Breve guida per le Start Up innovative

Indice:
Premessa
In questa breve guida si cercherà di dare una sintetica e semplice visione di quanto già presente in rete da più illustri commentatori; si vuole, comunque, dare un quadro esaustivo della disciplina delle start up innovative con gli ultimi aggiornamenti relativi nello specifico alle agevolazioni fiscali che le contraddistinguono.
Lo spirito che ha spinto il legislatore è stato quello di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative.
Definizione Start up Innovativa
Una società può essere definita come Start up Innovativa nel momento in cui è un’impresa di nuova costituzione il cui oggetto sociale è lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
Forma giuridica ed elementi essenziali
La Start up Innovativa deve essere una società di capitale (dunque Srl, Spa o Sapa, anche società cooperative, non quotate) che possegga i seguenti requisiti:
a. Costituta da non più di 60 mesi;
b. Sede in Italia o in uno degli stati membri della comunità europea purché abbia sede produttiva o filiale in Italia;
c. Dal secondo anno di attività il valore della produzione non dovrà superare i 5ml di euro;
d. Non è costituita a seguito di fusioni/scissioni/conferimenti;
e. Non deve distribuire utili e non deve averlo fatto nel passato;
f. Dovrà sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15% del maggiore tra costo e valore della produzione. Le spese per ricerca e sviluppo dovranno essere esposte in nota integrativa;
g. 1/3 della forza lavoro complessiva deve possedere il titolo di dottorato di ricerca o sta svolgendo un dottorato oppure deve possedere una laurea o ha svolto attività di ricerca per almeno 3 anni presso istituti di ricerca pubblici o privati; in alternativa,
i. in misura pari a 2/3 della forza lavoro complessiva, il personale deve essere in possesso di laurea magistrale;
h. Titolarità di brevetti:
I. oppure depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, o una topografica di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale;
II. titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore;
Modalità di costituzione
La costituzione di una start up innovativa è possibile anche senza l’intervento notariale in quanto è possibile provvedere anche mediante procedura telematica con firma digitale: è necessario collegarsi a una piattaforma dedicata del registro imprese (Atti start up) e procedere alla compilazione di un percorso guidato, si adotterà un modello standard di atto costitutivo e statuto. Con le stesse modalità si provvederà alle relative modifiche dell’atto costitutivo. Rimane sempre e comunque possibile poter costituire una srl mediante l’intervento di un notaio.
Durata della qualifica di Start up Innovativa
Il regime di Start up Innovativa potrà essere mantenuto per 5 anni dalla costituzione.
Qualifica di Start up Innovativa
Nel momento in cui si effettua l’iscrizione al Registro Imprese nella Sezione Speciale si dovrà:
a) Attestare la sussistenza dei predetti requisiti;
b) Fornire informazioni riguardanti l’attività svolta, titoli di studio dei soci/personale, relazioni con investitori professioni, centri di ricerca, brevetti.
Durante la vita della società, per mantenere l’scrizione sarà necessario:
- Confermare quanto già dichiarato al precedente punto a)
- Dare eventuali aggiornamenti al precedente punto b) con cadenza annuale.
Agevolazioni
La start up innovativa ha la possibilità di usufruire di diverse agevolazioni in ambito fiscale e societario, giuslavoristico e nell’accesso al credito:
a) Iscrizione al registro imprese
i. Esonero dall’imposta di bollo e dei diritti di segreteria (per tutti gli atti successivi alla costituzione);
ii. Esonero dal diritto annuale
b) Vantaggi civilistici
i. In caso di riduzione del capitale di oltre 1/3, il termine entro il quale la perdita sarà diminuita è posticipato dal primo al secondo esercizio
ii. In caso di riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale, l’assemblea potrà deliberare ogni decisione in merito all’esercizio successivo
iii. L’atto costitutivo potrà prevedere quote con o senza diritto di voto, con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione posseduta oppure ancora con diritto di voto delimitato al verificarsi di particolari condizioni
iv. Non sono soggetti alle tradizionali forme di fallimento, ma ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento
c) Vantaggi fiscali per le start up innovative
i. L’obbligo del visto di conformità è stato elevato da 15.000 euro a 50.000 euro
ii. Non sono soggette alla disciplina delle società di comodo
iii. Hanno la possibilità di cedere le proprie perdite (generate nei primi tre periodi di imposta) a società quotate (dietro remunerazione) che posseggano almeno il 20% del capitale sociale
d) Vantaggi fiscali per chi investe nelle Start up Innovative
i. Le persone fisiche che investono in Start up Innovative possono detrarre il 30% delle somme investite nel capitale. L’investimento massimo agevolabile per ciascun periodo di imposta sarà di € 1.000.000,00 (l’investimento dovrà essere mantenuto per almeno 3 anni);
ii. Le persone giuridiche che investono in start up innovative possono dedurre dal proprio reddito il 30% delle somme investite. L’investimento massimo agevolabile per ciascun periodo di imposta è di € 1.800.000,00 (nel caso la deduzione non trovi capienza nel reddito imponibile dell’esercizio, l’eccedenza sarà riportabile dal reddito complessivo del gruppo e riportabile in esercizi successivi sino al terzo). L’investimento dovrà essere mantenuto per almeno 3 anni.
iii. Agevolazione particolare per le persone fisiche in caso di investimento per mezzo di Pir, caratterizzata da una detrazione massima di 9.000 euro pari al 30% di un investimento di 30.000 euro, ma con l’esenzione sia per i dividenti che per le plusvalenze da cessione;
iv. Agevolazione generalizzata (per persone fisiche e giuridiche) per investimenti indiretti con fondo di venture capital o società di investimento semplice: è prevista la totale esenzione per la tassazione dividendi o per la tassazione delle plusavalenze.
v. Agevolazione indiretta
e) Vantaggi per dipendenti, collaboratori, amministratori e professionisti
i. La remunerazione per mezzo di strumenti finanziari non concorre a formare il reddito imponibile; l’esenzione opera sia ai fini fiscali che contributivi, secondo le seguenti condizioni:
- Gli strumenti devono essere emessi dalla start up innovativa con la quale è in corso il rapporto di lavoro oppure da un soggetto giuridico controllato dalla start up stessa
- Gli strumenti finanziari devono essere emessi nel periodo di validità del regime speciale di start up innovativa
- Non possono essere riacquistati dalla start up stessa o da altre sue controllate/partecipate
I rapporti di lavoro
Considerando un arco temporale di 36 mesi è possibile una successione di contratti a tempo determinato senza rispettare gli intervalli temporali previsti dalla normativa:
i. 10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi
ii. 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore ai 6 mesi
iii. Possibilità anche di stipulare un nuovo contratto in deroga ai 36 mesi, per un periodo massimo di 12 mesi
E’ possibile, inoltre, modificare i minimi tabellari del contratto collettivo nazionale al fine di favorire la promozione dell’avvio delle start up innovative; infine, è possibile modificare anche le disposizioni per adattare le regole di gestione del rapporto di lavoro.
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