Breve cronistoria della vicenda del rinnovo contrattuale CAS Sicilia


Adeguamenti contrattuali economici dei dipendenti del consorzio Autostrade siciliane su base degli aggiornamenti CCNL Autostrade e Trafori
Breve cronistoria della vicenda del rinnovo contrattuale CAS Sicilia

Il Cas è una persona giuridica che vede la luce nell’anno 1997. E’ il frutto dell’unione del Consorzio autostrada Messina-Palermo e del Consorzio autostrada Messina-Catania. Il Cas è concessionario dell’Anas per la gestione delle già citate autostrade Messina-Palermo e Messina-Catania. A queste si aggiunge la Siracusa-Gela, autostrada ancora in costruzione.

La natura giuridica della persona giuridica dovrebbe essere per alcuni quella di “ente pubblico non economico”, cioè a dire ente che vive esclusivamente di trasferimenti di risorse dal bilancio di un altro ente (ad esempio dal bilancio della Regione Sicilia) mentre, viceversa, quando si parlerebbe di “ente economico” si farebbe riferimento ad un ente che non ha trasferimenti ordinari dal bilancio di altro ente e vive delle risorse economiche che produce (ad esempio nel caso concreto i pedaggi autostradali).

Ovviamente le conseguenze per i lavoratori variano a seconda della natura giuridica che è attribuita all’istituzione. Se si dovesse accertare che l’ente Cas fosse ente non economico ne conseguirebbe che il vigente CCNL Autostrade, privatistico, sarebbe insanabilmente incompatibile e la regione, ente responsabile della vigilanza, sarebbe conseguentemente responsabile di danno erariale per averlo illegittimamente autorizzato all’applicazione; in tale situazione il contratto compatibile sarebbe stato il CCRL che, però, non coerente con le mansioni e l’oggetto sociale della concessionaria autostradale, risulterebbe  peggiorativo per tutti i dipendenti, tranne che per i dirigenti ed aspiranti dirigenti; Se si dovesse, invece, accertare che l’ente, per legge e/o per statuto, sia tenuto a coprire i costi d’esercizio esclusivamente con i propri introiti, senza trasferimenti ordinari dal bilancio regionale, ne conseguirebbe che il CCNL autostrade privatistico sarebbe pienamente coerente e, pertanto, andrebbe mantenuto tale e quale e la situazione andrebbe regolarizzata operando semplicemente un riconoscimento dell’ente economico tramite atto normativo. Esempi di enti pubblici economici sottoposti a controllo e/o vigilanza da parte della regione siciliana che non applicano CCRL, ma un contratto collettivo di lavoro privatistico, sono ad esempio sul territorio peloritano l’Ente Fiera di Messina o anche l’Ente Autonomo Portuale di Messina.

L’equivoco dilemma che avvolge la natura del Cas nasce per una personale iniziativa assunta da un dirigente del consorzio mediante un quesito da questi rivolto alla regione del 2009 ritenendo il suo trattamento giuridico economico meno favorevole di quello della categoria dei dirigenti regionali.

Il CGA, organo consultivo, evidenziava quali sarebbero dovute essere le conseguenze da ricollegare a quanto dichiarato dall’interessata lasciando insoluto il quesito se potesse un qualunque ente pubblico non economico applicare ai suoi dipendenti un contratto collettivo di lavoro privatistico.

All’imbrunire dell’anno 2011 si cominciava a paventare, altresì, l’ipotesi problematica dell’applicare a tutti i dipendenti del Consorzio il contratto dei regionali e non più quello del settore privato delle autostrade, con una conseguente perdita del 30% circa dei guadagni mensili del personale dipendente, decisione maturata proprio a cagione del parere del CGA del Novembre 2010 con conseguente richiesta di restituzione del percepito non dovuto e le ripercussioni negative per i pensionandi sul loro TFR.

Ciò avrebbe comportato la firma di un accordo che avrebbe peggiorato il già arretrato trattamento economico dei lavoratori autostradali giacché a parità di lavoro e di mansioni i dipendenti del Cas avrebbero registrato un trattamento economico, e non solo, peggiore dei loro colleghi che effettuano la medesima prestazione di lavoro in altre zone geografiche italiane. Il CGA aveva messo in rilievo che “violando la legge ai dipendenti del consorzio veniva applicata la parte più favorevole del contratto privato e la parte migliore del contratto dei regionali” tuonando, quindi, l’applicazione del contratto dei regionali.

Tuttavia la valutazione fatta dall’organo amministrativo mediante parere emesso non ha tenuto conto del fatto che il Cas non essendo nello specifico “ente pubblico regionale non economico” non rientra nell’applicazione della legge 10 del 2000 (“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento. TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 15/2006 e annotato al 12/9/2006)”).

