Casa familiare e figli maggiorenni


Il giudice non può statuire sull'assegnazione della casa familiare in mancanza di figli minorenni o in presenza di figli economicamente indipendenti
Casa familiare e figli maggiorenni
L'assegnazione della casa familiare sia in sede di separazione che in sede di divorzio, come ormai noto, prescinde dalla proprietà dell'immobile essendo imprescindibilmente legata al presupposto dell'affidamento/ collocamento di figli minorenni o maggiorenni ma non ancora autonomi da un punto di vista economico. Per i figli maggiorenni, infatti, non si pone l'esigenza di permanere nell'ambiente domestico e pertanto l'assegnazione della casa coniugale al coniuge convivente con il figlio maggiorenne, postula la non autosufficienza di questo.
Ma cosa accade quando il figlio maggiorenne ha raggiunto una propria autosuffienza economica?
La Giuriprudenza di merito si è recentemente pronunciata sull'argomento interpretando l'art. 6 comma 6 della Legge sul divorzio nel senso che sopra evidenziato in quanto, in caso contrario, l'assegnazione della casa coniugale si tradurrebbe in "un'espropriazione del diritto di proprietà" che durerebbe tendenzialmente "per tutta la vita del coniuge assegnatario". (Tribunale di Gela, Ord. del 14/03/2016).
Nel caso in esame, infatti, Il Giudice appurato che:
1) entrambi i figli della coppia erano maggiorenni ed autosufficienti (in particolare la figlia si era sposata ed aveva costituito un nuovo nucleo familiare) ed il figlio, convivente con la madre, era divenuto autosufficiente economicamente come confermato dal medesimo in corso di causa;
2) la moglie era proprietaria di altro appartamento in cui viveva la figlia con la sua famiglia, oltre che comproprietaria con il fratello di altro appartamento;
3) che la stessa, pertanto, avrebbe potuto far fronte alla propria esigenza abitativa, esseno proprietaria di altri immobili;
ha ritenuto di non provvedere in merito assegnare la casa coniugale (neanche in capo al marito proprietario) statuendo che, in assenza dei presupposti di cui all'art. 6 della Legge 898/1970 (presenza di figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti) "non possa farsi luogo ad una statuizione in ordine alla sua assegnazione, e che l'uso e l'abitazione dell'immobile debba piuttosto seguire il diritto di proprietà".
Infine, il Giudice non ha ritenuto di disporre neppure un assegno di divorzio in favore della moglie, in quanto dagli atti di causa non era emersa una disparità economica tra i coniugi tale da giustificarne la sua previsione, al contrario il marito, al fine di dimostrare una scarsa disponibilità reddituale, aveva dato prova documentale di una contrazione dei propri redditi.

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di avv. Lavinia Misuraca

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