Calamità naturali, chi deve intervenire?
Per ora non esiste nessuna norma che stabilisca l’intervento dello Stato ai fini della ricostruzione e del ripristino del patrimonio immobiliare danneggiato da eventi naturali, ma viene di volta in volta sancito ex-post tramite decreto ministeriale, nel momento in cui viene dichiarato lo stato di calamità naturale. Quindi è sicuramente meglio assicurare la propria casa con polizza ad hoc.
L'ammontare dell'intervento statale dipende dalle concrete disponibilità economiche del bilancio pubblico, pertanto è aleatorio. Come facilmente intuibile, questo modus operandi non ha quasi mai dato prova di efficacia né di tempestività.
Anche se c'è chi ritiene che l'intervento statale corrisponda a un obbligo del "welfare state", in realtà non c'è mai la certezza di ricevere un indennizzo. Inoltre, le tempistiche sono molto dilatate a causa degli stretti vincoli di finanza pubblica che rendono sempre più difficili interventi di questo tipo (oltre 3,5 miliardi di euro il costo medio annuo), senza contare che gli stanziamenti deliberati gravano direttamente sulla fiscalità generale e colpiscono anche i non proprietari di immobili.
Infine, l'erogazione degli aiuti è lacunosa in quanto l'intervento pubblico è riferito solo alla parte immobiliare, mentre altre fattispecie di danni come ad esempio l'interruzione dell'attività produttiva (comunemente noti come "danni indiretti") non sono considerati.
Quindi, sicuramente meglio rivolgersi al proprio assicuratore per stipulare una polizza ad hoc che copra tali rischi. Purtroppo però anche le coperture assicurative raramente consentono un integrale risarcimento del danno subito da un eventuale catastrofale, così come anche gli stanziamenti dello Stato che hanno tempistiche molto più lunghe e complesse rispetto a quelle assicurative.
L'iter seguito dallo Stato coinvolge anche le Regioni e i Comuni e comprende sia la gestione dei pagamenti sia la valutazione dei danni. Dal punto di vista operativo le Regioni e i Comuni distribuiscono, a chi ne ha fatto richiesta, i fondi stanziati dal Governo che difficilmente garantiscono l'integrale valore di ricostruzione degli immobili danneggiati. Essendo stanziamenti a pioggia, l'ammontare economico del contributo statale è solitamente inferiore rispetto a quanto garantito da un contratto assicurativo. Inoltre, nessun provvedimento normativo relativo al risarcimento dei danni subiti da un evento catastrofale ha escluso dal diritto i proprietari di immobili assicurati, fermo restando le dovute cautele di indebito arricchimento (doppio risarcimento).
Proteggere la propria casa dovrebbe essere il primo obiettivo delle famiglie italiane, ma solamente il 3% delle abitazioni sono assicurate e, in base ai dati disponibili, risultano proprio le aree più vulnerabili quelle meno tutelate, a causa dei premi più elevati richiesti nelle zone maggiormente a rischio.
Va, infine, ricordato che per le coperture contro i danni da catastrofe naturale sottoscritte dal 1° gennaio 2018 con imprese assicuratrici, con debutto per la prima volta nella prossima dichiarazione dei redditi, è prevista la detrazione d'imposta del 19% del premio e l'esenzione d'imposta del 22,25% che grava su questi contratti assicurativi.
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