In conseguenza a quanto già evidenziato va riscontrato che si potrebbe benissimo rivendicare la restituzione in busta paga ai lavoratori delle somme non corrisposte relative all’aumento contrattuale 2008/2009 CCNL Autostrade e trafori avvenuto, il pagamento una tantum dell’assicurazione sanitaria prevista per il 2010 unitamente anche alla retribuzione della 14° mensilità anche questa dovuta ma non percepita. Il problema sopra evidenziato nasce dalla circostanza che il CCNL prevedeva aumenti per il biennio economico 2008/2009 che non sono stati mai corrisposti ai dipendenti del CAS così come anche è avvenuto con il rinnovo contrattuale relativo al periodo temporale 2010/2012 , rinnovo che ha interessato tutti i 14 mila addetti nazionali al settore ma non quelli della Regione Sicilia i quali, quindi, hanno allo stato attuale una retribuzione parametrata ancora al biennio economico 2005/2007 ex CCRL Regione Sicilia ed il contratto dei dipendenti del Cas 2008/2009.

Facendo un po’ di cronologia giuridica nei meandri della giurisprudenza regionale si trova come primo punto di riferimento a questa circostanza la legge regionale 03/11/1994 numero 44 art. 6 Cas a cui seguì la deliberazione n. 15 AS del 20/10/2005 approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione regionale n. 68 del 13/02/2006 riguardante appunto il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti del CAS. Fatta questa premessa segue la necessità di sottolineare che dal mese di Novembre 2008, la retribuzione, effettivamente dovuta ai lavoratori in questione, è stata solo parzialmente corrisposta determinando per il lavoratore un ingiustificato ed illegittimo depauperamento qualificabile come “danno grave ed irreparabile” per questi oltreché non può essere sottaciuta la questione evidentissima della violazione di diritti costituzionalmente garantiti (catalizzando, quindi, un illegittimo ed indebito arricchimento per il Cas stesso) e riconosciuti dalla dottrina giuslavoristica vigente su tutto il territorio nazionale.

Dando un semplice sguardo alla busta paga di un dipendente del Cas e facendo un raffronto con quella di un dipendente del medesimo servizio ed inquadramento a livello extraregionale si constata che risulta palese una espropriazione di euro complessivi pari a 200,00 mensili (150,00 dovuti ex accordo 2008/2009 a cui si aggiungano altri 50,00 a far data dal giorno 01/08/2011 accordo 2010/2012, per cui ne risulteranno deficitarie altre 300,00 mensili a regime e fino al 31/12/2012) e di euro complessivi 1.500,00 come una tantum dovuto per l’anno solare 2010. Si riportano di seguito due estratti di documenti adottati dalla Regione Sicilia che sono alla base delle richieste effettuate dai dipendenti ricorrenti:

“IL CAS NELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER QUANTO RIGUARDA LA SPESA PRESUNTIVA DEL PERSONALE HA FATTO RIFERIMENTO AL CCNL, RITENUTO NON APPLICABILE E PERTANTO, ANCORCHE’ LO STESSO ENTE ABBIA COMUNICATO CON NOTA NR. 13571/REG. DEL 20.06.2011 L’IRRILEVANZA DELLA DIFFERENZA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO (CCNL E CCRL) PREVIA COMPARAZIONE, DEVE CONSIDERARSI SOMMARIAMENTE INDICATIVA RIPORTATA IN BILANCIO. INOLTRE RISULTA CHE CON NOTA INTERNA NR. 12522 DEL 1.6.2011, INDIRIZZATA AL PERSONALE E PER CONOSCENZA ALLE OO.SS., IL CAS HA COMUNICATO DI AVERE DISPOSTO L’EROGAZIONE DELLA 14° MENSILITA’. TALE MENSILITA’ NON PREVISTA DAL CCRL, QUALORA FOSSE STATA GIA’ EROGATA DOVRA’ ESSERE RECUPERATA COSTITUENDO DIVERSAMENTE DANNO ERARIALE”.

