Casa coniugale e separazione


In caso di separazione e divorzio il punto più critico resta l'assegnazione della casa coniugale
Casa coniugale e separazione
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi e di divorzio, uno dei temi più dibattuti è l’assegnazione della casa coniugale.
A chi spetta? Quali sono i presupposti? Quando può essere revocata? Cosa comporta?
L’assegnazione della casa coniugale viene disposta con un provvedimento del Giudice ed è attribuita, a prescindere dal titolo di proprietà, tenendo "prioritariamente conto dell’interesse dei figli" al coniuge affidatario degli stessi (art. 337 sexies c.c. introdotto dal D. Lgs. n. 154/2013). Il presupposto imprescindibile è, quindi, l’esistenza di figli minori o maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, ai quali deve essere garantito il medesimo habitat domestico, inteso come luogo degli affetti, interessi e consuetudini della famiglia allorché questa era unita.
Per questi motivi non si potrà discutere di assegnazione di immobili diversi da quelli costituenti la casa coniugale, quali ad esempio le case che i coniugi hanno acquistato in posti di villeggiatura per trascorrere le vacanze o altri immobili di proprietà e concessi in locazione a terzi.
In mancanza di figli minori o maggiorenni non indipendenti, la casa coniugale non può perciò essere assegnata ad alcun coniuge e, in caso di comproprietà, dovrà essere disposto lo scioglimento della comunione o, in alternativa, un coniuge può acquistare la quota dell’altro.
Stante il requisito fondamentale dell’esistenza dei figli, il diritto all’assegnazione della casa coniugale viene meno in caso di sopravvenuta indipendenza economica di questi ultimi, a tutela dei quali il provvedimento era stato pronunciato. Una volta, quindi, che i figli diventino maggiorenni e autosufficienti sotto il profilo economico, si perde il diritto all’assegnazione della casa, così come viene perso nel caso in cui l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
Ma cosa comporta ottenere l’assegnazione della casa coniugale?
Innanzitutto, le spese relative alla gestione ordinaria dell’immobile gravano esclusivamente sul coniuge che ne abbia ottenuto l’assegnazione, in quanto strettamente legate all’utilizzo del bene, mentre quelle straordinarie saranno a carico del proprietario. Se i coniugi sono comproprietari, tali spese andranno vanno suddivise in base alla rispettive quote di proprietà.
Ciò significa che il coniuge assegnatario e, quindi, titolare del diritto di godimento sulla casa, dovrà sopportare tutte le spese per la manutenzione ordinaria dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, come pure le tasse direttamente legate al suo utilizzo (come quella sui rifiuti), le spese condominiali ordinarie e le utenze domestiche (luce, gas, telefono), in considerazione del fatto che è lui ad usufruire del servizio a cui queste sono connesse.
È doveroso, tuttavia, sottolineare che quanto sinora detto vale solo nei rapporti tra le parti, cioè tra i coniugi.
Nei confronti del condominio, l’unico soggetto obbligato per il pagamento delle spese, ordinarie e straordinarie, è solo ed esclusivamente il proprietario dell’immobile.
Se il proprietario è il coniuge non assegnatario (colui che ha dovuto abbandonare la casa coniugale), sarà lui l’esclusivo destinatario di eventuali azioni da parte del condominio, avendo poi il diritto di ottenere il rimborso dal coniuge assegnatario. Questo perché le vicende tra marito e moglie riguardano solo i loro rapporti interni e non toccano altri soggetti, tra cui il condominio: per quest’ultimo, l’unico e solo interlocutore (sia sul piano attivo, dei diritti, che passivo, degli obblighi) resta il proprietario dell’appartamento e non colui che ne ha il mero godimento.
Dunque, l’amministratore non ha rapporti diretti con i soggetti che, a qualsiasi titolo, utilizzino le unità immobiliari (come, del resto, in caso di affitto, avviene nei confronti dell’inquilino).
La Cassazione ha infatti ricordato che, in materia condominiale, non vale il principio della cosiddetta "apparenza": in pratica, l’amministratore deve convocare in assemblea solo il vero proprietario dell’appartamento e non anche colui che si comporti come condomino senza però esserlo (cosiddetto condomino apparente).
In conclusione, se è pur vero che in presenza di figli minori o maggiori ma non economicamente indipendenti si ha diritto a richiedere l’assegnazione della casa coniugale, è altrettanto vero che, nel caso concreto, bisognerà valutare l’opportunità o meno di chiedere tale assegnazione, stante le conseguenze economiche che ne conseguono e dovrà farsi una valutazione complessiva del singolo caso concreto. Con la separazione e con il divorzio le condizioni economiche di entrambi i coniugi sono destinate inevitabilmente a peggiorare, in quanto viene meno la c.d. macroeconomia della famiglia con conseguente duplicazione delle spese. Nonostante i provvedimenti di corresponsione di assegni di mantenimento, il coniuge assegnatario della casa coniugale dovrà essere ben consapevole che saranno a suo esclusivo carico tutte le spese connesse a detta abitazione.

Articolo del:


di Avv. Alessandra Dona

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse