Cartella di pagamento: nullità della notifica
La notifica della cartella con il rito degli irreperibili assoluti è nulla se il messo non compie prima le opportune ricerche del destinatario

Con Sentenza n. 1030 del 12/07/2017, depositata il 08/11/2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, Sez. III, ha accolto un ricorso presentato dal nostro studio e diretto ad ottenere l’annullamento di una cartella di pagamento avente ad oggetto l’omesso versamento di somme a titolo IRPEF.
Il contribuente, che abita in una zona di campagna, riferiva di non aver mai ricevuto alcunché e di essere venuto a conoscenza di una cartella a suo carico, asseritamente notificata nel mese di giugno 2016, soltanto in occasione di un accesso agli atti effettuato nel mese di dicembre dello stesso anno. Sempre in quella occasione prendeva contezza che il messo notificatore aveva proceduto a recapitare la cartella seguendo il c.d. rito degli "irreperibili assoluti" ex art. 60, co. 1, lett. e) del DPR 600/1973, che consente di ritenere perfezionata la notifica mediante il deposito dell’atto presso la casa comunale e successiva affissione dell’avviso di deposito nell’albo comunale.
Tuttavia, erano del tutto assenti i presupposti per poter seguire tale iter notificatorio, con la conseguenza che la notifica andava ritenuta invalida e senza effetti. Per tali motivi si presentava ricorso e si chiedeva, nel merito, l’annullamento della cartella per intervenuta decadenza.
Si costituiva l’Agente della Riscossione, il quale riteneva invece corretto il procedimento seguito in sede di notifica e chiedeva, quindi, che il Giudice dichiarasse tardivo e inammissibile il ricorso.
In giudizio, facevamo notare come vi sia una distinzione fondamentale tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta: la prima si verifica laddove, individuato con certezza il luogo del contribuente, non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità temporanea o per incapacità o rifiuto delle persone legittimate a riceverlo; mentre la seconda si concreta quando nel comune ove deve eseguirsi la notificazione non sia possibile individuare il luogo in cui si trovi il contribuente, perché questi risulta trasferito in luogo sconosciuto. In estrema sintesi, si ha irreperibilità relativa quando si individua il luogo, ma non si riesce a consegnare l’atto a mani proprie del contribuente o di persone autorizzate a riceverlo per suo conto, mentre si ha irreperibilità assoluta quando non viene nemmeno individuato il luogo in cui si può ritenere, con sufficiente certezza, che il contribuente abiti o lavori. Nel primo caso, il rito da seguire è quello prescritto dall’art. 140 del c.p.c, richiamato dallo stesso art. 60 del D.P.R. 600/1973, mentre nel caso di irreperibilità assoluta, e solo in tal caso, è concesso ricorrere al rito degli irreperibili ex art. 60, co. 1, lett. e) del DPR 600/1973.
Come è facilmente intuibile, il rito degli irreperibili è da considerarsi quale extrema ratio, ossia alla stregua di norma di chiusura, avente lo scopo di evitare l’empasse dell’intero sistema notificatorio, il quale non può ammettere che laddove risulti sconosciuta l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente non si possa addivenire ad una valida notifica legale.
Il logico corollario che ne discende è quello per cui, prima di utilizzare tale procedura, il notificatore deve accertarsi che sia effettivamente sconosciuta l’abitazione o il luogo di lavoro del contribuente, eseguendo all’uopo le opportune ricerche e indagini che gli sono imposte dall’uso diligenza ordinaria. Inoltre, di tali ricerche effettuate se ne deve far menzione nella relata di notifica, giacché il messo ha l’onere di indicare, a pena di nullità, quali indagini ha compiuto prima di considerare sconosciuto il domicilio del destinatario (si vedano in proposito, tra le altre, Cass. Sez. VI, sent. n. 22796 del 2015; Cass., ordinanza n. 24260 del 2014).
Nel nostro caso, il messo notificatore non era legittimato a seguire il rito degli irreperibili assoluti, atteso che l’abitazione del contribuente, anche se sprovvista di numero civico, era conosciuta dal Comune e dall’Ufficio Postale del luogo, che gli hanno sempre recapitato regolarmente gli avvisi e la corrispondenza. Inoltre, il messo non faceva alcuna menzione delle ricerche e delle indagini effettuate, limitandosi ad indicare la dicitura "intestatario sconosciuto".
