Cartella esattoriale e prova della notifica


Grava sul concessionario della riscossione l’onere di provare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento posta a base della iscrizione di ipoteca
Cartella esattoriale e prova della notifica
Si tratta,di un principio giurisprudenziale sancito dai Giudici di Palazzaccio rilevante nel caso di specie per una duplice motivazione. 1) la vigenza del principio generale che vuole l’attivazione dell’inversione dell’onere della prova a carico della parte resistente in caso di doglianze relative alla mancata o irregolare notifica di atti presupposti; 2) la tipologia di documentazione da esibire in sede giudiziale per ritenere validamente assolto in sede giudiziale tale onere probatorio.
- Il principio generale disposto dalla Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza N°6887 del 08/04/2016:
Sulla questione in esame risulta particolarmente rilevante il principio giurisprudenziale ultimo disposto dalla Suprema Corte di Cassazione - Sez, Civ. V 08/04/2016, sen. N°6887 sopra richiamata.
In particolare, i Giudici di Palazzaccio in concomitanza della pronuncia in commento hanno espressamente evidenziato l’onere probatorio incombente sul concessionario della riscossione procedente in sede di esecuzione forzata.
Nello specifico, facendo seguito alla notifica di un provvedimento cautelare quale può essere un richiesta di iscrizione ipotecaria effettuata ex art.77 DPR n°602/73 grava sul concessionario della riscossione procedente l’obbligo di provare l’avvenuta preventiva e regolare notifica della cartella di pagamento quale atto presupposto da cui rinviene la legittimità del provvedimento cautelare stesso.
Tale onere deve essere assolto mediante la produzione in giudizio della relata di notificazione; ovvero, dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale essendo pertanto preclusa al concessionario procedente la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti quali per esempio, registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o attestazioni d’ufficio postale.
Ne deriva che, in assenza di tale specifica documentazione (idonea) non può dirsi validamente assolto l’onere probatorio incombente ex art. 2697 c.c. sul concessionario della riscossione convenuto.
Né, nella casistica in esame, il concessionario della riscossione può fondatamente avvalersi a suo favore della previsione normativa di cui all’art.26 del DPR n°602/73, per cui l’agente della riscossione deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella di pagamento con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, avendo obbligo di esibirle in giudizio su richiesta del Giudice tributario adito.
In altre parole, la Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia in esame oltre a confermare espressamente ove ce ne fosse stato bisogno la vigenza della inversione dell’onere della prova in capo al concessionario della riscossione convenuto nei confronti del quale viene eccepita la mancata o irregolare notificazione di un atto presupposto quale può essere un avviso di accertamento o una cartella di pagamento evidenzia anche un altro principio rilevante; ossia, il fatto che la previsione normativa di cui al richiamato art.26 del DPR n°602/73, non esclude che per esigenze strettamente connaturate al contenzioso giurisdizionale devono trovare pieno e continuativo vigore, se necessario, anche oltre i cinque anni indicati dall’art.26 DPR n°602/73, le disposizioni generali relative al soddisfacimento dell’onere della prova di cui al più volte richiamato art.2697 c.c.
In altre parole, i Giudici di Palazzaccio hanno chiarito espressamente che il Concessionario della riscossione è comunque obbligato indipendentemente dall’obbligo temporale (un quinquennio) di cui al richiamato art.26 DPR 602/73 di conservazione della relazione attestante la notificazione della cartella di pagamento, non solo a fornire la prova contraria circa l’avvenuta regolare notificazione dell’atto presupposto; ma, deve trattarsi altresì di documentazione assolutamente idonea per il raggiungimento di tale fine in sede giudiziale. Per cui, non è ammessa documentazione sostitutiva o equipollente rispetto alla relazione di avvenuta notificazione della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento.
Ad avviso di chi scrive, non solo può risultare inidonea l’esibizione in giudizio di registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria o, comunque di altra documentazione non specifica che nulla centra con la relazione di notificazione dell’atto presupposto; ma, potrebbe risultare addirittura inidonea anche l’esibizione in giudizio della semplice copia avente ad oggetto la relata di notificazione della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento in sostituzione della copia conforme all’originale attestata espressamente dal soggetto che ha effettuato materialmente la notifica dell’atto presupposto in qualità di pubblico ufficiale.

- Considerazioni conclusive:
Se vogliamo l’orientamento assunto dalla Suprema Corte di Cassazione nella casistica in esame ci porta a due considerazioni:
a) l’onere probatorio incombente sulle parti in giudizio così come rinveniente dal più volte richiamato art.2697 comma 1 e comma 2 c.c. necessita inevitabilmente di una applicazione particolarmente rigorosa e stringente da cui non è possibile prescindere anche e soprattutto in sede giudiziale.
Pertanto, la documentazione depositata in giudizio dalla parte onerata deve risultare sostanzialmente idonea a dimostrare non solo l’avvenuta notificazione dell’atto presupposto sia esso avviso di accertamento o cartella di pagamento bensì deve risultare altresì idonea a dimostrare che la notifica stessa sia stata effettuata in modo regolare pertanto in conformità alla previsioni normative vigenti;
b) la previsione normativa di cui al richiamato art. 26 del DPR n°602/73 in cui è disposta l’obbligo da parte dell’agente della riscossione di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella di pagamento con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, avendo obbligo di esibirle in giudizio su richiesta del Giudice tributario adito, non esclude tuttavia che per esigenze strettamente connaturate al contenzioso giurisdizionale devono trovare pieno e continuativo vigore, se necessario anche oltre i cinque anni indicati dall’art.26 DPR n°602/73 le disposizioni generali relative al soddisfacimento dell’onere della prova di cui al più volte richiamato art.2697 c.c. In altre parole, l’esigenza di provare davanti al Giudice tributario la legittimità nonché la fondatezza degli assunti difensivi anche se risulta decorso il quinquennio indicato dalla norma (art.26 DPR 602/73) supera il precetto normativo disposto dal più volte richiamato art.26 del DPR n°602/73.

Articolo del:


di Avv. Durante Giuseppe

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