Buoni postali, il cambio tasso deve essere comunicato al risparmiatore


La variazione in peius dei tassi di interesse non vale se non è comunicata, personalmente e tempestivamente, al risparmiatore
Buoni postali, il cambio tasso deve essere comunicato al risparmiatore

Una recente sentenza del Giudice di Pace di Rieti, che vede contrapposti il sottoscrittore di un buono fruttifero (d'ora in avanti “BPF”) e la relativa società finanziaria emittente, ha acclarato rilevanti principi di diritto in merito alla tutela del consumatore/risparmiatore.
Nello specifico, il Giudice adito ha sancito il diritto del risparmiatore di ottenere il capitale e gli interessi conteggiati al saggio riportato a tergo del BPF, se le variazioni delle condizioni non sono comunicate direttamente al risparmiatore.

 

Il caso dinanzi al Giudice di pace

Il caso che il Giudice di pace di Rieti si è trovato a dirimere è quello che ha visto contrapposti un risparmiatore che aveva acquistato un buono fruttifero e la società finanziaria emittente.
L'uomo, al momento della riscossione, si avvedeva che quanto versato dalla società finanziaria non corrispondeva a quanto riportato nel retro del titolo stesso.

 

La controversia

La società finanziaria invocava, in propria difesa, il dettato dell’art. 173 del D.P.R. n. 156/73 (come modificato con D. L. n. 460/74) che, testualmente, recitava: “le variazioni dell’aggio di interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni…hanno effetto per i buoni di nuova serie…e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.
Il successivo Decreto Ministeriale 13.6.86 aveva variato il saggio d’interesse dei buoni fruttiferi, anche con riferimento alla serie precedenti (“sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”…maturato alla data del 1 gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi d’interesse fissati col presente decreto”).

Di contro, la difesa del risparmiatore, volta ad ottenere l'importo precipuo effettivamente riportato nel retro del titolo sottoscritto in epoca antecedente rispetto al D.M. 13.6.86, evidenziava l'affidamento riposto dal sottoscrittore sul tenore letterale dei BPF in punto di interessi e richiamava il principio espresso dalla Corte di Cassazione (SS.UU. Sent. n. 13979/07) circa il contratto iure privatorum, ovvero il carattere privato del contratto intercorso tra le parti, oltre alla lesione del diritto di informazione e di trasparenza in danno del risparmiatore/consumatore.
 


Le motivazioni della sentenza del giudice di pace

Il punctum pruriens della vicenda che ci occupa risiede nella circostanza che della prefata rilevante modifica introdotta dal D.M. 13.6.86, nessuna comunicazione personale e tempestiva veniva fornita ai cittadini sottoscrittori dei BFP.
Questi ultimi, invero, qualora fossero stati avvertiti, avrebbero anche potuto esercitare il diritto di recesso, stante la pesante alterazione dei termini del rapporto contrattuale in essere con l'ente emittente.

Sul punto il Giudice di Pace adito ha ricordato come la rigidità del principio “error vel ignorantia legis non excusat” (la legge non ammette ignoranza) è stata mitigata anche dalla giurisprudenza e, di certo, non è da prendere come riferimento granitico se “tale ignoranza è di fatto incolpevole a cagione della sua inevitabilità” e generata dal fatto che il cittadino “deve confrontarsi con un ordinamento ipertrofico e caotico come il nostro”.

Se è vero, quindi, che i risparmiatori avevano modo di conoscere le modificazioni contrattuali poiché il D.M. 13.6.86 era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è ugualmente vero che la mancata comunicazione ai risparmiatori da parte della società finanziaria contrastava con i “principi generali come quello del legittimo affidamento, della trasparenza, della correttezza e buona fede contrattuale, della libera concorrenza nel mercato del risparmio e dei prodotti finanziari, della tutela del consumatore quale parte debole del rapporto contrattuale (…)”.

Non a caso, infatti, ha commentato il Giudice di Pace, “il legislatore, consapevole della debolezza del consumatore rispetto al professionista con cui contratta, ha inteso tutelarlo con il D.lgs 206/05 (c.d. Codice del consumo), prevedendo una serie di obblighi, tra cui quello di informarlo correttamente ed adeguatamente circa l’esistenza dei suoi diritti, tra i quali assume particolare rilievo quello di recesso”.

In conclusione, nella disciplina dei buoni fruttiferi il rapporto tra società emittente e sottoscrittore dei titoli si fonda sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, nel rispetto delle generali regole contrattuali di diritto privato.
Da ciò consegue che il contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal Decreto Ministeriale deve essere risolto dando la prevalenza alle prime.
Ciò anche in considerazione del fatto che il consumatore, in mancanza di apposita e diretta informazione circa la modifica contrattuale del calcolo degli interessi dovuti, ha diritto di riscuotere la somma risultante dall'applicazione dei tassi di interesse riportati sugli stessi BPF.

Il mio studio si rende disponibile a fornire ulteriori informazioni al riguardo e ad offrire consulenza legale in caso di necessità.

 

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di Avv. Alessia Croce

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