Brevi cenni sul trust pratico


La segregazione del patrimonio è legittima purché vi sia congruità tra scopo e dotazione
Brevi cenni sul trust pratico
Il Trust è un negozio giuridico con il quale il disponente o settlor trasferisce i beni di sua proprietà al gestore o trustee, al quale verranno intestati, che li dovrà amministrare nell'interesse dei beneficiari.
L'effetto è la segregazione patrimoniale dei beni in trust, separati e distinti rispetto al patrimonio del disponente, del gestore e dei beneficiari con la conseguenza che i creditori di tali soggetti non potranno aggredire i beni in trust.
Vi può essere presente anche la figura del guardiano o protector con poteri o dispositivi o gestionali.
Si deve distinguere tra:
a) atto istitutivo con il quale il disponente individua il gestore ed i beneficiari (e l'eventuale figura del guardiano), la legge da applicare, le regole di funzionamento del trust e la sua durata. L'atto deve avere la forma scritta ai fini della prova e nel caso di trust interno (quando il disponente, il gestore ed i benficiari sono tutti cittadini italiani ed i beni fatti oggetto del trust si trovano in Italia) l'atto deve avere data certa ai fini della opponibilità;
b) atto di dotazione mediante il quale determinati beni vengono trasferiti al gestore che deve accettare; è molto importante che sussista la congruità tra scopo e dotazione per evitare la nullità del trust; occorre l'intervento del notaio in quanto l'atto deve essere trascritto utilizzando le norme del codice civile relative alle modalità della pubblicità del trasferimento dal settlor al trustee; per quanto riguarda invece le modalità per rendere opponibile il vincolo, la dottrina in via maggioritaria ritiene che si possa procedere alla trascrizione in capo direttamente al trust al quale vengono attribuiti un nome ed un codice fiscale, quale soggetto a favore, menzionando il nominativo del gestore nel quadro D.

L'Italia non ha una legge propria che disciplini il Trust ma per effetto della firma della Convenzione dell'Aja permette che si possa richiamare la legge di un paese che la disciplini come ad esempio la Legge di Jersey, il Trust Act o legge Inglese, la Legge di Malta, la Legge Neozelandese.
Trattandosi di paesi di common law dove vige il principio dello stare decisis e quindi il vincolo da parte del Giudice alla giurisprudenza formatasi che diventa norma, occorre applicare la legge straniera alla luce dei principi della legge internazionale privata italiana che prevede che il Giudice sia soggetto solo alla legge non essendo vincolato dai precedenti e che non sia contraria alle norme imperative interne ed alle norme di ordine pubblico internazionale.

Alcune applicazioni del Trust:
- come protezione della famiglia legittima
- come composizione di situazioni di crisi coniugale
- per il passaggio generazionale di impresa
- testamentario

Articolo del:


di Avv. Vanessa Novelli

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