I criteri di determinazione dell'assegno di mantenimento
L’assegno divorzile deve essere calcolato in base ad un «criterio composito» che tenga conto «delle rispettive condizioni economico-patrimoniali» e «dia particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge» al «patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età».
E’ quanto ha stabilito la sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in data 11.07.18, n.18287 la quale stabilisce che l‘assegno divorzile ha parimenti una funzione assistenziale – volta a garantire sostentamento al coniuge quando quest’ultimo “non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive” (art.6 L. divorzio) – e una funzione compensativa e perequativa – volta a ristabilire un equilibrio economico tra i coniugi “tenuto conto tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio” (art.6 L. divorzio).
La sentenza sottolinea che le scelte comuni prese in costanza di matrimonio possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno dei coniugi dopo la fine dell’unione matrimoniale, ragion per cui, in sede di scioglimento del vincolo, deve tenersi conto degli effetti e delle conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare.
In linea con gli ultimi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che vedono sostanzialmente superato il criterio del diritto a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, è al vaglio del Parlamento una proposta di legge di modifica dell’art. 5 della legge di divorzio.
Articolo del: