Caldaie e impianti ad olio diatermico realizzati ante normativa PED

L'entrata in vigore della cosiddetta PED ha esteso la definizione di attrezzatura in pressione comprendendo anche gli impianti ad olio diatermico, finalmente rientranti nel campo di applicazione della normativa. Se da una parte gli impianti realizzati successivamente all'entrata in vigore della Direttiva Europea sono conformi alle nuove regole dalla loro messa in servizio, quando regolarmente denunciate a INAIL, il successivo Decreto Ministeriale 329/2004 “Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n° 93”, prevedeva la regolare denuncia degli impianti ad olio diatermico preesistenti solo dopo che l'utilizzatore ne avesse autonomamente "verificato l'integrità" come descritto dalla Circolare Ispesl 2008-08.
Pertanto le caldaie ad olio diatermico ed accessori vari rientranti nel campo di applicazione della procedura avrebbero potuto essere tenute in servizio solo dopo l’accettazione da parte di INAIL della relativa denuncia completa della documentazione comprovante la verifica positiva dello Stato di Conservazione.
I termini per la denuncia sono scaduti nel febbraio del 2009, ma non è mai troppo tardi per rimediare, soprattutto in considerazione del rischio di fermo impianto e delle pesanti sanzioni previste dalla normativa.
Indice:
1. Campo di applicazione del decreto
Il decreto alla base dell’obbligo di denuncia ad INAIL degli impianti prima non sottoposti alle normative ISPESL, corredata di procedura di verifica di integrità degli stessi, coinvolge direttamente le caldaie ad olio diatermico e gli impianti associati.
Se i generatori di vapore sono da sempre sottoposti a controlli, dalla costruzione alle verifiche periodiche, prima con ISPESL poi con ASL e/o “soggetti abilitati”, le caldaie ad olio diatermico sono state invece prese in considerazione dagli enti solo dall’entrata in vigore del D. M. 329/2004.
Questo infatti prevede, per gli impianti ad olio diatermico preesistenti alla data di entrata in vigore della normativa PED, una denuncia a posteriori da inoltrare ad ISPESL (successivamente a INAIL dopo il trasferimento delle competenze), corredata della documentazione che ne provi l’integrità e l’idoneità al funzionamento, in modo che anche tali impianti possano essere inseriti nei calendari delle verifiche periodiche esattamente come quelli di costruzione successiva all’entrata in vigore della normativa europea.
La tradizione italiana che per decenni ha visto come “comunque esclusi dalle normative ISPESL” gli impianti ad olio diatermico non solo ha portato a gravi ritardi nella applicazione delle prescrizioni contenute nel decreto ma, come ho potuto verificare personalmente, anche per impianti realizzati successivamente le denunce sono state omesse oppure hanno riguardato la sola parte vapore o acqua surriscaldata, con sgradevoli conseguenze, nel caso in cui è stata rilevata da INAIL la non conformità.
Conseguenze che si estendono anche più gravemente nei confronti dei cosiddetti "soggetti abilitati" delegati alle verifiche periodiche che, per fare un esempio ormai classico, hanno talvolta preso in carico generatori indiretti di vapore o di acqua surriscaldata inseriti in impianti ad olio diatermico preesistenti, realizzati prima dell’entrata in vigore della PED e mai denunciati, limitando le verifiche alla parte acqua/vapore ignorando completamente il lato olio diatermico.
Laddove siano installati impianti ad olio diatermico, sia per uso diretto che per generazione indiretta di vapore e/o acqua surriscaldata, consiglio ai responsabili legali o loro delegati di verificare dettagliatamente la documentazione in proprio possesso. Se il recepimento del decreto è avvenuto correttamente si devono avere a disposizione i fascicoli tecnici, le dichiarazioni di idoneità per ciascuna attrezzatura interessata, come caldaie ad olio e testate dei generatori indiretti, nonché le immatricolazioni INAIL derivate dalle denunce e richieste di messa in servizio depositate.
In mancanza di tali documenti sarà necessario procedere come descritto nei paragrafi successivi.
2. La procedura di valutazione dello stato di conservazione
Il primo passo consiste nella individuazione delle attrezzature in pressione e della loro classificazione in base alle categorie definite dalla Circolare Ispesl 2008-08 con riferimento alla normativa PED. Le unità individuate come soggette a procedura, solitamente le caldaie e le testate dei generatori indiretti, dovranno essere oggetto di “Valutazione dello Stato di Conservazione”.
Essa consiste in una “esaustiva relazione tecnica atta a garantire la sicurezza per il periodo dichiarato prima della successiva verifica di integrità” e si sviluppa in tre fasi distinte, ognuna delle quali richiede una specifica competenza:
• Analisi preliminare della documentazione disponibile preparazione degli elaborati utili per le successive ispezioni, in primis la stesura dei reticoli delle misure spessimetriche come oggi richiesti dalle Linee Guida ISPESL 2012.
• Ispezione visiva e prove spessimetriche sulle membrature interessate, eseguite secondo UNI14127-2011 da personale certificato come da ISO9712 o equivalente;
• Esecuzione verifiche di stabilità conformi a codici di calcolo vigenti, redazione dei disegni delle parti in pressione idonei alle successive verifiche di integrità ed emissione delle attestazioni di idoneità delle parti in pressione.
In altre parole è necessario redigere un “fascicolo tecnico” analogo a quello previsto dalla PED per le nuove costruzioni che ha lo scopo non solo di certificare l’idoneità dell’attrezzatura ma anche di mettere a disposizione gli elementi utili alle successive verifiche periodiche come calendarizzate dal decreto 329/2004. In breve il dossier comprende (elenco non esaustivo):
• Descrizione impianto
• Analisi dei rischi
• Descrizione allarmi e blocchi
• Classificazione
• Report misure di spessore membrature
• Disegno essenziale parte in pressione
• Calcoli di stabilità membrature
• Attestazione di idoneità al funzionamento
Il professionista che redige il dossier e le attestazioni di idoneità è responsabile di tutto l’iter della procedura, compresa la definizione dei reticoli di misura e la supervisione della spessimetria, comunque eseguita da un operatore certificato CND di secondo livello.
Il responsabile dell’impianto a sua volta deve mettere a disposizione la caldaia debitamente raffreddata per consentire l’ingresso in camera di combustione attraverso il vano bruciatore oppure dalla portina di ispezione quando disponibile. Altrettanto fredde e disponibili all’ispezione devono essere le superfici delle testate dei generatori indiretti, previa rimozione degli isolamenti.
3. La denuncia alla sede Inail di competenza
Se il vostro impianto ricade nel campo di applicazione del Decreto del Ministero delle attività produttive n° 329-2004 dovrà pertanto applicarsi l’art. 16 il quale obbliga l’Utilizzatore a denunciare all’ ISPESL (successivamente INAIL) entro l’11 febbraio 2009, i recipienti per liquidi e le tubazioni già esistenti alla data del 12.02.2005 e non certificati “PED”, per i quali le caratteristiche tecniche rientrano tra quelle che individuano le condizioni di obbligatorietà alla riqualificazione periodica.
La denuncia deve contenere:
• Descrizione sintetica del recipiente o della tubazione (impianto, identificazione, condizioni di esercizio, fluido, dimensioni, accessori di sicurezza);
• Classificazione della attrezzatura secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo n° 93/2000 (e successive modificazioni);
• Valutazione dello stato di conservazione ed efficienza delle attrezzature.
La data di scadenza per la presentazione delle pratiche è superata ormai da molti anni, ma questo non deve stupire. Ancora a fine 2019 ho presentato istanze in applicazione dell’Art. 16, accettate in deroga da INAIL. I motivi sono i più vari, ma una loro analisi completa è fuori dallo scopo di questo articolo.
Certamente non è obiettivo di INAIL chiudere le aziende o azzoppare il tessuto produttivo del paese. In ogni caso chi fosse ancora scoperto è consigliabile che sani la sua posizione in tempi stretti, le sanzioni possono comunque essere pesanti.
4. Conclusioni
Se il vostro impianto ad olio diatermico è stato realizzato prima dell’entrata in vigore della direttiva 97/93/CE (e successive modificazioni), meglio conosciuta come “Direttiva PED”, esso ricade nel campo di applicazione del Decreto del Ministero delle attività produttive n° 329-2004 “Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n° 93” e successive modificazioni.
È, pertanto, consigliabile provvedere al più presto all’applicazione dell’art. 16 del D.M. 329-2004 per sanare una situazione che può portare non solo alla sospensione dell’utilizzo dell’impianto, ma anche a pesanti sanzioni amministrative e/o penali come previsto dal Decreto Legislativo 2008-81 e successivi.
Non solo, le normative sono ben più esigenti in termini di prescrizioni a carico del datore di lavoro, non limitandosi più alle mere verifiche previste dalla ormai superata normativa ISPESL, ma entrando nel merito del funzionamento dell’impianto in tutte le sue parti, a partire dai quadri di potenza e controllo, passando per la disponibilità di adeguata manualistica e documentazione tecnica senza dimenticare l’aspetto fondamentale della adeguata preparazione del personale addetto all’utilizzo delle macchine. Inutile ricordare che anche per questi aspetti il prospetto sanzionatorio è particolarmente pesante.
Chi scrive è in grado di mettere a Vs. disposizione esperienza e competenza nel campo delle caldaie e degli impianti ad olio diatermico, e non solo, per soddisfare le prescrizioni imposte dalle vigenti normative nel campo della sicurezza sul lavoro.
Per questi e per altri servizi legati al mondo della caldaia industriale potete contattarci compilando il form del portale.
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