Caratteri costitutivi e modifica della domanda


La domanda dal punto di vista oggettivo. La modifica del petitum e della causa petendi nel processo civile in corso. Mutatio o emendatio libelli
Caratteri costitutivi e modifica della domanda
Al fine di individuare la domanda sotto il profilo oggettivo occorre fare riferimento a due elementi fondamentali richiamati nell’art. 163 c.p.c., ovvero il petitum e la causa petendi. Con il primo si identifica l’oggetto, ovvero ciò che si vuol chiedere attraverso la proposizione della domanda come, ad esempio, la condanna od un mero accertamento - cosiddetto petitum immediato - oppure una somma di denaro o l’adempimento di una prestazione contrattuale - cosiddetto petitum mediato.
In relazione al secondo elemento, invece, ancora oggi come in passato, continuano a sussistere forti incertezze interpretative. Etimologicamente tale locuzione significa "ragione del domandare", che comprende i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ex art. 163 n. 4 c.p.c., questa definizione, però, risulta evidentemente generica, ed è inidonea a descrivere, anche in combinazione con il petitum, la realtà sostanziale che sta a base della domanda introduttiva.
Per meglio fissare il significato ed i riflessi della causa petendi, occorre muovere dal combinato disposto degli artt. 24 Cost., 2907 c.c. e 99 c.p.c., che indicano chiaramente che l’oggetto del processo non è costituito mai da fatti o da atti, ma sempre e solo da diritti autodeterminati ed eterodeterminati.
I diritti autodeterminati sono quelli che non possono sussistere simultaneamente, con lo stesso contenuto e tra gli stessi soggetti, come il diritto di proprietà, gli altri diritti assoluti, nonché i diritti reali di godimento. I diritti eterodeterminati, invece, possono sussistere simultaneamente, con identico contenuto e tra gli stessi soggetti, come i diritti relativi ed anche i diritti reali di garanzia come il pegno e l’ipoteca. Per i diritti autodeterminati, il mutamento del fatto costitutivo non comporta il mutamento della causa petendi, mentre per i diritti eterodeterminati avviene l’esatto contrario.
A tal proposito, l’orientamento consolidato degli Ermellini ha chiarito che la modifica della domanda può avvenire nel senso di una emendatio libelli ma non di una mutatio libelli. Pertanto, è importante individuare, nel caso concreto, quali siano i criteri distintivi fra l’una e l’altra ipotesi. La giurisprudenza ha affermato che la modifica della causa petendi comporta sempre una mutatio libelli, in quanto riguarda il fatto costitutivo del diritto fatto valere ed introduce nel processo un nuovo tema di indagine. Ad esempio, se Tizio propone una domanda di risarcimento danni fondata su un contratto per inadempimento contrattuale non può modificare tale domanda ponendo a base di essa un fatto illecito extracontrattuale, risultando, in tal caso, modificati il tema di indagine e i presupposti del fatto posto a fondamento della domanda.
Sono, invece, consentite le variazioni puramente quantitative del petitum che non alterano i termini sostanziali della controversia. E così, ad esempio, non costituisce mutatio libelli, ma semplice emendatio, la richiesta di somme maggiori di quelle indicate nell’atto introduttivo del giudizio, allorché tale ampliamento non comporti modifica dei fatti giuridici posti a fondamento dell’azione e non introduca un tema di indagine completamente nuovo, concernente presupposti diversi da quelli prospettati, ma attenga alle stesse causali dedotte.
Ergo, nella giurisprudenza di legittimità è oramai consolidato il principio di diritto secondo il quale la mutatio libelli, ipotesi pertanto non consentita, si verifica solo se il tema di indagine viene mutato con il mutamento dei presupposti del fatto posto a fondamento della domanda. Una su tutte la Sentenza della terza sezione civile della Suprema Corte n. 8394 del 24 aprile 2015: "Si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo. Diversamente, si ha semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere".

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di avv. Nicola Comite

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