“PER QUANTO RIGUARDA L’ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO SI PRESCRIVE LA DEFINIZIONE, GIA’ AVVIATA DA COMMISSARIO AD ACTA (NDR. 21399 DEL 20.09.2011) DEGLI INQUADRAMENTI E DEI TRATTAMENTI ECONOMICI DEL PERSONALE CON RIFERIMENTO AL CCRL, PROCEDENDO ALLA SUCCESSIVA VARIAZIONE DI BILANCIO CHE AI SENSI DELLA CIRCOLARE DELL’ASSESSORATO AL BILANCIO NR. 20 DEL 27.10.2006 DOVRA’ PERVENIRE ENTRO IL 16.11.2011 MUNITA DI TUTTI I VISTI E PARERI. IN ULTIMO SI PRESCRIVE AL CAS LA PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI DI PREVISIONE DEGLI ESERCIZI FINANZIARI SUCCESSIVI CHE TENENDO CONTO CHE AL PERSONALE DELL’ENTE SI APPLICA IL CONTRATTO DEI REGIONALI, PROCEDENDO NELL’ATTIVITA’ DI CONGUAGLIO POSITIVO O NEGATIVO CON RIFERIMENTO A TUTTI GLI EMOLUMENTI PERCEPITI A QUALSIASI TITOLO NEL CORSO DEL RAPPORTO DI IMPIEGO, FACENDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALL’ISTITUTO DELLA PRESCRIZIONE ORDINARIA”.

In aggiunta e considerato a quanto detto, il CCRL Regione Sicilia prevede 13 mensilità retribuite e pertanto qualora si passasse a titolo di esempio alla comparazione della situazione retributiva di un dipendente regionale siciliano d’inquadramento livello B1, che corrisponderebbe al livello C del CCNL autostrade e trafori, confrontando le due posizioni un dipendente X di 4° livello ex CCRL Regione Sicilia percepirebbe uno stipendio base ammontante ad euro complessivi 898,95 mentre il suo corrispettivo dipendente Y ex CCNL autostrade e trafori percepirebbe uno stipendio base ammontante ad euro complessivi 1.265,70.

Nello specifico poi analizzando sempre il CCNL autostrade e trafori, sempre un livello 4° di stipendio base periodo di riferimento 2005/2007 per un totale quattordici mensilità avrebbe percepito un corrispettivo annuale complessivo di euro 13.519,80 (965,70 euro mensili moltiplicati per 14 mensilità), cifra che nel 2008/2009 sarebbe salita ad euro complessivi 45.619,80 prevedendo 14 mensilità con stipendio base pari ad euro complessivi 1115,70. Passando ad analizzare, poi, lo stipendio base 2011 una tantum ’10 + 14 mensilità si sarebbe registrato in busta paga una cifra pari ed euro complessivi 17.419,80, stipendio base – 2012- 14 mensilità euro complessivi 17.079,80 mentre a decorrere dal mese di Gennaio 2012, e fino a nuovo accordo, lo stipendio base sarebbe stato di euro complessivi 1.265,70, dovuto per numero 14 mensilità, per un ammontare complessivo pari ad euro 17.719,80. I dati di cui detto traggono spunto da tabelle in appendice annesse ed estrapolate dagli archivi dell’Aran Sicilia connesse ai CCNL a cui si fa riferimento in queste pagine (CCNL autostrade e trafori – società e consorzi concessionari testo definitivo decorrente dal giorno 15/07/2005 e scaduto in data 31/12/07 a cui ha fatto seguito verbale integrativo datato 25/11/2008 e accordo 2° biennio economico 2008 – 2009 decorrente dal giorno 01/01/2008 e scaduto in data 31/12/2009; rinnovo CCNL per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori  del 15.07.2005 e del 18.12.2008 – nuovo contratto con durata triennale e scadenza datata 31 Dicembre 2012 (scadenza fissata sia per la parte normativa che per quella economica). I conteggi effettuati traggono origine dai contratti di cui detto e nello specifico dalla parte di questi concernenti l’articolazione delle voci indicate in busta paga, tuttavia, va ricordato semplicemente che il personale inquadrato viene dal contratto applicato suddiviso in categoria turnista e non turnista, part time e full time, con differenze retributive connesse al differente calcolo delle voci in questione. Si aggiunga poi, che il primo contratto citato prevedeva in chiusura nuovi minimi contrattuali facenti data dal giorno 01.12.2005, minimi modificati nel verbale integrativo che introduceva l’una tantum indicando i parametri cui affidare la corresponsione o meno di essa e riqualificava i minimi tabellari determinati nei valori e con le decorrenze indicate in apposita tabella che prevedeva tre distinti scaglioni temporali di aumenti l’ultimo dei quali decorrenti a far data dal giorno 01.12.2009. Il nuovo CCNL per autostrade e trafori datato Agosto 2011 metteva di nuovo mano ai minimi tabellari retributivi e ne fissava di nuovi a far data dal giorno 01.08.2012 prevedendo anche in questo caso quattro scaglioni temporali, l’ultimo dei quali a far data dal giorno 01.12.2012.

