Bonus Facciate 2020: come ottenere la detrazione del 90%

Il Bonus Facciate - contenuto nella Legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 e in vigore dal 1° gennaio 2020 - è una detrazione fiscale (Irpef) del 90% per chi effettua lavori di rifacimento della parte esterna di un edificio.
Si dispone che "per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento".
Indice:
Le zone ammesse al bonus
L'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 prevede la definizione di zone territoriali omogenee, per cui:
• la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
• la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Aspetti fondamentali del bonus facciate
• La detrazione vale senza alcun limite di spesa per singole unità familiari (ville, villette, casa privata, singolo condominio);
• Si accede allo sconto fiscale anche in caso di lavori di manutenzione ordinaria, cioè basta semplicemente tinteggiare le pareti esterne di un edificio.
Cos'è una facciata?
Nella definizione di facciata rientrano "i parapetti delle terrazze e delle balconate che, da una parte, rappresentano la proiezione della proprietà individuale, consentendone godimento esclusivo e possibilità di affaccio e, dall’altra, si pongono come elementi esterni aventi un’attitudine funzionale legata al decoro dell’edificio, che è bene di godimento collettivo".
Sono, quindi, definibili facciate le parti condominiali relative:
a) alla parte esterna dei parapetti;
b) al cornicione;
c) a cimose, basamenti, frontali e pilastrini.
Quindi le spese ammesse al Bonus riguardano:
• intonacatura;
• verniciatura;
• pulitura;
• tinteggiatura esterna;
• rifacimento di ringhiere;
• decorazioni;
• marmi di facciata;
• balconi;
• restauro marmi di facciata;
• impianti pluviali, le grondaie per intenderci;
• interventi sulle strutture opache della facciata.
In definitiva, ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi in esame esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
Spese ammissibili
• Fornitura e posa in opera di materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento;
• Opere provvisionali e accessorie;
• Occupazione di suolo pubblico;
• Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria compresi gli Attestati di Prestazione Energetica - APE - delle unità immobiliari per cui si chiedono le detrazioni, direzione lavori etc.).
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