistema dell'indennizzo è stato introdotto per evitare il fenomeno del turismo energetico, ossia che clienti morosi potessero, cambiando gestore, impedire al vecchio fornitore di recuperare il credito dovuto.
Il vecchio fornitore può richiedere l'indennizzo in un periodo compreso fra 6 mesi e 12 mesi dalla data del passaggio, non prima per lasciare al cliente il tempo di saldare le ultime bollette dovute e non dopo per non allungare eccessivamente i tempi.
Di seguito le condizioni che devono verificarsi affinché il vecchio fornitore possa richiedere l'indennizzo:
Il cliente finale debitore è alimentato in bassa tensione;
Il cliente ha ricevuto la comunicazione della morosità, nella quale è specificata l'applicazione dell'indennizzo;
Il cliente non ha saldato il pagamento dovuto;
Il credito non sia riferito a corrispettivi per ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del contatore;
Il valore dell'indennizzo sia pari ad almeno 10 €.
'Cattivi pagatori': banche dati, rifiuto di attivare un'utenza o di passaggio ad altro gestore
Ad oggi non esiste una banca dati di cattivi pagatori che permette ad un gestore di rifiutare l'attivazione di un'utenza ad un 'cattivo pagatore'.
E' invece concesso ad un gestore, anche di maggior tutela, rifiutare l'attivazione di un'utenza ad un cliente, se quest'ultimo ha ancora debiti nei suoi confronti. La delibera n. 156/07 dell'Aeegsi infatti recita: "Se un cliente "cattivo pagatore" che ha sottoscritto un contratto di mercato libero vuole rientrare nel servizio di maggior tutela e mantenere attiva la propria fornitura dovrà, al momento del rientro, pagare i debiti lasciati in precedenza. L'esercente la maggior tutela non è tenuto infatti a erogare un nuovo servizio di fornitura nei confronti di clienti che siano stati identificati in precedenti rapporti contrattuali con il medesimo operatore come "cattivi pagatori" fin tanto che questi ultimi non corrispondano gli importi di cui sono debitori (comprensivi dei corrispettivi dovuti per il servizio di fornitura maggiorati di eventuali interessi di mora e di un ammontare pari al doppio del deposito cauzionale previsto dalla normativa vigente)".
Un utente viene considerato cattivo pagatore se non paga nel corso di 365 giorni di fornitura almeno 2 bollette anche non consecutive, purché:
per almeno una di esse sia stata tempestivamente avviata una procedura di sospensione della fornitura;
nessuna di esse contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in caso di già accertato malfunzionamento del contatore;
non sussistano crediti del cliente nei confronti del venditore per precedenti fatture non ancora liquidati dal venditore stesso;
il venditore abbia provveduto nei tempi previsti a fornire una risposta motivata a una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o a un reclamo inerente corrispettivi non pagati.
Infine, qualora un gestore ottenga la sospensione di un'utenza per morosità, durante il periodo di sospensione, l’impresa distributrice potrà rifiutare eventuali richieste del cliente di passaggio ad altro gestore.
L'interruzione della fornitura
Testo base della regolamentazione della morosità è l’allegato A) alla Deliberazione 25 gennaio 2008 (ARG/elt 4/08) e successive modifiche, relativo ai casi di morosità dei clienti finali disalimentabili, di inadempimento del venditore e dei clienti finali non disalimentabili.
Le modalità con cui il gestore può procedere al distacco della fornitura elettrica o di gas per morosità, per una bolletta pagata in ritardo, sono state modificate dalla Delibera 67/2013/R/COM del 21 febbraio 2013 "Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in materia di costituzione in mora". Tali nuove regole, riguardano per esempio l'obbligo dei gestori di inviare una raccomandata di messa in mora al cliente ritardatario prima di procedere al distacco della fornitura e di sollecitare e intimare il pagamento entro il termine di 20 giorni. Pertanto, se si è in ritardo col pagamento della bolletta, si riceve una raccomandata di messa in mora e si ha tempo 20 giorni per regolarizzare la fattura. Se non si procede al pagamento, trascorsi altri 3 giorni il venditore effettua la richiesta di sospensione della fornitura che per l'energia elettrica è immediata grazie ai contatori elettronici mentre per il gas il distacco avviene tramite apposizione dei sigilli sul misuratore del cliente moroso.
Per quanto riguarda l'energia elettrica, oltre alla sospensione della fornitura, è possibile per il gestore imporre una riduzione della potenza erogata. Questo è possibile grazie ai contatori di nuova generazione, che possono essere "telecomandati". In questi casi il cliente finale si vedrà "saltare continuamente l’interruttore della luce", e solo in caso di persistente morosità è possibile procedere al distacco dell’utenza da remoto.
Quando invece la fornitura non può essere cessata per morosità?
La fornitura non può essere sospesa per morosità se il cliente non è stato prima avvisato tramite raccomandata, se il pagamento è stato effettuato entro i tempi ma per cause non imputabili il cliente, gli estremi del pagamento non sono stati inviati al venditore, se l'importo da pagare è inferiore o uguale al deposito cauzionale, se la chiusura della fornitura cade in giorni festivi e prefestivi, di venerdì e sabato, oppure, se si tratta di un conguaglio o un importo anomalo per i quali il cliente ha presentato un reclamo scritto al venditore. In questo caso, infatti, il venditore è tenuto a rispondere per iscritto al cliente prima di poter procedere al distacco della fornitura per morosità.

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di Avv. Smeralda Cappetti

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