Cancellazione ipoteca Equitalia
Limite di 20.000 € per Equitalia per iscrivere l'ipoteca sugli immobili dei debitori
Attualmente, l'art. 7 del Decreto Legge n. 70 del 2011, così come modificato dal Decreto Legge sulle semplificazioni di Monti (D.L. n. 16/2012), prevede che non si possa iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore, nel caso in cui la pretesa iscritta a ruolo sia inferiore a 20.000 €.
Questa norma si applica alle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 o si può applicare a tutte le ipoteche?
Facendo una piccola cronistoria, la Corte di Cassazione ha chiarito che il divieto di iscrivere ipoteca per i crediti vantati dal Fisco di importo inferiore a 8.000 €, deve intendersi applicabile anche in via retroattiva alle ipoteche iscritte precedentemente all’entrata in vigore del decreto legge n. 40/2010.
Infatti, con sentenza n. 5771/2012, la Corte di Cassazione ha risolto definitivamente la questione relativa alla possibilità per Equitalia di mantenere le ipoteche iscritte precedentemente alla riforma prevista dal D.L. n. 40/2010, convertito in Legge n. 73/2010: tale recente normativa prevede una soglia minima di 8.000 €, al di sotto della quale gli agenti della riscossione non possono procedere ad iscrivere ipoteca sugli immobili dei debitori.
Tale assunto derivava dalla considerazione che l’ipoteca, costituendo un atto preordinato all'espropriazione, doveva necessariamente soggiacere agli stessi limiti stabiliti per quest’ultima: appunto 8.000 €.
Equitalia in precedenza aveva dato un’interpretazione restrittiva della formulazione dell’art. 3, comma 2 ter del D.L. n. 40/2010: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui procede e' inferiore complessivamente ad 8.000 €", sostenendo che il divieto valesse soltanto per il futuro.
Per la Corte di Cassazione invece, il divieto di iscrivere ipoteca per i crediti vantati dal Fisco di importo inferiore a 8.000 €, deve intendersi applicabile anche in via retroattiva alle ipoteche iscritte precedentemente all’entrata in vigore del D.L. n. 40/2010.
Equitalia a seguito della sentenza della Cassazione, sarà obbligata ad operare le cancellazioni delle ipoteche richieste dai cittadini, per le iscrizioni antecedenti al D.L. n. 40/2010.
Il principio ribadito dalla sentenza n. 5771/2012, ossia l’applicazione retroattiva della soglia minima prevista dalla legge per l’iscrizione dell’ipoteca, deve trovare applicazione anche per quanto riguarda il nuovo limite normativo di 20.000 €, introdotto dal decreto fiscale Monti (Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito in Legge n. 44 del 26 aprile 2012).
Si consiglia quindi ai debitori che hanno un’ipoteca iscritta su un proprio bene immobile per un debito verso l’erario inferiore a 20.000 €, di presentare alla società di riscossione istanza di cancellazione dell’ipoteca a spese di Equitalia.
La stessa società di riscossione, infatti, avrà a suo carico oneri di iscrizione e cancellazione entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, nonché' la relativa e successiva comunicazione tempestiva dell'avvenuta cancellazione.
Questa norma si applica alle ipoteche iscritte prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 o si può applicare a tutte le ipoteche?
Facendo una piccola cronistoria, la Corte di Cassazione ha chiarito che il divieto di iscrivere ipoteca per i crediti vantati dal Fisco di importo inferiore a 8.000 €, deve intendersi applicabile anche in via retroattiva alle ipoteche iscritte precedentemente all’entrata in vigore del decreto legge n. 40/2010.
Infatti, con sentenza n. 5771/2012, la Corte di Cassazione ha risolto definitivamente la questione relativa alla possibilità per Equitalia di mantenere le ipoteche iscritte precedentemente alla riforma prevista dal D.L. n. 40/2010, convertito in Legge n. 73/2010: tale recente normativa prevede una soglia minima di 8.000 €, al di sotto della quale gli agenti della riscossione non possono procedere ad iscrivere ipoteca sugli immobili dei debitori.
Tale assunto derivava dalla considerazione che l’ipoteca, costituendo un atto preordinato all'espropriazione, doveva necessariamente soggiacere agli stessi limiti stabiliti per quest’ultima: appunto 8.000 €.
Equitalia in precedenza aveva dato un’interpretazione restrittiva della formulazione dell’art. 3, comma 2 ter del D.L. n. 40/2010: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui procede e' inferiore complessivamente ad 8.000 €", sostenendo che il divieto valesse soltanto per il futuro.
Per la Corte di Cassazione invece, il divieto di iscrivere ipoteca per i crediti vantati dal Fisco di importo inferiore a 8.000 €, deve intendersi applicabile anche in via retroattiva alle ipoteche iscritte precedentemente all’entrata in vigore del D.L. n. 40/2010.
Equitalia a seguito della sentenza della Cassazione, sarà obbligata ad operare le cancellazioni delle ipoteche richieste dai cittadini, per le iscrizioni antecedenti al D.L. n. 40/2010.
Il principio ribadito dalla sentenza n. 5771/2012, ossia l’applicazione retroattiva della soglia minima prevista dalla legge per l’iscrizione dell’ipoteca, deve trovare applicazione anche per quanto riguarda il nuovo limite normativo di 20.000 €, introdotto dal decreto fiscale Monti (Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito in Legge n. 44 del 26 aprile 2012).
Si consiglia quindi ai debitori che hanno un’ipoteca iscritta su un proprio bene immobile per un debito verso l’erario inferiore a 20.000 €, di presentare alla società di riscossione istanza di cancellazione dell’ipoteca a spese di Equitalia.
La stessa società di riscossione, infatti, avrà a suo carico oneri di iscrizione e cancellazione entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, nonché' la relativa e successiva comunicazione tempestiva dell'avvenuta cancellazione.
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