Bonus arredo `giovani coppie`


Attenzione ai requisiti!!!
Bonus arredo `giovani coppie`
Con la Legge di Stabilita' 2016 al co. 75 viene introdotta nell'area spese detraibili un nuovo bonus mobili al quale possono accedere solo giovani coppie. Il legilatore, nel suddetto comma, da' la definizione di "giovane coppia" intendendo:
- per "giovane": una coppia in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni d'eta' nell'annualita' 2016;
- per "coppia": la coppia composta sia da coniugi che da conviventi more uxorio.

La giovane coppia, così definita, deve anche possedere contestualmente un "requisito temporale". In altri termini, la giovane coppia deve essere costituita almeno da 3 anni, pena l'inapplicabilita' della detrazione.
Dunque le "giovani coppie" sposate da meno di 3 anni non potranno, nella dichiarazione 2017, detrarre la prima quota del bonus arredo, tranne nel caso in cui riescano a dimostrare una convivenza pre-matrimoniale per il raggiungimento del triennio. Il triennio di convivenza puo' essere vissuto, pertanto, interamente con il legame coniugale o di conviventi oppure con una combinazione dei due legami. Si ribadisce che il termine "giovane" nell'espressione "giovane coppia" e' limitato solo ed esclusivamente all'eta' di uno dei due componenti il "nucleo familiare" e non alla recente formazione della coppia. Addio, quindi, al bonus arredo per le "neo giovani coppie sposate nel 2016, 2015 e 2014 senza convivenza pre-matrimoniale dimostrabile o con eta' superiore ai 35 anni". Per i matrimoni e le convivenze iniziate, invece, nel 2013, se in possessp del requisito dell'eta', bisogna fare attenzione alla data di inizio della convivenza e/o del matrimonio, in modo da effettuare nel 2016 l'acquisto dei mobili solo successivamente alla data di definizione del triennio.

Ma da quale data parte il triennio? Per stabilire la data di inizio si deve fare riferimento alla data di trasferimento della residenza di entrambi i componenti la giovane coppia. La data di registrazione del contratto d'affitto, cointestato ad entrambi con successivo trasferimento della residenza, a modesto parere dell'autore e' data certa per riconoscere l'inizio della costituizione della convivenza. L'Agenzia delle Entrate potrebbe, invece, eccepire che l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato non sia sufficiente per riconoscere l'esistenza di una convivenza senza la residenza.

Oltre al requisito soggettivo dell'eta' e i requisiti della coppia (durata e residenza) il bonus arredo e' riservato alle giovani coppie "acquirenti di unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale".
La norma parla
- di "acquirenti" e non di "proprietari"
- di "immobili da adibire" e non "di immobili adibiti" ad abitazione principale
- di "acquirenti" e non di "acquirente"

Sembrerebbe, quindi, che il legislatore intenda serbare il bonus arredo solo per gli immobili
- acquistati nel 2016
- da entrambi i coniugi o conviventi (senza specificare la quota di possesso)
- da destinare ("da adibire") successivamente ad abitazione principale da entrambi.

Cio' significa che i singoli componenti la coppia non devono possedere una propria abitazione principale.
Ulteriore ed ultimo requisito per la detrazione e' possedere nel 2016 e per i successivi 10 anni un reddito lordo, da parte di entrambi o di chi sostiene la spesa, che garantisca il recupero fiscale, in quanto il bonus arredo verra' rimborsato solo se esiste un reddito tale che determini una imposta lorda sufficiente per il rimborso fiscale in dichiarazione dei redditi.

Se si hanno contemporanemante tutti i requisiti sopra esplicati, in sintesi:
- soggetti
- oggettivi
- reddittuali
si puo' accedere al bonus arredo per giovani coppie e sostenere nel 2016 la spesa per l'acquisto di arredo da destinare all'immobile da adibire ad abitazione principale. La spesa dovra' essere documentata e pagata mediante sistemi tracciabili, come da istruzioni dell'Agenzia delle Entrate nella circolare 29/2013 in cui vengono indicate le modalita' di pagamento per il bonus arredo del 2013 (bonus diverso da quello per "le giovani coppie" ed alternativo, se più conveniente, vista la proroga del bonus arredo 2013 per tutto il 2016). La detrazione che si potra' fruire sara' pari al 50% sul limite massimo d'acquisto di euro 16.000,00 rateizzato in 10 quote annuali e ripartito "tra gli aventi diritto". Il diritto alla detrazione si ritiene debba essere riconosciuta in base alla percentuale di partecipazione alla spesa e non in base alla quota di possesso dell'immobile. Sono esclusi dalla detrazione l'acquisto di mobili usati e di elettrodomestici (quest'ultimi previsti nel bonus arredo del D.L. 63/2013. circolare AdE 29/2013).

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di Rosalba Pizzulo

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