Carta d’identità elettronica per minori: no del Garante Privacy alla indicazione di padre e madre


C.I.E. per minori. No del Garante Privacy a proposta di modifica su modalità tecniche di emissione
Carta d’identità elettronica per minori: no del Garante Privacy alla indicazione di padre e madre

Con un parere espresso il 31 ottobre 2018, su richiesta formulata dal Ministero dell’Interno con apposita nota del 18 settembre 2018, il Garante per la Privacy ha bocciato la proposta contenuta in uno schema di decreto del Viminale di modifica del Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2015 recante “modalità tecniche di emissione della carta di identità elettronica”.

Le modifiche proposte dal Ministero erano mirate a sostituire, nei moduli per il rilascio della carta d’identità in formato elettronico per i figli minorenni, l’espressione “genitori” con le parole “padre” e “madre”.

Le finalità della proposta modifica al D.M. del 23 dicembre 2015, nei termini anzidetti, erano da rinvenirsi nella “necessità di adeguarne il testo alla normativa sullo stato civile, in particolare per quanto attiene alla qualificazione dei soggetti legittimati a presentare agli ufficiali d’anagrafe la richiesta di emissione del documento elettronico in favore dei minori di età”.

Secondo il Garante della Privacy, tenuto conto che la situazione giuridica che rileva è la titolarità della responsabilità genitoriale o la potestà tutoria, “la modifica in esame è suscettibile di introdurre, ex novo, profili di criticità nei casi in cui la richiesta della carta di identità, per un soggetto minore, è presentata da figure esercenti la responsabilità genitoriale che non siano esattamente riconducibili alla specificazione terminologica “padre” e “madre”. Tali casi, a dire il vero non pochi, sono da individuarsi nelle ipotesi in cui la responsabilità genitoriale e la trascrizione nei registri dello stato civile derivino da una pronuncia giudiziaria (sentenza di adozione in casi particolari, ex art. 44 Legge n. 184/1983, trascrizione di atti di nascita formati all’estero, riconoscimento in Italia di provvedimento di adozione pronunciato all’estero, rettificazione di attribuzione di sesso, ex Legge n. 164/1982) oppure risultino effettuate direttamente dal Sindaco, senza necessità di preventivo ricorso all’autorità giudiziaria.

Nelle ipotesi contemplate dal Garante, laddove trovasse ingresso normativo la proposta di modifica ministeriale, nel decreto 23 dicembre 2015 si verificherebbe un vulnus di non poco momento, in quanto non risulterebbe ivi contemplata la possibilità di una richiesta congiunta della carta di identità per il minore (valida per l’espatrio) da parte di figure genitoriali non esattamente riconducibili alla specificazione terminologica “padre” o “madre”. In tutti questi casi l’esercizio del diritto potrebbe essere impedito dall’ufficio – in violazione di legge - oppure potrebbe essere subordinato a una dichiarazione non corrispondente alla realtà da parte di uno degli esercenti la responsabilità genitoriale. Infatti, nella richiesta del documento o nella ricevuta rilasciata dall’ufficio e, soprattutto, nel documento d’identità rilasciato in favore del minore, il dato relativo a uno dei genitori risulterà essere necessariamente indicato in un campo riportante una specificazione di genere non corretta, non adeguata e non pertinente alla finalità perseguita, ove ciò che rileva è unicamente l’assenso di entrambi i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale al rilascio di un documento valido per l’espatrio.

Pertanto, secondo il Garante della Privacy, qualora la modifica prospettata trovasse ingresso nell’ordinamento così rendendo obbligatoria, in sede di richiesta della carta d’identità del minore, la riconducibilità alle nozioni di “padre” e “madre”, si rischierebbe di imporre ai dichiaranti il conferimento di dati inesatti o di informazioni non necessarie di natura eminentemente personale, con il concreto rischio del mancato rilascio del documento in presenza di dichiarazioni non rispondenti alla reale situazione di fatto legata alla particolare composizione del consorzio familiare.

Per le esposte ragioni, pertanto, il Garante della Privacy ha espresso parere negativo allo schema di decreto presentato dal Ministero dell’Interno finalizzato ad apportare le descritte modifiche al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2015.

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di Avv. Pier Luigi Licari

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