Cartelle e rateazioni, sospesi i pagamenti fino al 31 agosto

L’emergenza epidemiologica da COVID 19 ha reso necessario anche un intervento del Governo in merito alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione con riferimento alle entrate sia tributarie che non tributarie.
La chiusura di ogni attività non strettamente necessaria ha, infatti, reso difficile il reperimento di liquidità sufficienti a rispettare i piani di rateazione già accordati nonché di affrontare nuovi pagamenti di debiti iscritti a ruolo.
Pertanto, il decreto rilancio ha ampliato l’art. 68 del Dl 18/2020, prevendendo che le scadenze delle rate dei piani di rateazione di cartelle esattoriali, già in corso ed in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio, siano sospese fino al 31 agosto 2020.
Per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8 marzo - 31 agosto) si può richiedere una rateizzazione accedendo ai servizi on line dell’Ader o presso gli sportelli o procedere al loro pagamento in un'unica soluzione ed entro il 30 settembre.
Il versamento delle somme sospese deve avvenire in un’unica soluzione entro il mese successivo a quello di scadenza della moratoria. In presenza di una cartella di pagamento, i cui termini per il versamento scadono nel periodo di sospensione, è possibile chiedere la dilazione con istanza presentata entro il mese di settembre.
Ricadono nella sospensione anche le somme in contestazione, quali quelle recate in cartelle impugnate e/o gli importi affidati a titolo di riscossione provvisoria in pendenza dell’impugnazione dell’atto di accertamento.
E' importante ricordare che nel periodo di sospensione (8 marzo-31 agosto) Ader «non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio: pignoramento)». E questo anche se i termini di pagamento della cartella sono scaduti prima dell’8 marzo.
Che cosa succede, quindi, per un preavviso di fermo ricevuto a inizio marzo? Anche in questo caso «fino al 31 agosto sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere all'iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche».
E’ comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione, anche durante il periodo di sospensione previsto dal Dl 18/2020.
Per completezza. si precisa che in virtù dell’art. 83 del DL 18/2020 sono sospesi fino al 15 maggio i termini per l’impugnativa di tutti gli atti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, dunque, in caso di atti viziati il diritto di difesa del contribuente deve essere esercitato prima delle scadenze previste per il loro pagamento, con un evidente sfasamento temporale previsto dal legislatore che si spera venga corretto nella conversione in legge del decreto.
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