Cambiamenti nei contratti bancari


Nel caso in cui la Banca modifichi in peius le condizioni di un contratto, deve, a pena di nullità, pattuirlo con il cliente in maniera esplicita
Cambiamenti nei contratti bancari
ANATOCISMO: IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
C.App. Ancona , sent. del 31/03/2016 n.420

Quante volte vi è capitato di ricevere a casa una lettera da parte della Banca indicante la mutazione delle condizioni contrattuali in maniera unilaterale da parte della banca stessa?
Questa importante sentenza della Corte di Appello di Ancona condanna questa pratica in uso alle Banche.
Essa si basa su di un principio molto importante nella disciplina dei contratti bancari: il necessario consenso del cliente a tutti i trattamenti peggiorativi del proprio Conto Corrente o del proprio finanziamento.

Molto spesso le banche, facendo invece leva su un'interpretazione estensiva della norma di legge, tendono a pubblicare in gazzetta ufficiale le modifiche del contratto e, trascorso un determinato lasso di tempo (15 gg. circa), inviano una lettera recante le nuove condizioni contrattuali al cliente, facendo riferimento alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale divenuta definitiva e genericamente invitano il cliente a sollevare delle doglianze nel caso in cui le variazioni risultino essere contestate.
Tale comportamento è pienamente legittimo per quanto riguarda le modificazioni in melius (ossia migliorative) o statiche del contratto, non invece per le modificazioni peggiorative o in pejus.

In tal caso un siffatto comportamento è di per sè illegittimo, in quanto nei rapporti tra banca e cliente vi è una disparità informativa e contrattuale - il cosiddetto rapporto di forza - che legittima l'applicazione delle norme del codice del consumatore e del Testo Unico Bancario, per le quali deve essere data specifica e dettagliata informativa al cliente circa la mutazione delle clausole contrattuali . Pertanto, l'avviso di tale mutazione non può essere effettuata mediante semplici rinvii generici a pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, ma deve invece avvenire in maniera precisa e dettagliata.
Sull'illegittimità di questa pratica, poi, interviene la sentenza in oggetto, che afferma: "secondo la delibera CICR del 09/02/2000, art. 7, comma 3, nel caso in cui le nuove condizioni comportino un peggioramento delle condizioni applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.
Ne consegue che una nuova previsione di anatocimo costituisce un peggioramento delle condizioni contrattualie dunque richiede un intervento delle parti che, nel caso di specie, non è avvenuto".
Pertanto, alla luce delle citate leggi e della giurisprudenza esaminata, nel caso in cui vi siano delle condizioni peggiorative del contratto, esse devono essere approvate dal cliente esplicitamente. Nel caso in cui non avvenga un incontro con il cliente, tali clausole saranno nulle e legittimeranno il cliente a chiedere il risarcimento o la ripetizione dell'indebito versato.

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di Avv. Francesco Scavo

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