Casalinga equiparata a una lavoratrice autonoma
Il Tar di Lecce riconosce ad un agente di Polizia i riposi giornalieri nonostante la moglie, madre di un neonato, fosse casalinga

Segnaliamo un`interessante sentenza del TAR di Lecce, resa in una materia in cui si registrano sempre meno contrasti giurisprudenziali, secondo cui la casalinga deve essere considerata come una lavoratrice autonoma e, per tale ragione, al coniuge spettano i riposi giornalieri ex art. 40, lett. c, D. Lgs. n. 151/2001.
E’ questo l’importante principio contenuto nella Sentenza n. 2427 del 25 settembre 2014 del Tribunale Amministrativo di Lecce.
Nella fattispecie un agente della Polizia di Stato, nei giorni seguenti la nascita della propria figlia, aveva richiesto all’Amministrazione di appartenenza, di poter beneficiare dei riposi giornalieri ai sensi dell’art. 40, lettera c, Decreto Legislativo n. 151/2001, precisando che la moglie svolgeva attività lavorativa di casalinga.
Il Ministero dell’Interno, però, rigettata la domanda poichè a detta sua, la casalinga non può essere considerata alla stregua di una lavoratrice autonoma e che, quindi, non possono essere riconosciuti al coniuge della stessa i benefici di cui all’art. 40, lett. c, D. Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui riconosce al padre i periodi di riposo di cui all'articolo 39 "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente".
Nell’assunto del Ministero, pertanto, la casalinga non può essere considerata una lavoratrice autonoma, con la conseguente esclusione dei benefici sopra citati.
Avverso tale diniego il dipendente adiva il Tribunale Amministrativo chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato e il riconoscimento del diritto di beneficiare dei riposi giornalieri.
Con sentenza n. 2427 del 25/09/14, pertanto, il Tar Lecce statuiva «che la lettera c) dell'art. 40 del D.Lgs. n. 151/2001, riferendosi alla "madre che non sia lavoratrice dipendente", si applica non solo alla lavoratrice "autonoma" ma, per la sua lata accezione letterale e in mancanza di esplicita esclusione, anche alla lavoratrice "casalinga"».
Secondo i Giudici Amministrativi, infatti, «la prospettata interpretazione estensiva della lettera c)dell'art.40 citato è stata ritenuta maggiormente aderente alla ratio legis,volta a garantire al lavoratore padre la cura del bambino in tutte le ipotesi in cui l'altro genitore sia impegnato in attività lavorative che lo distolgano dall'assolvimento di tale compito. Poiché l’art. 40 del T.U. 151/2001 costituisce una norma volta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità in attuazione delle finalità generali di tipo promozionale scolpite dall’art. 31 della Costituzione, non può che valorizzarsi, nella sua interpretazione, la ratio della stessa, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività (nella fattispecie, quella di "casalinga"), che la distolgano dalla cura del neonato».
L’importante sentenza, pertanto, va segnalata sia perchè valorizza l’attività lavorativa della casalinga sia perchè ribadisce l’importanza del ruolo anche del padre nella cura dei figli.
Precedentemente questa interpretazione era peraltro stata negata dall’Inps, con la circolare n. 8 del 17 gennaio 2003 e con quella successiva n. 95-bis del 6 settembre 2006, le quali hanno espressamente negato il diritto del padre ai riposi giornalieri se la madre non è lavoratrice, in quanto - si spiega - questo diritto del padre continua ad essere "derivato" da quello della madre e se la madre non ne ha diritto, in quanto non dipendente, non ne ha diritto neanche il padre.
Qualcosa però è cambiato. Infatti, già la Corte di Cassazione, sez. III, n. 20324 del 20 ottobre 2005 aveva considerato la figura della casalinga come lavoratrice.
Poi è intervenuta anche la sesta sezione del Consiglio di Stato che con la decisione n. 4293 del 9 settembre 2008, ha riconosciuto al padre lavoratore con moglie casalinga, il diritto a godere dei riposi giornalieri, favorevole a comprendere nella fattispecie di "madre non lavoratrice dipendente" la lavoratrice casalinga.
