Decreto Ucraina: buoni carburante


Buoni carburante fino a 200 euro, che non concorrono a formare il reddito, per ciascun dipendente
Decreto Ucraina: buoni carburante

A seguito della crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina, il Governo ha emanato il decreto legge 21 marzo 2022 n.2 (c.d. Decreto Ucraina).

In particolare, per quanto riguarda i dipendenti, l'articolo 2 del decreto ha disposto che "per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

In sostanza, ogni azienda può decidere di comprare dei buoni carburante e consegnarli ai propri dipendenti, nel limite massimo di € 200,00 a ogni dipendente, e tale erogazione non concorrerà a formare reddito per i dipendenti che li riceveranno.

Si ricorda che l’art. 51, co.3 del TUIR per il periodo di imposta 2022 ha fissato il limite massimo di esenzione di beni (tra cui i buoni benzina, buoni spesa, etc.) e servizi ceduti ai dipendenti a € 258,23, ma in caso superamento di tale limite di l'intero importo concorrerà interamente a formare il reddito. 

Pertanto, è possibile applicare contemporaneamente le due agevolazioni con la conseguenza che sarà possibile erogare per l'anno 2022 buoni carburante fino a un massimo di € 458,23 a ciascun dipendente.

In conclusione, nel caso si volesse erogare ai dipendenti dei buoni carburante è necessario specificare al proprio consulente del lavoro se l’erogazione è avvenuta secondo il d.l. 2/2022 (fino a € 200,00) o ex art.51, co.3 del TUIR (fino a € 258,23) oppure entrambi (fino a € 458,23).

 

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di Dott. Francesco Zanetti

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