Cancellazione della società
Cancellazione della società dal registro delle imprese. Art. 2495 codice civile

A norma dell'art. 2495 c.c., comma 2 (riformato dal D. Lgs. n. 6 del 2003), in caso di cancellazione della società debitrice dal Registro delle Imprese, pur determinandone l’estinzione e dunque escludendo la facoltà di agire direttamente nei confronti della stessa per il recupero del proprio credito, non esclude per i creditori sociali la possibilità di far valere la propria pretesa, sia nei confronti dei soci (con le limitazioni individuate dalla normativa a seconda del tipo societario), sia nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento è dipeso da sua colpa.
La notifica di titoli esecutivi o atti giudiziari può avvenire presso la sede sociale della società cancellata dal registro delle imprese, entro un anno dalla cancellazione.
La notifica di titoli esecutivi o atti giudiziari può avvenire presso la sede sociale della società cancellata dal registro delle imprese, entro un anno dalla cancellazione.
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