Business in Italia di società estera: come fare?

Per l'avvio del business della società estera in Italia la soluzione al contempo funzionale ed economica è rappresentata dall'apertura di una filiale (branch) che non richiede l'intervento di un notaio.
La filiale è considerata stabile organizzazione in Italia e, quindi, pagherà le imposte italiane e la società estera, che consoliderà il bilancio della filiale nel suo, avrà la possibilità di recuperare le imposte italiane secondo la convenzione contro le doppie imposizioni attualmente in vigore fra lo stato di residenza della società estera e l'Italia.
Andrà tenuta regolare contabilità ordinaria secondo la normativa italiana come se la filiale fosse una società di capitali; di conseguenza, l'intermediario fiscale italiano dovrà aprire alla filiale partita Iva italiana, iscriverla presso la camera del commercio e depositarne i bilanci.
Di seguito cerco di spiegare meglio nel dettaglio le caratteristiche di una filiale di società straniera rispetto ad una sede secondaria.
La sede secondaria e la filiale di una società straniera - per le quali viene spesso utilizzato indistintamente il termine di branch - non sono altro che unità distinte, ma non giuridicamente autonome, della società medesima, all’interno delle quali, l’attività giuridico-economica è condotta con autonomia organizzativa e libertà di decisione rispetto a quanto avviene nella sede legale principale della società stessa.
Pertanto, la branch italiana di una società estera permette a quest’ultima di agire in Italia mediante una struttura senz’altro più agile, flessibile ed economica, rispetto a quella di cui essa disporrebbe se costituisse in Italia una società controllata. Inoltre, la società straniera, mediante la branch, può svolgere in Italia la medesima attività imprenditoriale svolta all’estero, la qualcosa non sarebbe possibile se la società estera aprisse in Italia, invece di una branch, un ufficio di rappresentanza che, in quanto tale, non può svolgere alcuna attività produttiva.
Per quanto concerne l’organizzazione interna di una branch, occorre operare una distinzione tra sede secondaria e filiale di società estera.
Invero, la sede secondaria di una società estera è di norma gestita e rappresentata da un rappresentante stabile, detto institore (perché munito della cd. procura institoria) che, per conto della società, conclude affari relativi alla sede secondaria stessa e ne mantiene i rapporti con l’esterno.
Una filiale, invece, in linea di principio, è amministrata e legalmente rappresentata dall’organo amministrativo e legale rappresentante della società estera, ancorché, di fatto, è assai frequente che la società ponga comunque a capo della filiale stessa un institore.
Si noti, che, ai fini fiscali, sia la sede secondaria che la filiale sono considerate stabile organizzazione e, quindi, sono soggetti imponibili. Ciò comporta l’obbligo di tenuta dei libri sociali, della presentazione annuale alla competente Agenzia delle Entrate della Dichiarazione IVA e della Dichiarazione dei Redditi, nonché del deposito presso la CCIAA del bilancio annuale.
In merito all'organo di controllo, siccome la branch di fatto non è giuridicamente una società di capitali, non ha nessun obbligo al riguardo.
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