Cancellazione voli a causa del Covid-19, i diritti del passeggero


Per le cancellazioni post lockdown dei voli aerei si applica il Regolamento CE 261/2004 e la Convenzione di Montreal
Cancellazione voli a causa del Covid-19, i diritti del passeggero

I voli cancellati in un periodo in cui non vi è alcun divieto di circolazione per il trasporto aereo a causa dell'emergenza Covid-19 determina in capo ai passeggeri il diritto al rimborso in denaro del prezzo già pagato del biglietto ai sensi del Regolamento (CE) 261/2004 e non il solo diritto al voucher

I passeggeri vanno correttamente informati sui loro diritti. Va detto a tal proposito che in caso di cancellazioni dei voli vige la Convenzione di Montreal e il regolamento (CE) 261/2004 i quali prevedono oltre a un servizio di assistenza, il rimborso del biglietto e una compensazione pecuniaria a seconda della distanza percorsa dal vettore aereo che va dai 250,00 euro per le tratte inferiori ai 1500 Km, di 400,00 euro per le tratte intracomunitarie superiori ai 1500 Km fino ai 3500 Km e di 600, 00 euro per le tratte intercontinentali superiori ai 3500 Km.

Fermo restando in ogni caso  il diritto dei passeggeri a richiedere in caso di danno subito un risarcimento danni alla Compagnia aerea.

Diversa situazione per le cancellazioni dovute all' emergenza Covid-19, difatti, per i voli in partenza nel periodo di lockdown o nel periodo in cui vigeva il divieto di spostamento era stato consentito con provvedimenti governativi alle Compagnie aeree di emettere un voucher al posto di un rimborso in denaro e di assolvere così ai loro obblighi. 

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di Gianluca Di Natale

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