A questi riparametri seguiva una rimodulazione dell’importo forfettario lordo pro-capite in misure riportate e da corrispondersi unitamente alla retribuzione del mese di Agosto 2011; tali importi sono soggetti a riproporzionamenti per i lavoratori assunti successivamente alla data del giorno 01.01.2012, in funzione dei mesi di servizio prestati dalla data di assunzione unitamente alla previsione di un importo forfettario lordo pro-capite in misure indicate solo per i lavoratori a tempo indeterminato in forza al giorno 01.01.2012 non in prova da corrispondersi con la retribuzione del mese di Gennaio.

Va in ultimo posto l’accento che per quanto concerne l’assistenza sanitaria integrativa le aziende verseranno un importo pari ad euro 13,00 per un periodo pari a dodici mensilità ma solo con decorrenza dal mese di giugno 2012 per implementare o costituire a seconda dei casi una assistenza sanitaria al lavoratore. Necessita, a riguardo, soffermarsi anche sul ricalcolo del TFR giacché il contratto cui si sta facendo riferimento prevede la corresponsione di tale voce in busta paga ma rimanda alle vigenti disposizioni di legge per il calcolo di questo. Il trattamento di fine rapporto o liquidazione è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa che ne determina la cessazione. Si tratta sostanzialmente di una retribuzione differita nel tempo, che matura di anno in anno in relazione al lavoro prestato e all’ammontare della retribuzione. Il tfr si determina accantonando, per ciascun anno, una somma pari al 6,91% della retribuzione lorda.

Gli importi sono rivalutati, al 31 Dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso che viene determinato sommando un coefficiente fisso, pari all’1,5%, ed uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo fissato dall’Istat.

Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto maturato in caso di cessazione del rapporto di lavoro intercorsa nel periodo tra il 15 Dicembre 2011 ed il 14 Gennaio 2012, il coefficiente di rivalutazione della quota accantonata al 31 dicembre 2010 è pari a 3,880058%.

Considerando che le richieste di parte avutesi per ben due volte si focalizzano sulla voce retributiva  “premio di produttività” va chiarito che l’art. 28 del contratto di lavoro applicato alla categoria prevede la corresponsione a tutti, e solo, i lavoratori in servizio, e non in prova, unitamente alle competenze del mese di Giugno un premio annuo pari alla retribuzione mensile costituita a tale effetto dallo stipendio, dall’indennità di contingenza, dall’elemento differenziato della retribuzione e per il solo personale operante in turni continui ed avvicendati dalla quota forfetizzata per notturno; si aggiunge che il saldo premio di produttività verrà ex lege corrisposto nella misura in vigore al 30 Giugno e con periodo di riferimento 1° Luglio – 30 Giugno. Qualora il personale di cui in analisi risultasse essere inquadrato con contratto a tempo parziale non in prova il premio annuo verrà calcolato con parametri diversi rispetto a quelli sopra indicati e sempre specificatamente indicati nel contratto di lavoro di riferimento.

Si sottolinea altresì che nelle retribuzioni mensili gli unici elementi fissi risultano essere l’”elemento distinto di retribuzione”, il cui ammontare è pari ad euro mensili complessivi 10,33 per un totale di 13 mensilità (tale voce va computata ai fini del calcolo del tfr e delle retribuzioni da giorno festivo) mentre il superminimo prescritto a livello contrattuale varia su base della anzianità di servizio registrata ed i valori di questa voce vanno rintracciati da apposita tabella.

Alla data del Novembre 2019 i vertici del Consorzio e l’assessorato regionale alle Infrastrutture ed ai trasporti continuano ad avere sul tavolo il fascicolo inerente il rinnovo del contratto di lavoro, atteso ormai da dieci anni dai dipendenti, oltre che le legittime aspettative di riconoscimento ed erogazione degli arretrati riferiti all’aumento previsto nel contratto CAS 2007/2009, in prorogatio.

A ciò si aggiunge anche la circostanza che l’adeguamento contrattuale e’ stato attuato riguardo la sola parte economica del contratto, che ha preso le mosse ed ha mutuato l’organizzazione di lavoro prevista nel CCNL delle Società concessionarie di autostrade e trafori adeguato, pero’, con contrattazione di secondo livello alla natura giuridica pubblica del Consorzio per le Autostrade Siciliane. A cio’ va anche aggiunta la richiesta di riconoscimento delle mansioni superiori svolte da quasi tutto il personale dipendente, che, fra l’altro, vede diverse nomine di RUP, anche fra i non funzionari dell’Ente. Il 29 Gennaio 2020 uno sciopero dei casellanti ha paralizzato le barriere delle Autostrade A20 ed A18 in segno di protesta. Certamente il primo di tanti ancora previsti…

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di Dott. Davide Maria De Filippi

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