Canna fumaria, legittima se non altera il valore architettonico


La Corte di Cassazione con Ordinanza stabilisce quando deve ritenersi lecita l'istallazione di una canna fumaria a ridosso di un muro perimetrale di proprietà comune
Canna fumaria, legittima se non altera il valore architettonico

Canna fumaria apposta sulle parti comuni dell’edificio condominiale

L’istallazione è legittima se non costituisca un impedimento all’utilizzo delle parti comuni da parte dei condomini comunisti e soprattutto se non arrechi un grave pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio.

Cosi la Suprema Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 14598 del 26 maggio 2021 con la quale, al fine di risolvere una controversia tra il condominio ed un condomino che aveva istallato una canna fumaria aderente alle pareti perimetrali e che incideva sull’utilizzo del lastrico solare comune, riscrive i rapporti tra la proprietà privata e quella condominiale secondo i dettami del codice civile.

La vicenda della canna fumaria, del pregiudizio derivante dall’emissione dei fumi e al decoro architettonico dell’edificio, arriva in Cassazione dopo un ricorso in primo ed in secondo grado che sono stati respinti in ordine soprattutto al profilo del decoro architettonico cagionato all’edificio. Sul punto specifico, riprendendo il principio di cui all’art. 1102 del c.c., la Corte di Cassazione afferma che :

Al fine di conclamare la legittimità dell'uso particolare del bene comune, spetta al giudice di verificare altresì se l'opera arrechi pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio condominiale, trattandosi di limite legale compreso nel principio generale dettato da tale norma e che perciò deve guidare l'indagine giudiziale sulla verifica delle condizioni di liceità del mutamento di uso. Anche alle modificazioni apportate dal singolo condomino, ex art. 1102 c.c., si applica il divieto di alterare il decoro architettonico del fabbricato previsto in materia di innovazioni dall'art. 1120 dello stesso codice civile.”.

In sostanza la Corte di Cassazione sostiene che: “L'appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale individua una modifica della cosa comune che, seppur conforme alla destinazione della stessa, ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l'altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio e non ne alteri il decoro architettonico”.

E per alterazione del decoro architettonico deve intendersi, secondo il palazzaccio, quando la canna fumaria incida in maniera negativa sull’armonico aspetto dello stabile, al di la del pregio estetico dello stesso edificio, e non bisogna tenere in alcuna considerazione il fatto che il decoro venga alterato in virtù dell’alterazione del grado di visibilità da diversi punti.

La Corte di Cassazione si pronuncia anche in ordine al problema, non sottaciuto, che la canna fumaria possa in qualche modo arrecare una diminuzione al valore economico dell’edificio.:“Neppure è decisiva la diminuzione di valore economico correlata alla modifica, in quanto, ove sia accertata una alterazione della fisionomia architettonica dell'edificio condominiale, per effetto della realizzazione di una canna fumaria apposta sulla facciata, il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata - in quanto di per sé meritevole di salvaguardia - dalle norme che ne vietano l'alterazione

Articolo del:


di Avv. Vincenzo Lamberti

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse