Casa coniugale: diritto di credito o proprietà?


Costruzione della casa coniugale su terreno appartenente in via esclusiva ad un solo coniuge
Casa coniugale: diritto di credito o proprietà?
Con particolare riferimento alla comunione legale, questione spinosa risulta quella legata ai modi di acquisto della proprietà quale può essere l'accessione. Ora, sul punto la giurisprudenza sembra essere, infatti, piuttosto consolidata nel ritenere che un immobile costruito in costanza di matrimonio con comunione legale dei coniugi dei beni su di un terreno rientrante nell'ambito dei beni personali di uno dei due (art. 179 cc lett. a), non possa a sua volta che essere considerato bene personale del coniuge già proprietario del terreno.

Ritiene, difatti, la giurisprudenza di legittimità che l'atto interruttivo dell'incorporazione dell'immobile nel terreno sul quale viene costruito, può essere dato solo da un espresso accordo tra le parti, le quali invero potrebbero procedere alla costituzione di un diritto di superficie. Tuttavia in riferimento alle finanze, nonchè alla manodopera investite dall'altro coniuge nella costruzione dell'immobile in questione la Cassazione risolve la questione specificando come il coniuge non proprietario dell'immobile costruito abbia in ogni caso una tutela sotto il profilo obbligatorio, nel senso che a costui compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali della manodopera impiegati nella costruzione. Al coniuge non proprietario, ma contribuente agli oneri di costruzione, spetta quindi il diritto di ripetere le somme spese ex art. 2033 cc..

Se la giurisprudenza risulta essere consolidata sul punto, tuttavia autorevole dottrina ha rilevato come la costituzione di un diritto reale minore non debba per forza e necessariamente essere oggetto di negoziazione. Pertanto, atteso che necessariamente i diritti reali minori hanno natura negoziale e rilevato quindi che l'orientamento giurisprudenziale sopra esaminato sembra in realtà porsi in contrasto con i principi relativi alla comunione legale di cui all'art. 177 lett. a) cc, si potrebbe ben sostenere come l'acquisto di un bene immobile ex art. 934 cc, ossia mediante accessione, dovrebbe rientrare nella comunione legale dei coniugi. Non solo, la Corte di Cassazione, sostiene proprio come l'art. 177, primo comma, lett. a), cc, non operi una distinzione tra acquisti a titolo originario ed acquisti a titolo derivativo.

Se ne può pertanto ricavare come i beni immobili acquistati per accessione, in costanza di comunione legale, sul terreno di proprietà personale di uno dei coniugi potrebbero in verità rientrare nella comunione legale, stante che comunque si ritiene di avere a che fare con l'acquisto di una res ex art. 177, co. 1°, lett. a), cc.

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di avv davide baiocchi

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