Accogliendo le nostre argomentazioni, i Giudici Tributari hanno censurato l’operato del messo notificatore, ritenendo tempestivo il ricorso e annullando la cartella in punto di merito.
Il contribuente, che abita in una zona di campagna, riferiva di non aver mai ricevuto alcunché e di essere venuto a conoscenza di una cartella a suo carico, asseritamente notificata nel mese di giugno 2016, soltanto in occasione di un accesso agli atti effettuato nel mese di dicembre dello stesso anno. Sempre in quella occasione prendeva contezza che il messo notificatore aveva proceduto a recapitare la cartella seguendo il c.d. rito degli "irreperibili assoluti" ex art. 60, co. 1, lett. e) del DPR 600/1973, che consente di ritenere perfezionata la notifica mediante il deposito dell’atto presso la casa comunale e successiva affissione dell’avviso di deposito nell’albo comunale.
Tuttavia, erano del tutto assenti i presupposti per poter seguire tale iter notificatorio, con la conseguenza che la notifica andava ritenuta invalida e senza effetti. Per tali motivi si presentava ricorso e si chiedeva, nel merito, l’annullamento della cartella per intervenuta decadenza.
Si costituiva l’Agente della Riscossione, il quale riteneva invece corretto il procedimento seguito in sede di notifica e chiedeva, quindi, che il Giudice dichiarasse tardivo e inammissibile il ricorso.
In giudizio, facevamo notare come vi sia una distinzione fondamentale tra irreperibilità relativa e irreperibilità assoluta: la prima si verifica laddove, individuato con certezza il luogo del contribuente, non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità temporanea o per incapacità o rifiuto delle persone legittimate a riceverlo; mentre la seconda si concreta quando nel comune ove deve eseguirsi la notificazione non sia possibile individuare il luogo in cui si trovi il contribuente, perché questi risulta trasferito in luogo sconosciuto. In estrema sintesi, si ha irreperibilità relativa quando si individua il luogo, ma non si riesce a consegnare l’atto a mani proprie del contribuente o di persone autorizzate a riceverlo per suo conto, mentre si ha irreperibilità assoluta quando non viene nemmeno individuato il luogo in cui si può ritenere, con sufficiente certezza, che il contribuente abiti o lavori. Nel primo caso, il rito da seguire è quello prescritto dall’art. 140 del c.p.c, richiamato dallo stesso art. 60 del D.P.R. 600/1973, mentre nel caso di irreperibilità assoluta, e solo in tal caso, è concesso ricorrere al rito degli irreperibili ex art. 60, co. 1, lett. e) del DPR 600/1973.
Come è facilmente intuibile, il rito degli irreperibili è da considerarsi quale extrema ratio, ossia alla stregua di norma di chiusura, avente lo scopo di evitare l’empasse dell’intero sistema notificatorio, il quale non può ammettere che laddove risulti sconosciuta l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente non si possa addivenire ad una valida notifica legale.
Il logico corollario che ne discende è quello per cui, prima di utilizzare tale procedura, il notificatore deve accertarsi che sia effettivamente sconosciuta l’abitazione o il luogo di lavoro del contribuente, eseguendo all’uopo le opportune ricerche e indagini che gli sono imposte dall’uso diligenza ordinaria. Inoltre, di tali ricerche effettuate se ne deve far menzione nella relata di notifica, giacché il messo ha l’onere di indicare, a pena di nullità, quali indagini ha compiuto prima di considerare sconosciuto il domicilio del destinatario (si vedano in proposito, tra le altre, Cass. Sez. VI, sent. n. 22796 del 2015; Cass., ordinanza n. 24260 del 2014).
Nel nostro caso, il messo notificatore non era legittimato a seguire il rito degli irreperibili assoluti, atteso che l’abitazione del contribuente, anche se sprovvista di numero civico, era conosciuta dal Comune e dall’Ufficio Postale del luogo, che gli hanno sempre recapitato regolarmente gli avvisi e la corrispondenza. Inoltre, il messo non faceva alcuna menzione delle ricerche e delle indagini effettuate, limitandosi ad indicare la dicitura "intestatario sconosciuto".
Accogliendo le nostre argomentazioni, i Giudici Tributari hanno censurato l’operato del messo notificatore, ritenendo tempestivo il ricorso e annullando la cartella in punto di merito.
Articolo del: