Cannabis light: un caos giudiziario


Vendita legittima trasformata in reato che forse i singoli tribunali potranno ritenere tenue?
Cannabis light: un caos giudiziario

In questi anni abbiamo assistito ad un'evoluzione (involuzione per taluni) giuridica sul tema delle cosiddette droghe leggere e nella libera circolazione delle stesse; evoluzione che sembrerebbe essersi conclusa con una vera e propria capriola all'indietro con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 31 maggio 2019.

L'utilizzo del condizionale è d'obbligo sia perché ancora non sono state depositate le motivazioni, sia perché, come sanno gli addetti al settore, i principi espressi nelle sentenze anche a S.U. possono poi subire dei cambiamenti e soprattutto le leggi possono cambiare e, infine, anche perché il principio espresso nel comunicato stampa della sentenza suddetta si presta ad essere applicato in maniera difforme da tribunale a tribunale e da giudice a giudice.

Andiamo con ordine, per le S.U. penali con la sentenza del 31.05.2019 è illecita la vendita di prodotti derivati dalla cannabis light:

“La commercializzazione di cannabis sativa light e, in particolare, di foglie, infiorescenze, olio resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della lg. 242 del 2016 che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa” per uso a fini medici.

Interessante ricordare come solo il 31 gennaio (4 mesi prima) la stessa Corte di Cassazione (VI sezione non S.U.) con la sentenza n° 4920/19 sul tema aveva definito che:

“La liceità della vendita delle inflorescenza della canapa con percentuale di thc (Principio drogante presente nella cannabis) entro lo 0,6% è un corollario logico giuridico della liceità della coltivazione, permessa e promossa dalla lg 242/16 di conseguenza la cannabis light non va considerata ai fini giuridici come sostanza stupefacente”.

Quindi, la Cassazione dopo aver definito la possibilità di vendita come corollario logico giuridico ha deciso di tornare indietro sostenendo, nel comunicato stampa del 31.05.2019, che costituiscono reato le condotte di vendita e, in genere la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa light, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante.

Tralasciamo l'enorme problema di un ordinamento giuridico, di uno Stato, che prima consente un tipo di vendita facendo aprire centinaia di negozi, società e quant'altro incassandone imposte e tasse per poi decretarne l'illiceità non per legge, ma per un'applicazione della stessa legge con cui lo aveva permesso.

Tralasciamo il problema della possibile chiusura di centinaia di negozi con grandi ripercussioni economiche e lavorative e analizziamo, invece, quella che sarà l'evoluzione nelle aule dei Tribunali.

Saranno i giudici di merito ad analizzare di volta in volta quale sia la soglia di efficacia drogante che rientra nei parametri del consentito.

Quindi, vi saranno sentenze che considereranno tutti i prodotti derivati come droganti alla presenza di valori di thc anche prossimi allo 0%, altre sentenze che riterranno legittima la vendita dei suddetti prodotti perché non droganti fino a percentuali prossime allo 0,6%.

Infine, tra tutti i prodotti che rientrano tra l'essere assolutamente privi di thc e che ne hanno una presenza pari allo 0,6% (valore individuato dalle precedenti sentenze e dalla lg 242/16) potrà essere applicato l'istituto della particolare tenuità del fatto previsto con l'art. 131 bis c.p. anche se tale istituto potrebbe trovare difficoltà applicative, per il requisito della non abitualità del comportamento per i negozianti, ma non per i privati, che alcuni Tribunali aggireranno con argomentazioni logiche e che altri riterranno insormontabili.

Pertanto, in tale incertezza è auspicabile un intervento deciso del legislatore.


Per chi volesse approfondire l'argomento segnalo i miei precedenti articoli:

"Coltivazione di marijuana, quando non è punibile?"

"Droga. Cosa è cambiato"

 

 

Articolo del:


di Jacopo Pepi

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