Bollo assolto in modo virtuale – Circolare AE
Per le violazioni relative ai versamenti bimestrali e d’acconto, irrogazione immediata delle sanzioni.

Fisco-Oggi, illustra l'ultima circolare dell'AE relativa all’applicazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 16/E del 14 aprile 2015, ricorda che il contribuente interessato all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale deve presentare all’ufficio competente apposita domanda, corredata da una dichiarazione nella quale indica il numero presunto degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno.
L’ufficio concede l’autorizzazione a tempo indeterminato e, sulla base dei dati esposti nella richiesta, procede alla liquidazione iniziale dell’imposta (dalla data della domanda al 31 dicembre dello stesso anno), ripartita in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel periodo.
Negli anni successivi, entro il 31 gennaio, il contribuente presenta all’ufficio una dichiarazione con il numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, gli altri elementi utili liquidare l’imposta e gli assegni bancari estinti nel periodo.
L’ufficio, dopo i dovuti riscontri, dà corso alla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per l’anno precedente (imputando la differenza a debito o a credito alla rata in scadenza a febbraio), che viene assunta come base per la liquidazione provvisoria per l’anno in corso.
L’ufficio, prima di concedere l’autorizzazione, verifica la sussistenza dei requisiti di affidabilità e di adeguata capacità economica del richiedente ad assolvere il tributo, l’entità del tributo e la quantità degli atti da assoggettare a tassazione, in modo da valutare l’utilità per il contribuente all’utilizzo del bollo virtuale e le adeguate garanzie per l’Amministrazione.
Il pagamento dell’imposta risultante dalla liquidazione definitiva va effettuato nei venti giorni successivi alla notifica dell’avviso di liquidazione; se invece risulta un credito, il contribuente può presentare istanza di rimborso (articolo 37 del Dpr 642/1972).
Dal 20 febbraio scorso, i versamenti per l’imposta di bollo virtuale (compresi l’acconto ed eventuali interessi e sanzioni) vanno effettuati tramite modello F24, indicando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 12/2015. Fino al 31 marzo è stato possibile utilizzare anche il modello F23.
Relativamente all’acconto, lo stesso può essere scomputato da tutti i versamenti dovuti a partire dal mese di febbraio (circolare n. 49/2005); se non è possibile farlo interamente nel corso dell’anno, il credito vantato può essere scalato anche dall’acconto per l’anno successivo (circolare n. 46/2011).
Dalla prossima dichiarazione annuale, il contribuente potrà segnalare la scelta sulla modalità di scomputo dell’acconto: l’ufficio liquiderà le rate bimestrali e l’acconto sulla base di tale indicazione.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 16/E del 14 aprile 2015, ricorda che il contribuente interessato all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale deve presentare all’ufficio competente apposita domanda, corredata da una dichiarazione nella quale indica il numero presunto degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno.
L’ufficio concede l’autorizzazione a tempo indeterminato e, sulla base dei dati esposti nella richiesta, procede alla liquidazione iniziale dell’imposta (dalla data della domanda al 31 dicembre dello stesso anno), ripartita in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel periodo.
Negli anni successivi, entro il 31 gennaio, il contribuente presenta all’ufficio una dichiarazione con il numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, gli altri elementi utili liquidare l’imposta e gli assegni bancari estinti nel periodo.
L’ufficio, dopo i dovuti riscontri, dà corso alla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per l’anno precedente (imputando la differenza a debito o a credito alla rata in scadenza a febbraio), che viene assunta come base per la liquidazione provvisoria per l’anno in corso.
L’ufficio, prima di concedere l’autorizzazione, verifica la sussistenza dei requisiti di affidabilità e di adeguata capacità economica del richiedente ad assolvere il tributo, l’entità del tributo e la quantità degli atti da assoggettare a tassazione, in modo da valutare l’utilità per il contribuente all’utilizzo del bollo virtuale e le adeguate garanzie per l’Amministrazione.
Il pagamento dell’imposta risultante dalla liquidazione definitiva va effettuato nei venti giorni successivi alla notifica dell’avviso di liquidazione; se invece risulta un credito, il contribuente può presentare istanza di rimborso (articolo 37 del Dpr 642/1972).
Dal 20 febbraio scorso, i versamenti per l’imposta di bollo virtuale (compresi l’acconto ed eventuali interessi e sanzioni) vanno effettuati tramite modello F24, indicando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 12/2015. Fino al 31 marzo è stato possibile utilizzare anche il modello F23.
Relativamente all’acconto, lo stesso può essere scomputato da tutti i versamenti dovuti a partire dal mese di febbraio (circolare n. 49/2005); se non è possibile farlo interamente nel corso dell’anno, il credito vantato può essere scalato anche dall’acconto per l’anno successivo (circolare n. 46/2011).
Dalla prossima dichiarazione annuale, il contribuente potrà segnalare la scelta sulla modalità di scomputo dell’acconto: l’ufficio liquiderà le rate bimestrali e l’acconto sulla base di tale indicazione.
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