Bonus energia e gas – Credito d’imposta per le imprese non energivore


L’art. 3, c. 1 del D.L. 21/2022 ha stabilito un credito d’imposta per compensare i maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica e per il gas
Bonus energia e gas – Credito d’imposta per le imprese non energivore

CREDITO ENERGIA

La norma riconosce alle imprese, dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica concretamente utilizzata ed acquistata nel secondo e terzo trimestre 2022 (D.L. n. 115 del 9 agosto 2022) a condizione che il prezzo della componente energetica calcolato sulla base della media dei costi riferita:

• al primo trimestre 2022 per il credito relativo al secondo trimestre 2022,

• al secondo trimestre 2022 per il credito relativo al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali ulteriori incentivi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

 

CREDITO GAS

Il credito gas pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas consumato nel secondo e terzo trimestre 2022 per usi diversi dal termoelettrico spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), riferita:

• al primo trimestre 2022 per il credito relativo al secondo trimestre 2022,

• al secondo trimestre 2022 per il credito relativo al terzo trimestre 2022, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

MODALITA’ DI CALCOLO

Ai fini della quantificazione e fruizione dei crediti per imprese diverse dalla “energivore” e diverse dalle “gasivore” si prevede che:

1. Se l’impresa destinataria del contributo nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022 si rifornisce di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo e secondo trimestre dell’anno 2019, il venditore, su richiesta del cliente, è tenuto a inviare una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare di agevolazione spettante per il secondo e terzo trimestre dell’anno 2022.

2. Nel caso in cui il rivenditore di energia/gas non sia lo stesso, l’impresa dovrà procedere autonomamente alla verifica del requisito di accesso e al calcolo del credito. A tal fine, in primo luogo, è opportuno precisare che, per determinare la “componente energetica” si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete),il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato dellacapacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura e diverso dalla componente energetica.Inoltre, il credito d’imposta è calcolato sulla base dei consumi effettivi ; i consumi stimati eventualmente fatturati in acconto dai gestori, pertanto, non potranno essere considerati per il calcolo del beneficio. Nell’ipotesi 1, nel caso il gestore di energia elettrica/gas non abbia già provveduto, consigliamo di contattarlo e richiedere i dati essenziali per la quantificazione dell’agevolazione.

 

UTILIZZO DEL CREDITO

I crediti di imposta menzionati sono fruibili in compensazione mediante F24 entro il termine del 31/12/2022. 

 

Articolo del:


di Martino Ballarini

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