Cartella di pagamento successiva al deposito del piano concordatario


Illegittimità della notifica di cartella di pagamento dopo il deposito presso il registro delle imprese del piano della proposta concordataria nel concordato preventivo
Cartella di pagamento successiva al deposito del piano concordatario

 

L’impulso dell’azione di riscossione si ha con la formazione del ruolo

Con la riforma portata dall’art. 17 del D.lgs. 46/1999, che ha modificato la disciplina contenuta nel D.P.R. 602/1973, i ruoli formati dall’ente creditore, divengono esecutivi per opera dello stesso mediante sottoscrizione da parte del titolare dell’ufficio o di un delegato e vengono trasmessi, con modalità telematiche, all’agente della riscossione.

Tale disciplina è contenuta nell’art. 12 del D.P.R. 29-09-1973, n. 602, che è inserito nel CAPO II avente ad oggetto “Riscossione mediante ruoli”.

E’ legittimo che l’Agenzia delle Entrate dia impulso all’azione di riscossione dopo che il debitore ha depositato presso il registro delle imprese il piano della proposta concordataria con esposizione completa del credito erariale, comprensivo di sanzioni nella misura di 1/3 ed interessi?

L’Agenzia delle Entrate di Perugia ha ritenuto di dover comunque procedere alla notifica delle comunicazioni d’irregolarità seguenti il controllo automatico della dichiarazione dei redditi per l’accertamento delle imposte evase (pari a quelle riconosciute nella proposta concordataria) e addirittura di dover successivamente procedere alla formazione del ruolo per il mancato pagamento dell’avviso di irregolarità ed alla notifica di cartelle di pagamento, con aggravio di sanzioni, interessi ed aggio della riscossione. Per l’Agenzia delle Entrate il riconoscimento del debito da parte del contribuente con il piano concordatario non è dunque sufficiente a cristallizzare il credito dell’amministrazione finanziaria.

Impugnate le cartelle di pagamento, Commissione Tributaria Provinciale di Perugia con sentenza n. 37/18 pronunciata il 14.11.2017 e depositata il 24.06.2018, ha chiarito che la cartella di pagamento può essere emessa dopo il deposito del piano concordatario, ma non è legittima nella parte in cui aggrava il debito del contribuente con interessi successivi alla data della presentazione del piano concordatario e per l’aggio della riscossione.

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale ritenendo dovuto quanto riportato nelle cartelle di pagamento, perché legittimata alla formazione del ruolo ed il contribuente ha spiegato a sua volta appello incidentale per il riconoscimento dell’illegittimità della cartella di pagamento tutta, per violazione del disposto di cui all’art. 168 RD 16.03.1942, n. 267 e dell’art. 25 DPR 29.11.1973, n. 602 e in via subordinata per le sole sanzioni computate in misura piena anziché di 1/3 per errata applicazione del disposto di cui all’art. 2 D.lgs. 18.12.1997, n. 462.

La Commissione Tributaria Regionale di Perugia, con la sentenza n. 210/02/2019, del 04-07-2019, depositata il 23-09-2019, ha respinto l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione ed accolto parzialmente l’appello incidentale del contribuente, compensando le spese. Il Collegio ha confermato la legittimità della formazione del ruolo e della notifica della cartella di pagamento, in quanto: "L’agente della riscossione aveva l’obbligo di notificare la cartella entro i termini di legge anche al fine di evitare prescrizioni e decadenze, né costitutiva impedimento a tale attività l’avvio della procedura di concordato preventivo da parte della società appellata […] e ciò per consolidare il credito stesso; parimenti tuttavia il carico tributario non può aggravare la posizione fiscale del contribuente in concordato con aggio, interessi di moratori e sanzioni in misura piena.

Le sentenze citate danno spunto per esporre delle considerazioni in ordine all’indifferenza dell’amministrazione finanziaria alla presentazione del piano concordatario contenente il credito tributario regolarmente esposto.

Nel sistema normativo attuale non è presente una disciplina che imponga un termine perentorio di avvio della procedura riscossione, ma è previsto un termine di decadenza (art. 25 D.P.R. 602/1973) entro il quale è possibile per il concessionario della riscossione procedere alla notifica della cartella di pagamento.

La cartella di pagamento, come sancito dalla Suprema Corte di Cassazione civile, sezione V, con ordinanza n. 6526 del 16.03.2018 è parificabile all’atto di precetto ed il titolo esecutivo è rappresentato dal ruolo.

Poiché il contribuente, nel caso in oggetto, aveva già riconosciuto pienamente il proprio debito in sede di piano concordatario, nessun pregiudizio è riscontrabile in capo al creditore Agenzia delle Entrate, il quale, al pari degli altri creditori coinvolti nella procedura concorsuale, non può iniziare e/o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (art. 168 R.D. 16-3-1942).

Il patrimonio del debitore va tutelato da aggressioni, cristallizzando i debiti preconcorsuali e vietando al debitore medesimo di porre in essere pagamenti di crediti antecedenti il deposito del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo presso il competente registro delle imprese.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ben avrebbe potuto annullare le cartelle di pagamento, riservandosi la notifica di nuova cartella di pagamento entro il termine di decadenza, ex art. 25 D.P.R. 29-09-1973 n. 602, di tre anni decorrenti dalla pubblicazione del decreto che revoca l’ammissione al concordato preventivo, ovvero che dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179 del R.D. 16-03-1942, n. 267; ovvero dalla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l’annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del R.D. 16-03-1942, n. 267.

Ne consegue la conferma, ritraibile in via interpretativa da opporre alla posizione dell’amministrazione finanziaria, dell’illegittimità di tutta l’attività di formazione del ruolo e della notifica della cartella di pagamento, perché rientrante nell’ambito dell’attività di riscossione, nel caso de quo inibita indirettamente dalla Legge Fallimentare, poiché se posta in essere dovrebbe essere inefficace nei confronti del debitore che non può effettuare pagamenti di crediti antecedenti il deposito del piano concordatario ed inutiliter data per il creditore che non vede leso il diritto al recupero del credito in caso di esito negativo della procedura concorsuale, visto poi che pacifico sembra essere per la giurisprudenza di merito umbra non poter pretendere interessi successivi alla data del deposito del piano concordatario, sanzioni in misura piena (ma dovute solo nella misura di 1/3) ed aggio della riscossione (cfr C.T.R. Umbria 177/02/2018 del 5.02.2018).

Si attende la posizione della Corte di Cassazione sul punto, che possa chiarire definitivamente il rapporto tra la legge tributaria in vigore, inerente il potere di riscossione dell’Agenzia delle Entrate e quella fallimentare, trovando un contemperamento della tutela dei diversi interessi sottostanti.

 

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di AVV. GIOVANNA FIORE

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