Cartella esattoriale notificata a persona diversa dal destinatario

La questione è stata di recente chiarita dalla Cassazione con l'ordinanza n. 9240/19 del 3.4.19 che è particolarmente interessante per gli addetti ai lavori in quanto spiega come deve avvenire la notifica della cartelle di pagamento tramite raccomandata e quando questa possa definirsi valida anche se notificata ad un familiare convivente, al portiere, alla colf, ossia a quei soggetti diversi dal destinatario, chiarendo anche e soprattutto se ci sia l'obbligo di inviare la successiva raccomandata informativa, la c.d. CAN in modo da informare il contribuente della consegna dell'atto a soggetto diverso.
Rispondiamo in modo semplice e chiaro ad una serie di quesiti pratici.
1) Si può notificare a soggetto diverso dal destinatario?
La risposta è sì ed è lo stesso codice di procedura civile a stabilire che la notifica possa avvenire anche se il destinatario è momentaneamente assente, consegnando il documento ai soggetti indicati quali: il familiare convivente, la persona addetta alla casa, all'ufficio il portiere.
2) Il postino deve indicare a chi ha consegnato l'atto, la firma deve essere leggibile?
Secondo l'ultimo orientamento della Cassazione la notifica è valida anche se l'avviso di ricevimento non contiene alcuna indicazione sulla qualifica del soggetto che ritira l'atto a mano. Precisa la Corte che è sufficiente la circostanza che il consegnatario si dichiari autorizzato al ritiro. Ciò basta a far presumere che sia uno dei soggetti indicati dal codice di procedura civile. Peraltro, rileva la Corte, il postino è un pubblico ufficiale le cui dichiarazioni sono assistite da fede privilegiata.
Cosa vuol dire questo?
Che il destinatario per contestare delle irregolarità deve necessariamente proporre querela di falso.
Infine, la firma del consegnatario può anche essere illeggibile. Questo è quanto afferma la recente Cassazione, a parere di chi scrive, con gravi e pesanti ripercussioni per noi contribuenti.
3) Obbligo del CAN?
Se la notifica è effettuata a mezzo ufficiale giudiziario quest'ultimo deve dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica di un atto ad un soggetto diverso, inviando la c.d. CAN.
Se la notifica è effettuata a mezzo posta questa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario senza necessità dell'obbligo di spedizione del CAN al destinatario dell'atto.
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