Bonus mobili 2018
Detrazione Irpef su acquisti di mobili e grandi elettrodomestici
Anche nell’anno 2018 sarà riconosciuta la detrazione IRPEF del 50% sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici, entro il tetto massimo di spesa di € 10.000,00.
Il bonus è legato agli interventi di ristrutturazione eseguiti a decorrere dall’1/1/2017.
Ciò significa che l’acquisto dei descritti beni deve essere finalizzato all’arredo di un immobile che sia stato oggetto di ristrutturazione edilizia.
Gli elettrodomestici dovranno essere contraddistinti dalla classe energetica non inferiore ad A+ (per i forni è classe A).
La detrazione sarà ripartita in dieci rate annuali.
Gli interventi di ristrutturazione ai quali la detrazione è collegata sono i seguenti:
- Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti.
Quindi la manutenzione ordinaria su singoli appartamenti non dà diritto al bonus.
- Ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
- Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.
- Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali. La detrazione spetta solamente per l’acquisto di mobili da destinare all’arredo delle parti comuni.
Si rammenta che la sostituzione della caldaia è ritenuta (circolare 3/2016 Agenzia Entrate) manutenzione straordinaria, tale dunque da far sorgere il diritto al bonus arredo, sempre che consenta un risparmio energetico rispetto alla condizione preesistente.
Si potrà godere del bonus mobili se:
a) le spese di ristrutturazione siano state pagate, in tutto o in parte, dal 26/6/2012;
b) l’inizio dei lavori preceda l’acquisto dei mobili;
c) l’acquisto sia documentato con fattura;
d) il pagamento avvenga con bonifico, nel quale siano indicati causale, codice fiscale del fruitore della detrazione, partita IVA o codice fiscale del venditore.
E’ possibile anche l’acquisto con finanziamento a rate.
La parte di detrazione non utilizzata non è trasferibile, né per il caso di vendita dell’immobile oggetto di ristrutturazione, né per il caso di decesso del fruitore.
Il bonus è legato agli interventi di ristrutturazione eseguiti a decorrere dall’1/1/2017.
Ciò significa che l’acquisto dei descritti beni deve essere finalizzato all’arredo di un immobile che sia stato oggetto di ristrutturazione edilizia.
Gli elettrodomestici dovranno essere contraddistinti dalla classe energetica non inferiore ad A+ (per i forni è classe A).
La detrazione sarà ripartita in dieci rate annuali.
Gli interventi di ristrutturazione ai quali la detrazione è collegata sono i seguenti:
- Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti.
Quindi la manutenzione ordinaria su singoli appartamenti non dà diritto al bonus.
- Ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
- Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.
- Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali. La detrazione spetta solamente per l’acquisto di mobili da destinare all’arredo delle parti comuni.
Si rammenta che la sostituzione della caldaia è ritenuta (circolare 3/2016 Agenzia Entrate) manutenzione straordinaria, tale dunque da far sorgere il diritto al bonus arredo, sempre che consenta un risparmio energetico rispetto alla condizione preesistente.
Si potrà godere del bonus mobili se:
a) le spese di ristrutturazione siano state pagate, in tutto o in parte, dal 26/6/2012;
b) l’inizio dei lavori preceda l’acquisto dei mobili;
c) l’acquisto sia documentato con fattura;
d) il pagamento avvenga con bonifico, nel quale siano indicati causale, codice fiscale del fruitore della detrazione, partita IVA o codice fiscale del venditore.
E’ possibile anche l’acquisto con finanziamento a rate.
La parte di detrazione non utilizzata non è trasferibile, né per il caso di vendita dell’immobile oggetto di ristrutturazione, né per il caso di decesso del fruitore.
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