Cancellazione Partite Iva inattive
Chiusura della partita Iva senza sanzioni a carico dei contribuenti

Una delle novità contenute nel nuovo decreto 193/2016 collegato alla Legge di Stabilità 2017, prevede la possibilità di chiusura delle partite Iva inattive da almeno 3 anni da parte dell’Agenzia delle Entrate, senza l’applicazione della relativa sanzione per l’omessa comunicazione; in pratica il contribuente, non dovrà pagare la sanzione di 500 euro, o la riduzione a 167 euro per i pagamenti pervenuti entro 30 giorni dalla notifica e al tempo stesso potrà evitare la chiusura d’ufficio della sua Partita IVA, rispondendo alla comunicazione ufficiale delle Entrate.
Una procedura diversa da quella attuale, che ha comportato l’invio a migliaia di contribuenti "titolari di Partite IVA dormienti o inattive" di una comunicazione ufficiale, attraverso la quale si informava i contribuenti che la mancata cancellazione della Partita IVA inattiva da più di 3 anni, comportava la sua chiusura d'ufficio e il pagamento delle relative sanzioni dovute alla mancata presentazione della dichiarazione di cessazione attività a seguito della comunicazione di cui all’articolo 35, comma 15-quinquies del DPR 633/1972".
La chiusura di una partita IVA deve essere effettuata obbligatoriamente, la Comunicazione Unica, qualora l’attività sia stata aperta dopo il 2010, mentre occorre presentare all’Agenzia delle Entrate, il modello variazione dati o cessione attività ai fini Iva delle persone fisiche, precompilato entro 30 giorni dall’evento di variazione o cessazione.
Tale modello AA9/12, va quindi utilizzato se si tratta di una ditta individuali, di lavoro autonomi, professionisti anche dello spettacolo e artisti mentre si utilizza il modello AA7/10 se la chiusura/cessazione Partita IVA riguarda soggetti diversi da persone fisiche, per cui Società di capitali, per azioni, SRL, SAS, associazioni che non hanno l’obbligo di iscrizione al registro delle Impresa o al Rea.
Una volta chiusa la Partita IVA è possibile verificarne l’effettiva cessazione tramite il servizio gratuito offerto dall’Agenzia delle Entrate.
Una procedura diversa da quella attuale, che ha comportato l’invio a migliaia di contribuenti "titolari di Partite IVA dormienti o inattive" di una comunicazione ufficiale, attraverso la quale si informava i contribuenti che la mancata cancellazione della Partita IVA inattiva da più di 3 anni, comportava la sua chiusura d'ufficio e il pagamento delle relative sanzioni dovute alla mancata presentazione della dichiarazione di cessazione attività a seguito della comunicazione di cui all’articolo 35, comma 15-quinquies del DPR 633/1972".
La chiusura di una partita IVA deve essere effettuata obbligatoriamente, la Comunicazione Unica, qualora l’attività sia stata aperta dopo il 2010, mentre occorre presentare all’Agenzia delle Entrate, il modello variazione dati o cessione attività ai fini Iva delle persone fisiche, precompilato entro 30 giorni dall’evento di variazione o cessazione.
Tale modello AA9/12, va quindi utilizzato se si tratta di una ditta individuali, di lavoro autonomi, professionisti anche dello spettacolo e artisti mentre si utilizza il modello AA7/10 se la chiusura/cessazione Partita IVA riguarda soggetti diversi da persone fisiche, per cui Società di capitali, per azioni, SRL, SAS, associazioni che non hanno l’obbligo di iscrizione al registro delle Impresa o al Rea.
Una volta chiusa la Partita IVA è possibile verificarne l’effettiva cessazione tramite il servizio gratuito offerto dall’Agenzia delle Entrate.
Articolo del: