Cartelle esattoriali, quale prescrizione?
Pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite in materia di prescrizione in favore del contribuente
Ogni credito contributivo o erariale è normalmente sottoposto alla prescrizione quinquennale, che può essere interrotta per effetto dell’invio di atti interruttivi - comunicazioni e/o atti notificati al debitore volti a sollecitare il pagamento -.
La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.23397/2016, di recente, è intervenuta per dirimere una questione attinente all'applicabilità o meno dell'art. 2953 c.c. ai provvedimenti non aventi carattere giurisdizionale, eliminando, di fatto, ogni dubbio circa il periodo prescrizionale da applicare in molteplici fattispecie attinenti a situazioni molto frequenti.
Con tale pronuncia, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sancito un importante principio di diritto, in ossequio al quale, "anche se l’utente non impugna o, comunque, non si oppone ad una cartella esattoriale (o ad un atto finalizzato al recupero coattivo del credito), il periodo di prescrizione relativo alla pretesa fatta valere nei confronti del contribuente, non si "converte" nel termine ordinario di dieci anni, ma rimane quello stabilito dalla legge per il singolo credito di cui si tratta".
Alla luce di tale risolutivo intervento, ne consegue che se un cittadino riceve una cartella esattoriale relativa ad un credito vantato da un Ente, come un tributo o un canone idrico, e non la impugna o non si oppone ad essa, ai fini del calcolo del termine di prescrizione andrà considerato quello previsto per la pretesa azionata.
In concreto, se ad esempio, viene notificata una cartella esattoriale relativa ad un credito che si prescrive con il decorso di 5 anni, se la cartella non dovesse essere impugnata, rimane ferma la prescrizione di 5 anni e non si applicherà quella ordinaria (decennale).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza in commento - mettendo fine ai dubbi derivati da contrastanti decisioni della stessa Corte, susseguitesi negli anni -, hanno stabilito che: "la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via".
La conversione della prescrizione da breve (quinquennale) ad ordinaria (decennale), alla luce di tale arresto giurisprudenziale, sarà considerata legittima soltanto nell’ipotesi in cui ci si trovi al cospetto di: 1) sentenza passata in giudicato; 2) decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale; 3) decreto o sentenza penale di condanna divenuti definitivi.
La cartella di pagamento, invece, così come gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva (per esempio avvisi di addebito Inps o avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate), sono atti amministrativi, espressione del potere di autotutela ed auto-accertamento della Pubblica Amministrazione e, come tali, non sono idonei ad acquistare efficacia di giudicato; ad essi, pertanto, si applicherà la prescrizione prevista per il credito azionato.
Alla luce di tale risolutivo intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite, ne consegue che molti contribuenti, destinatari di richieste di pagamento inoltrate a mezzo la notifica di avvisi di pagamento e/o cartelle esattoriali, avranno la possibilità di impugnarli (eccependone la relativa prescrizione) onde far accertare la illegittimità della pretesa azionata per effetto della intervenuta prescrizione del credito.
Norma di riferimento:
Art. 2953. Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi.
"I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione piu' breve di dieci anni, quando riguardo ad essi e' intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni".
La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.23397/2016, di recente, è intervenuta per dirimere una questione attinente all'applicabilità o meno dell'art. 2953 c.c. ai provvedimenti non aventi carattere giurisdizionale, eliminando, di fatto, ogni dubbio circa il periodo prescrizionale da applicare in molteplici fattispecie attinenti a situazioni molto frequenti.
Con tale pronuncia, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sancito un importante principio di diritto, in ossequio al quale, "anche se l’utente non impugna o, comunque, non si oppone ad una cartella esattoriale (o ad un atto finalizzato al recupero coattivo del credito), il periodo di prescrizione relativo alla pretesa fatta valere nei confronti del contribuente, non si "converte" nel termine ordinario di dieci anni, ma rimane quello stabilito dalla legge per il singolo credito di cui si tratta".
Alla luce di tale risolutivo intervento, ne consegue che se un cittadino riceve una cartella esattoriale relativa ad un credito vantato da un Ente, come un tributo o un canone idrico, e non la impugna o non si oppone ad essa, ai fini del calcolo del termine di prescrizione andrà considerato quello previsto per la pretesa azionata.
In concreto, se ad esempio, viene notificata una cartella esattoriale relativa ad un credito che si prescrive con il decorso di 5 anni, se la cartella non dovesse essere impugnata, rimane ferma la prescrizione di 5 anni e non si applicherà quella ordinaria (decennale).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza in commento - mettendo fine ai dubbi derivati da contrastanti decisioni della stessa Corte, susseguitesi negli anni -, hanno stabilito che: "la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via".
La conversione della prescrizione da breve (quinquennale) ad ordinaria (decennale), alla luce di tale arresto giurisprudenziale, sarà considerata legittima soltanto nell’ipotesi in cui ci si trovi al cospetto di: 1) sentenza passata in giudicato; 2) decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale; 3) decreto o sentenza penale di condanna divenuti definitivi.
La cartella di pagamento, invece, così come gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva (per esempio avvisi di addebito Inps o avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate), sono atti amministrativi, espressione del potere di autotutela ed auto-accertamento della Pubblica Amministrazione e, come tali, non sono idonei ad acquistare efficacia di giudicato; ad essi, pertanto, si applicherà la prescrizione prevista per il credito azionato.
Alla luce di tale risolutivo intervento della Suprema Corte a Sezioni Unite, ne consegue che molti contribuenti, destinatari di richieste di pagamento inoltrate a mezzo la notifica di avvisi di pagamento e/o cartelle esattoriali, avranno la possibilità di impugnarli (eccependone la relativa prescrizione) onde far accertare la illegittimità della pretesa azionata per effetto della intervenuta prescrizione del credito.
Norma di riferimento:
Art. 2953. Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi.
"I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione piu' breve di dieci anni, quando riguardo ad essi e' intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni".
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