Buoni fruttiferi trentennali


Interessi quasi dimezzati al ritiro: arrivano le prime Sentenze contro le Poste Italiane che hanno variato unilateralmente i tassi di interesse
Buoni fruttiferi trentennali
Nel caso di Buoni Fruttiferi, il capitale è sempre rimborsato al 100%, al netto degli eventuali oneri di natura fiscale, mentre gli interessi non sono corrisposti se il rimborso avviene prima che sia trascorso un determinato numero di mesi dalla sottoscrizione.

Tale periodo, però, è diverso per le varie tipologie di Buoni. Per questo motivo occorrerà rivolgersi alle Poste, che indicheranno, nello specifico, le condizioni dei Buoni in possesso dei risparmiatori.

Tuttavia, è bene precisare che nel 1986 un decreto del governo ha dimezzato i rendimenti e la quasi totalità dei risparmiatori non se n’è accorta fino al momento di incassare.

Sono già state emesse le prime Sentenze contro le Poste, ove il Giudice ha obiettato che la modifica delle condizioni è comparsa in Gazzetta ufficiale ma non è mai stata comunicata nominativamente agli interessati, né sono state fornite tabelle aggiornate. La variazione unilaterale dei tassi, secondo il Giudice, rappresenta «una evidente violazione degli obblighi contrattuali e del principio di buona fede contrattuale».

Pertanto, al momento del ritiro, i risparmiatori non dovranno firmare alcuna liberatoria. Occorrerà, infatti, predisporre dei conteggi e, se del caso, agire contro le Poste con un decreto ingiuntivo per la differenza degli interessi che non sono stati corrisposti e, considerando che si tratta di Buoni trentennali, le cifre potrebbero essere alte.

Lo Studio offre la propria consulenza nella tutela di tutti i risparmiatori che si sentano lesi in tal senso.

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di Avv. Sara LAURINO

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