Cartella di pagamento nulla se non è motivata


E’ quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n°10481 del 03 maggio 2018
Cartella di pagamento nulla se non è motivata
"In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento avente ad oggetto gli interessi maturati su un debito tributario deve essere necessariamente motivata dal momento che il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi". E’ quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n°10481 del 03 maggio 2018. Si tratta di una pronuncia non di poco conto, se consideriamo che negli ultimi tempi sono state molteplici le doglianze mosse innanzi ai Giudici tributari di merito che hanno avuto ad oggetto la predisposizione formale della cartella di pagamento, ed in particolare, la mancata indicazione dei criteri di calcolo che hanno portato l’Agente della riscossione alla quantificazione degli interessi di mora.

- Il principio disposto dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n°10481 del 03/05/2018:
La cartella di pagamento con la quale ha formalmente inizio la procedura di riscossione coattiva, non meno degli avvisi di accertamento soggiace all’obbligo della motivazione espressamente disposto dall’art.7 della L.n°212/2000, meglio nota come carta dei Diritti del Contribuente.
In particolare, l’art.17 della ridetta legge l.n°212/2000 dispone espressamente: "Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi indiretti dell’amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che esercitano l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura".
Dal tenore letterale della disposizione normativa sopra richiamata (art.17 della L.n°212/2000) si evince chiaramente come i precetti normativi disposti dalla legge, non meno quelli previsti in chiave motivazionale, devono essere osservati anche dai Concessionari addetti all’attività di riscossione coattiva dei tributi.
Detto questo, non vi è alcun dubbio in ordine al fatto che la cartella di pagamento è sicuramente un atto emesso e notificato a cura del concessionario della riscossione (Agenzia della entrate/riscossione) che in quanto tale deve nella predisposizione formale della cartella esattoriale, osservare quanto disposto dall’art.7 della stessa legge in ordine all’obbligo della motivazione. Da qui, secondo i Giudici di palazzaccio deriva l’obbligo imprescindibile per l’agente della riscossione procedente di indicare espressamente i criteri di calcolo che hanno portato alla quantificazione dell’importo che va sotto la voce interessi.
In particolare, in chiave motivazionale l’Agenzia delle entrate deve indicare la data di decorrenza degli interessi; la tipologia di interessi applicata; l’importo a titolo di imposta pura con riferimento al quale è stato calcolato in percentuale l’importo degli interessi.
In altre parole, non è possibile indicare nella cartella di pagamento l’importo complessivo e predeterminato degli interessi di mora privando così il soggetto destinatario, di qualsiasi esplicazione che giustifichi in qualche modo la congruità del ridetto importo, con grave lesione dell’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito. L’espressa deroga ai principio normativi di cui agli artt.7 e 17 della più volte richiamata L.n°212/200 implica la nullità insanabile della cartella esattoriale.


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di Avv. Giuseppe DURANTE

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