Breve sintesi sulla donazione remuneratoria


Le tre tipologie di donazione remuneratoria e la sua differenza con la liberalità d'uso
Breve sintesi sulla donazione remuneratoria
Il nostro ordinamento, nell'occuparsi di donazioni, ricomprende tra le stesse anche la cd. donazione rimuneratoria, ovverosia quella liberalità che, come precisato dal primo comma dell'articolo 770 del codice civile, è fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per speciale rimunerazione. Come precisato dalla Cassazione, consiste "nell'attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale per compensare i servizi resi dal donatario" (cfr. Cass., sez. II, 3 marzo 2009, n. 5119).
Dal testo della norma risulta evidentemente che le tipologie di donazione remuneratoria sono tre.
La prima è quella fatta sulla base di un sentimento di riconoscenza nei confronti del destinatario della stessa, ovverosia per esprimere la propria gratitudine nei suoi confronti per qualcosa che ha fatto ed è stato apprezzato.
La seconda, invece, è quella fatta per gratificare il donatario per alcuni suoi meriti, derivanti da speciali qualità o attività compiute, rispetto ai quali il donante nutre un sentimento di stima e ammirazione.
Infine, la donazione per speciale rimunerazione è dettata dalla volontà di ringraziare il donatario per una gentilezza che ha fatto o promesso di fare e rispetto alla quale non vi è alcun obbligo giuridico di pagamento.
La donazione rimuneratoria è ricompresa dal nostro ordinamento all'interno della più generale categoria delle donazioni, in quanto essa è compiuta nella consapevolezza di non dovervi provvedere in adempimento di un obbligo, sia esso di carattere giuridico, morale o sociale.
Di conseguenza, anche tale atto, a pena di nullità, deve essere compiuto nelle forme di legge previste per la donazione, ovverosia con atto pubblico.
Il secondo comma del medesimo articolo che disciplina la donazione rimuneratoria precisa che in ogni caso non costituiscono donazioni le liberalità che si è soliti fare in occasione di servizi resi o in conformità agli usi.
Quali sono le differenze?
Un valido ausilio è offerto dalla giurisprudenza della Cassazione che con due sentenze, fondamentali benché risalenti nel tempo, ha tracciato con chiarezza i confini tra i due negozi.
Con la sentenza n. 1077 del 1 febbraio 1992, si è precisato che mentre la donazione rimuneratoria consiste in un'attribuzione gratuita spontanea e compiuta nella consapevolezza di non esservi tenuti in ragione di un qualche obbligo, la liberalità d'uso richiede invece non solo l'attribuzione patrimoniale gratuita fatta per speciale apprezzamento di servizi in precedenza ricevuti o per rispettare un uso, ma anche una certa equivalenza di carattere economico tra tali servizi e le cose donate.
L'altra interessante sentenza è la n. 324 del 14 gennaio 1992, con la quale si è precisato quale è il fondamento della distinzione tra donazione rimuneratoria e liberalità d'uso, individuandolo nel diverso movente dei due negozi, movente che nel primo caso va ravvisato nel desiderio di "gratificare l'autore dei servizi resi" mentre nel secondo caso va ravvisato "nell'intento di porre, rispetto a tali servizi, un elemento di corrispettività o di adeguarsi a un costume sociale, sia pure non obbligatorio, ma libero".

Articolo del:


di Moretto dr.ssa Marzia

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse