Cambia la tassazione nelle vendite giudiziarie
Immobili all`asta: regime agevolato riguardante le imposte di registro, ipotecaria e catastale nelle vendite giudiziarie

Il recente decreto legge n. 18 del 14/2/2016 prevede un regime agevolato, riguardante le imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente agli atti di trasferimento della proprietà o di diritti reali immobiliari emessi nell’ambito di vendite giudiziarie.
I suddetti atti scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna, in luogo delle ordinarie imposte, a condizione che l’immobile sia rivenduto entro 2 anni.
Il risparmio è notevole in quanto gli atti aventi ad oggetto fabbricati sono soggetti ad imposta di registro, in assenza di agevolazioni, nella misura del 9% e le imposte ipocatastali ammontano a 50,00 euro ciascuna.
L’agevolazione compete per gli atti ed i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell’ambito di:
• una procedura giudiziaria di espropriazione forzata immobiliare;
• una procedura di vendita immobiliare fallimentare.
Il regime di favore trova applicazione se l’acquirente si impegna, dichiarandolo in atto, a rivendere l’immobile acquistato all’asta entro 2 anni.
Nel caso in cui, nel termine di 2 anni dall’acquisto all’asta il contribuente non riesca a rivendere l’immobile, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e viene irrogata la sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi di mora.
Dalla scadenza del biennio decorre il termine, triennale, a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie.
Le nuove disposizioni hanno effetto per gli atti emessi dal 16.2.2016 al 31.12.2016.
I suddetti atti scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna, in luogo delle ordinarie imposte, a condizione che l’immobile sia rivenduto entro 2 anni.
Il risparmio è notevole in quanto gli atti aventi ad oggetto fabbricati sono soggetti ad imposta di registro, in assenza di agevolazioni, nella misura del 9% e le imposte ipocatastali ammontano a 50,00 euro ciascuna.
L’agevolazione compete per gli atti ed i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell’ambito di:
• una procedura giudiziaria di espropriazione forzata immobiliare;
• una procedura di vendita immobiliare fallimentare.
Il regime di favore trova applicazione se l’acquirente si impegna, dichiarandolo in atto, a rivendere l’immobile acquistato all’asta entro 2 anni.
Nel caso in cui, nel termine di 2 anni dall’acquisto all’asta il contribuente non riesca a rivendere l’immobile, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e viene irrogata la sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi di mora.
Dalla scadenza del biennio decorre il termine, triennale, a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie.
Le nuove disposizioni hanno effetto per gli atti emessi dal 16.2.2016 al 31.12.2016.
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