Capacità di intendere e di volere e contratto di lavoro

Ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere costituente causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente e da far venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza dell'importanza dell'atto che sta per compiere.
Ne consegue che sono annullabili le dimissioni rassegnate dal dipendente durante un periodo di forte stress e insoddisfazione lavorativa che, pur non essendo idonei ad escludere completamente la sua capacità di intendere e di volere, impediscano la formazione di una volontà cosciente e consapevole delle effettive conseguenze che derivano dalla rinunzia al posto di lavoro.
Questo è quanto affermato dalla recente sentenza 30126 del 2018 della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
"ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere (quale prevista dall'art. 428 cod. civ.) costituente causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'importanza dell'atto che sta per compiere".
Peraltro, laddove si controverta della sussistenza di una simile situazione in riferimento alle dimissioni del lavoratore subordinato, il relativo accertamento deve essere particolarmente rigoroso, in quanto le dimissioni, comportano la rinunzia del posto di lavoro - bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cast. - sicché occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l'incondizionata e genuina volontà di porre fine al rapporto.
Il mio vuol essere solo un breve commento a questa sentenza e ai principi scaturenti.
Mi soffermo anche sull’ultima parte della massima, cioè la manifestazione univoca e incondizionata della volontà da parte del lavoratore.
Sebbene possa, dunque, apparire ovvio, quanto affermato dalla Corte di Cassazione ribadisce ancora una volta l’aspetto civilistico della formazione del contratto, cui, ovviamente, non sfugge nemmeno il contratto di lavoro.
Sebbene, quindi, il diritto del lavoro sia una branca del diritto civile, i principi, relativi alla manifestazione di volontà, alla formazione del rapporto e alle sue vicende, comprese quelle dell’esecuzione del rapporto, non sfuggono a questa logica.
Semmai interviene, per riequilibrare il sinallagma, la sussidiarietà delle fonti.
Come nel caso del periodo di comporto.
Come nel caso di tutela del lavoratore.
Cui non sfugge nemmeno quanto recentemente stabilito dalla Cassazione, in tema di dimissioni e, più ancora, in tema di capacità di intendere e volere.
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