Capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo
Contabilizzazione dei costi di ricerca e sviluppo. Modifica art. 2424 c.c.

Il trattamento contabile dei costi di ricerca e sviluppo è stato innovato dal Decreto Bilanci (D. lgs. 139/2015). La novella coinvolge in particolare le cd start up innovative che, per accedere alle agevolazioni previste dalla legge, devono soddisfare una serie di requisiti, tra i quali impegnarsi in spese per la ricerca e lo sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione.
Il decreto modifica l’art. 2424 c.c., prevedendo in un'unica voce i costi di ricerca e sviluppo con quelli di pubblicità tra le immobilizzazioni immateriali. È indubbio che i costi di ricerca e sviluppo diano luogo a vari dubbi di natura interpretativa circa il loro contenuto, che si riversano inesorabilmente nella determinazione dei principi contabili da applicare, stante anche la mancanza di definizione legislativa circa il loro contenuto. A tali incertezze sopperisce, almeno in parte, il principio contabile Oic 24 che differenzia i costi in tre gruppi: quelli per la ricerca di base (comprendenti le poste per le attività che non hanno una finalità definita con precisione, ma che comportano un’utilità generica per la compagine societaria); quelli per la ricerca applicata (finalizzata a un specifico prodotto o processo produttivo); infine, i costi per lo sviluppo (gli esborsi necessari per l’applicazione dei risultati delle ricerche alla produzione di beni o servizi). I costi di ricerca applicata e sviluppo devono essere capitalizzati all’attivo patrimoniale e sono composti dai costi relativi a personale, materiali e servizi impiegati nelle attività di ricerca. Comprendono, inoltre, l’ammortamento degli immobili, degli impianti e macchinari utilizzati a tale scopo. Infine, vi rientrano i costi indiretti diversi dalle spese generali e amministrative, relativi all’attività di ricerca e di sviluppo. Per la capitalizzazione di tali poste è necessario, però, il rispetto di tre requisiti: il costo deve essere relativo a un prodotto o processo definito, identificabile e misurabile; il progetto deve essere tecnicamente fattibile e la società deve possedere le risorse per realizzarlo; devono, inoltre, sussistere prospettive di reddito futuro per il recupero dei costi.
È necessario comunque sottolineare che quest’ultimo requisito si caratterizza per l’estrema aleatorietà, perché richiede non solo una profonda conoscenza del mercato in cui si potrebbe collocare il prodotto, ma anche condizioni economiche concomitanti favorevoli alla commercializzazione dello stesso. E allora da più parti si invoca il rispetto del principio di prudenza, che impone un’attenta ponderazione nella valutazione del rientro dei costi sostenuti.
Tornando alla novella contenuta nel Decreto Bilanci, è possibile la capitalizzazione di tali voci tra le immobilizzazioni immateriali e l’assoggettamento a un periodo di ammortamento massimo di cinque anni, solo in presenza dei requisiti appena elencati. Restano fuori i costi di ricerca di base che, non essendo collegabili a uno specifico risultato, devono essere trattati come costo di competenza del periodo in cui sono sostenuti.
Le modifiche appena riportate riguardano il bilancio 2016, tuttavia è bene conoscerle, potendo avere delle ricadute anche sul bilancio 2015.
Il decreto modifica l’art. 2424 c.c., prevedendo in un'unica voce i costi di ricerca e sviluppo con quelli di pubblicità tra le immobilizzazioni immateriali. È indubbio che i costi di ricerca e sviluppo diano luogo a vari dubbi di natura interpretativa circa il loro contenuto, che si riversano inesorabilmente nella determinazione dei principi contabili da applicare, stante anche la mancanza di definizione legislativa circa il loro contenuto. A tali incertezze sopperisce, almeno in parte, il principio contabile Oic 24 che differenzia i costi in tre gruppi: quelli per la ricerca di base (comprendenti le poste per le attività che non hanno una finalità definita con precisione, ma che comportano un’utilità generica per la compagine societaria); quelli per la ricerca applicata (finalizzata a un specifico prodotto o processo produttivo); infine, i costi per lo sviluppo (gli esborsi necessari per l’applicazione dei risultati delle ricerche alla produzione di beni o servizi). I costi di ricerca applicata e sviluppo devono essere capitalizzati all’attivo patrimoniale e sono composti dai costi relativi a personale, materiali e servizi impiegati nelle attività di ricerca. Comprendono, inoltre, l’ammortamento degli immobili, degli impianti e macchinari utilizzati a tale scopo. Infine, vi rientrano i costi indiretti diversi dalle spese generali e amministrative, relativi all’attività di ricerca e di sviluppo. Per la capitalizzazione di tali poste è necessario, però, il rispetto di tre requisiti: il costo deve essere relativo a un prodotto o processo definito, identificabile e misurabile; il progetto deve essere tecnicamente fattibile e la società deve possedere le risorse per realizzarlo; devono, inoltre, sussistere prospettive di reddito futuro per il recupero dei costi.
È necessario comunque sottolineare che quest’ultimo requisito si caratterizza per l’estrema aleatorietà, perché richiede non solo una profonda conoscenza del mercato in cui si potrebbe collocare il prodotto, ma anche condizioni economiche concomitanti favorevoli alla commercializzazione dello stesso. E allora da più parti si invoca il rispetto del principio di prudenza, che impone un’attenta ponderazione nella valutazione del rientro dei costi sostenuti.
Tornando alla novella contenuta nel Decreto Bilanci, è possibile la capitalizzazione di tali voci tra le immobilizzazioni immateriali e l’assoggettamento a un periodo di ammortamento massimo di cinque anni, solo in presenza dei requisiti appena elencati. Restano fuori i costi di ricerca di base che, non essendo collegabili a uno specifico risultato, devono essere trattati come costo di competenza del periodo in cui sono sostenuti.
Le modifiche appena riportate riguardano il bilancio 2016, tuttavia è bene conoscerle, potendo avere delle ricadute anche sul bilancio 2015.
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