Brevi cenni sul c.d. "Divorzio Breve"


Riforma sul divorzio e sulla comunione legale dei coniugi ex Legge n. 55/2015. Nuovi termini per la presentazione del ricorso
Brevi cenni sul c.d. "Divorzio Breve"
La legge n. 55/2015, entrata in vigore il 26 maggio scorso ha introdotto il c.d. "Divorzio Breve" modificando, dopo oltre 30 anni, la legge n. 988/1970 riducendo i tempi della separazione tra coniugi, sia giudiziale che consensuale.

La legge si inserisce nel quadro delle misure acceleratorie in materia di separazione e di divorzio, recentemente introdotte dalla Legge 162/2014, che ha previsto, tra le altre cose, la possibilità di evitare il procedimento di fronte al tribunale mediante la negoziazione assistita da avvocati e gli accordi di separazione e divorzio conclusi direttamente davanti all’Ufficiale dello stato civile.

La legge, composta da tre articoli, apporta modifiche alla precedente disciplina non solo con riguardo ai tempi della proposizione della domanda di divorzio ma anche con riguardo al tema dello scioglimento della comunione legale.

L’art. 1 della nuova legge modifica l’art. 3 comma 1 lett. b n. 2 della n. 898/1970, cd. Legge divorzio, che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio stabilendo che nelle separazioni giudiziali occorrono 12 mesi e non più tre anni per porre fine al matrimonio, purché ricorra il requisito della mancata interruzione: la separazione deve essersi "protratta ininterrottamente" e l'eventuale sospensione deve essere eccepita dalla parte convenuta.

Il termine decorrerà, come già attualmente previsto, dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali, (anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale), la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio si riduce a 6 mesi e anche in tale caso il termine decorre dalla comparsa dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, ovvero, in caso di accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati o di accordo di separazione concluso innanzi all’Ufficiale dello stato civile, dalla data certificata nell’accordo stesso.

Ciò avverrà indipendentemente dalla presenza o meno di figli.

La seconda novità riguarda lo scioglimento anticipato della comunione legale; infatti l’art. 2 della l. 55/2015 ha modificato l’art. 191 c.c., inserendo un ulteriore comma che prevede lo scioglimento della comunione legale, in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati e in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.

La riforma ha dunque anticipato lo scioglimento della comunione legale al momento in cui all’udienza di comparizione il Giudice autorizza i coniugi a vivere separati (ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione omologato per le consensuali).

Infine la riforma ha previsto che l’ordinanza con la quale i coniugi vengono autorizzati a vivere separati deve essere inviata all’Ufficiale dello Stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione dei beni sull’atto di matrimonio.

Prima della riforma la comunione legale si scioglieva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa della separazione consensuale.

La modifica legislativa consente pertanto di definire rapidamente i rapporti patrimoniali tra coniugi in regime di comunione legale.

L’art. 3 disciplina infine la fase transitoria regolamentando i procedimenti in corso e stabilendo che le nuove previsioni sulla riduzione dei tempi di proposizione della domanda di divorzio e di anticipazione dello scioglimento della comunione legale, si applicano alle domande di divorzio proposte dopo l’entrata in vigore della legge, anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che è presupposto della domanda.

Avv. Federico Chieppa

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di Avv. Federico Chieppa

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