Capitali all'estero? C'è la voluntary disclosure


Introduzione alla Voluntary Disclosure: versamenti, sanzioni e trattamento dei reati tributari
Capitali all'estero? C'è la voluntary disclosure
Tra le novità che il nostro Governo ha recentemente introdotto in tema di fiscalità internazionale, ce ne sono almeno due che probabilmente non lasceranno indifferenti coloro che possiedono capitali non dichiarati in paesi esteri.

Se da un lato, anno dopo anno (e il 2017 non ha fatto eccezione), il Fisco italiano stipula sempre più accordi con paesi a fiscalità privilegiata per favorire lo scambio di informazioni riguardanti la posizione fiscale degli italiani all’estero (sono ormai numerosissime le convenzioni stipulate in tal senso e sempre meno i paesi considerati "black-list"), dall’altro è stato reintrodotto, con il D.l. 193/2016, l’istituto della Voluntary Disclosure (2) , che permetterà (con scadenza al 31 Luglio, ma che molto probabilmente verrà prorogata), di sanare la posizione fiscale di chi detiene capitali esteri non dichiarati, con sanzioni decisamente ridotte e non punibilità per alcune fattispecie di reati tributari.

La disciplina della Voluntary Disclosure è ampia e variegata, ma in questa sede ci limiteremo (se così si può dire), a trattare tre temi, probabilmente i più spinosi ed articolati: versamenti, sanzioni, e trattamento di taluni reati.

- VERSAMENTI
Il versamento va fatto in un’unica soluzione entro il 30 Settembre 2017 oppure in 3 rate mensili, la prima delle quali dovrà essere corrisposta sempre entro il 30 Settembre 2017.

Non è possibile avvalersi di compensazioni e il mancato pagamento è causa di decadenza di tutta la procedura.

- SANZIONI
Le sanzioni si differenziano a seconda di quattro situazioni particolari (non autoliquidazione, autoliquidazione totale, autoliquidazione parziale, autoliquidazione in eccesso)

- se gli autori della violazione decidono di non provvedere spontaneamente al versamento (non autoliquidazione), saranno applicabili due tipi di sanzioni:

il 60% del minimo edittale se le attivita' vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia, se le attivita' trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute ovvero se l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attivita' sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorita' finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attivita' oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria;
l’85% del minimo edittale negli altri casi.

- nel caso in cui il versamento avvenga in maniera spontanea e venga liquidata l’intera somma dovuta (autoliquidazione totale), le sanzioni sono ridotte del 10% rispetto al caso precedente (versamento non effettuato), nei medesimi casi;

- se invece si decide di provvedere spontaneamente al versamento di una somma inferiore a quanto dovuto (autoliquidazione parziale), le sanzioni risultano le stesse viste in precedenza per i medesimi casi, ma si dovranno corrispondere le somme ancora dovute:

maggiorate del 10% se la differenza rispetto a quanto dovuto è superiore al 10% e si riferisce ai soli redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva e relative sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi o se tale differenza è superiore al 30% negli altri casi;
maggiorate del 3% se la differenza rispetto a quanto dovuto è inferiore al 10% e si riferisce alle fattispecie viste al punto precedente o inferiore al 30% negli altri casi.

- Infine, (autoliquidazione in eccesso) nel caso in cui venga liquidata una somma superiore a quanto dovuto, è possibile chiedere la differenza a rimborso o utilizzarla in compensazione.

- REATI
La collaborazione volontaria offre al contribuente la possibilità di non essere perseguito per taluni reati di stampo squisitamente tributario, più precisamente:

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
dichiarazione infedele;
omessa dichiarazione;
omesso versamento di ritenute dovute o certificate;
omesso versamento di Iva;
reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, se commessi in relazione ai precedenti 6 punti;
autoriciclaggio, in relazione ai reati tributari non punibili, per attività oggetto di collaborazione volontaria e fino al versamento della prima o unica rata.

É bene precisare che la causa di non punibilità per tutti i predetti reati si applica limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alle imposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.

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di Dott. Roberto Barucca

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