Cambio o aggiunta del cognome materno


Cade la regola dell'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio in presenza di una diversa volontà dei genitori.
Cambio o aggiunta del cognome materno
I genitori possono scegliere liberamente se trasmettere il cognome paterno o quello materno o il doppio cognome.

Può succedere che un soggetto, infatti, chieda la modifica del proprio cognome o di quello del proprio figlio minorenne. La variazione può essere chiesta alla Prefettura e deve essere sorretta da una reale e seria ragione.

Se il figlio è nato da una coppia non sposata si può dare il solo cognome materno.

Sulla base della sentenza della Corte Costituzionale dell'8 novembre 2016, pubblicata il 21 dicembre 2016, n. 286 in caso di accordo tra i genitori al momento della nascita i genitori possono registrare il neonato con il doppio cognome, con il cognome materno che segue quello paterno.

In assenza dell’accordo dei genitori, resta valida la generale previsione dell’attribuzione del solo cognome materno.

Se il figlio è nato da una coppia sposata in caso di accordo tra i genitori al momento della nascita i genitori possono registrare il neonato con il doppio cognome, con il cognome materno che segue quello paterno.

In assenza dell’accordo dei genitori, resta valida la generale previsione dell’attribuzione del solo cognome paterno.

Una delle motivazioni che porta all’aggiunta del cognome materno a quello paterno, è dovuta a ragioni educative o a motivi psicologici del minore legati a una determinata situazione familiare.

In questi casi la Prefettura mantiene la libertà di scelta in merito all’esame della relativa ed accoglie le istanze motivate di aggiunta del cognome della madre e purchè non in contrasto con l’interesse della prole o di terzi, o addirittura in conflitto con l’interesse pubblico.

Più complesse sono le istanze in cui viene richiesta la vera e propria sostituzione del cognome paterno con quello della madre o di altri. In questo caso deve essere valutato nel concreto l’interesse del minore, oltre che del padre, ferma restando l’esigenza e l’opportunità di acquisire il consenso di entrambi i genitori.

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di Avv. Tecla Trotta

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