Bollo auto, prescrizione
La tassa automobilistica si prescrive in tre anni, anche in caso di omessa impugnazione della cartella di pagamento

La tassa automobilistica si prescrive in tre anni, anche in caso di omessa impugnazione della cartella di pagamento.
E’ quanto emerge dalla sentenza[1] con cui i giudici di Piazza Cavour, tornando a pronunciarsi sul tema della sua prescrizione, e riportandosi a una recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. Civ. S.U. 17.11.2016, n. 23397), hanno chiarito una volta per tutte che la riscossione di detto tributo è sottoposta al termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall'art. 5 comma 51 del d. 1. n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 53/1983 e modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 60/1986.
La mancata impugnazione della cartella nei termini non fa scattare la prescrizione decennale e ciò in quanto, come ribadito dalle Sezioni Unite (n. 23397/2016) «il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti — in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo», in guisa che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., eccetto che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
In conclusione, se, per dimenticanza, non abbiamo pagato la tassa automobilistica e riceviamo una cartella esattoriale da Equitalia notificata dopo 3 anni - a titolo esemplificativo: per bolli relativi all’anno 2015 la prescrizione scatta il 31 dicembre del 2018 - essa è illegittima e, in quanto tale, impugnabile dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, nel termini di due mesi dalla sua comunicazione.
[1] Cass. Civ., Ord. Sez. VI, 29.08.2017 n. 20503
E’ quanto emerge dalla sentenza[1] con cui i giudici di Piazza Cavour, tornando a pronunciarsi sul tema della sua prescrizione, e riportandosi a una recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. Civ. S.U. 17.11.2016, n. 23397), hanno chiarito una volta per tutte che la riscossione di detto tributo è sottoposta al termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall'art. 5 comma 51 del d. 1. n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 53/1983 e modificato dall'art. 3 del d.l. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 60/1986.
La mancata impugnazione della cartella nei termini non fa scattare la prescrizione decennale e ciò in quanto, come ribadito dalle Sezioni Unite (n. 23397/2016) «il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti — in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo», in guisa che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., eccetto che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
In conclusione, se, per dimenticanza, non abbiamo pagato la tassa automobilistica e riceviamo una cartella esattoriale da Equitalia notificata dopo 3 anni - a titolo esemplificativo: per bolli relativi all’anno 2015 la prescrizione scatta il 31 dicembre del 2018 - essa è illegittima e, in quanto tale, impugnabile dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, nel termini di due mesi dalla sua comunicazione.
[1] Cass. Civ., Ord. Sez. VI, 29.08.2017 n. 20503
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