Brevi cenni alla normativa italiana sulla tutela di genere e sugli strumenti preventivi e cautelari


Ecco come il nostro ordinamento ha recepito la Convenzione di Istanbul contro la violenza domestica
Brevi cenni alla normativa italiana sulla tutela di genere e sugli strumenti preventivi e cautelari

Come già illustrato nel mio precedente articolo, la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 e aperta alla firma in Truchia l'11 maggio 2011, è una Carta voluta dall’Unione Europea per prevenire e contrastare, in maniera più incisiva rispetto al passato, il complesso fenomeno della violenza di genere e domestica, di proteggere le vittime di violenza e di criminalizzare i responsabili di tali atti.

L’Italia è uno dei Paesi che hanno sottoscritto il trattato (l’Italia lo ha sottoscritto in data 27 settembre 2012 e il Parlamento ha autorizzato la ratifica con la legge n. 77/2013) e ha introdotto i criteri e i dettami della Convenzione di Istanbul con il decreto legge 93/2013 (convertito in legge il 19.06.2013), più comunemente conosciuto come la "legge sul femminicidio".

 

In realtà la legge non prevede uno specifico reato indicato con tale termine, poiché il reato rientra comunque all’interno della fattispecie dell’omicidio. Ma se la condotta tenuta dall’omicida è rivolta ad uccidere una donna in quanto donna, è prevista una disciplina specifica.

Infatti, Il decreto legge 93/2013 è composto da quattro capi per un totale di 13 articoli, ma le norme che interessano in maniera principale il contrasto al fenomeno della violenza di genere sono i cinque articoli del Capo I (“Prevenzione e contrasto della violenza di genere”).

 

Scopo del decreto è stato rendere più incisive le pene per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori (stalking). Infatti:

 

- Ha inasprito le pene per chi commette reati di maltrattamenti e violenza domestica, aumenta le misure di tutela per le vittime di tali reati (modifiche alla relazione affettiva).

- Nel reato di violenza sessuale ha previsto aggravanti specifiche in caso di donna in gravidanza o se il soggetto attivo è il coniuge (anche separato o divorziato) o da chi sia o sia stato legato da relazione affettiva.

- Non ammette segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle generalità del segnalante.

- Alle forze di polizia viene data la possibilità di buttare fuori di casa il coniuge (compagno) violento se c’è il rischio per l’integrità fisica della donna. Viene impedito a chi è violento di avvicinarsi ai luoghi domestici, attraverso l’uso dell’ordine di allontanamento (anche d’urgenza) dalla casa familiare ed è stato previsto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato dell’autore delle violenze.

- Chi viene allontanato dalla casa familiare potrà essere controllato anche attraverso il braccialetto elettronico o altri strumenti elettronici ed ha allargato la possibilità delle intercettazioni telefoniche anche al reato di stalking.

- Ha previsto lo stanziamento di soldi per azioni di prevenzione, educazione e formazione e ha stabilito finanziamenti per i centri antiviolenza e case-rifugio, prevedendo che operino in rete integrata con i servizi socio-assistenziali e sanitari territoriali.

Gli autori di femminicidio, spesso sono loro stessi a contattare le forze dell’ordine dopo il delitto, e quasi sempre vengono rintracciati dalle stesse, con percentuali superiori al 90% dei casi.

 

Nel caso di reato di stalking (che è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 38/2009) con il novellato art. 612-bis, sono state estese le situazioni aggravanti, sia commesse dall’ex coniuge o dal coniuge durante il matrimonio, sia da terze persone attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici. Inoltre, sempre in tema di stalking, è stata introdotta l’irrevocabilità della querela nei casi di gravi minacce ripetute (avvenute, ad esempio, anche con l’ausilio di armi).

Altre disposizioni in merito al reato di stalking riguardano la possibilità di utilizzare e disporre di intercettazioni per provare gli atti persecutori (è stata introdotta una norma nel codice di procedura penale), e allargano la misura di prevenzione dell'ammonimento del questore, oltre che per il reato di stalking, anche per le condotte di violenza domestica.

 

Infine, proprio per agevolare la difesa di coloro che sono state vittime di violenza di genere, il nostro ordinamento ha anche previsto:

- il diritto al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito, per le vittime dei reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili

- la possibilità di ottenere uno specifico permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di violenza domestica.

Inoltre, facendo un breve cenno alla legge 38/2009, che ha introdotto nel nostro ordinamento il reato di stalking, è stato anche previsto che le vittime prima di esperire la querela possano disporre di due tutele cautelari:

  1.  Divieto di avvicinamento (art. 282 ter c.p.p.), deve essere coercitivo della libertà dell’indagato consistendo nella prescrizione di non avvicinarsi a luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa, ovvero di mantenere da essi o dalla vittima una determinata distanza, proibendo così qualsiasi forma di contatto tra la vittima e l’indagato
  2. Ammonimento, consistendo in un avviso, posto dalle forze dell’ordine o dalle istituzioni, di desistere dalla condotta tenuta fino a quel momento. È una procedura preventiva e dissuasiva, finalizzata ad assicurare un intervento pubblico più rapido ed elastico rispetto a quello giudiziario. La persona offesa espone i fatti all’autorità d pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendone processo verbale. Un precedente ammonimento comporta l’aumento di pena per il soggetto che viene condannato per stalking e permette altresì la procedibilità d’ufficio per il reato di stalking;

Per ottenere ulteriori informazioni al riguardo, il mio studio si rende disponibile per una consulenza legale.

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di Avv. Sabina Di Tommasi

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