Dunque, nella fattispecie di madre non lavoratrice dipendente, deve essere ricompresa anche la lavoratrice casalinga (lettera circolare del ministero del Lavoro del 12 maggio 2009). I riposi giornalieri sono retribuiti, non comportano nessuna riduzione di ferie né della tredicesima mensilità.
Infine nella fattispecie il TAR Lecce non accordava il risarcimento del danno richiesto dal ricorrente, difettando nella specie la colpa della P.A. anche per la presenza di un testo normativo non chiaro.
E’ questo l’importante principio contenuto nella Sentenza n. 2427 del 25 settembre 2014 del Tribunale Amministrativo di Lecce.
Nella fattispecie un agente della Polizia di Stato, nei giorni seguenti la nascita della propria figlia, aveva richiesto all’Amministrazione di appartenenza, di poter beneficiare dei riposi giornalieri ai sensi dell’art. 40, lettera c, Decreto Legislativo n. 151/2001, precisando che la moglie svolgeva attività lavorativa di casalinga.
Il Ministero dell’Interno, però, rigettata la domanda poichè a detta sua, la casalinga non può essere considerata alla stregua di una lavoratrice autonoma e che, quindi, non possono essere riconosciuti al coniuge della stessa i benefici di cui all’art. 40, lett. c, D. Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui riconosce al padre i periodi di riposo di cui all'articolo 39 "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente".
Nell’assunto del Ministero, pertanto, la casalinga non può essere considerata una lavoratrice autonoma, con la conseguente esclusione dei benefici sopra citati.
Avverso tale diniego il dipendente adiva il Tribunale Amministrativo chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato e il riconoscimento del diritto di beneficiare dei riposi giornalieri.
Con sentenza n. 2427 del 25/09/14, pertanto, il Tar Lecce statuiva «che la lettera c) dell'art. 40 del D.Lgs. n. 151/2001, riferendosi alla "madre che non sia lavoratrice dipendente", si applica non solo alla lavoratrice "autonoma" ma, per la sua lata accezione letterale e in mancanza di esplicita esclusione, anche alla lavoratrice "casalinga"».
Secondo i Giudici Amministrativi, infatti, «la prospettata interpretazione estensiva della lettera c)dell'art.40 citato è stata ritenuta maggiormente aderente alla ratio legis,volta a garantire al lavoratore padre la cura del bambino in tutte le ipotesi in cui l'altro genitore sia impegnato in attività lavorative che lo distolgano dall'assolvimento di tale compito. Poiché l’art. 40 del T.U. 151/2001 costituisce una norma volta a dare sostegno alla famiglia ed alla maternità in attuazione delle finalità generali di tipo promozionale scolpite dall’art. 31 della Costituzione, non può che valorizzarsi, nella sua interpretazione, la ratio della stessa, volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività (nella fattispecie, quella di "casalinga"), che la distolgano dalla cura del neonato».
L’importante sentenza, pertanto, va segnalata sia perchè valorizza l’attività lavorativa della casalinga sia perchè ribadisce l’importanza del ruolo anche del padre nella cura dei figli.
Precedentemente questa interpretazione era peraltro stata negata dall’Inps, con la circolare n. 8 del 17 gennaio 2003 e con quella successiva n. 95-bis del 6 settembre 2006, le quali hanno espressamente negato il diritto del padre ai riposi giornalieri se la madre non è lavoratrice, in quanto - si spiega - questo diritto del padre continua ad essere "derivato" da quello della madre e se la madre non ne ha diritto, in quanto non dipendente, non ne ha diritto neanche il padre.
Qualcosa però è cambiato. Infatti, già la Corte di Cassazione, sez. III, n. 20324 del 20 ottobre 2005 aveva considerato la figura della casalinga come lavoratrice.
Poi è intervenuta anche la sesta sezione del Consiglio di Stato che con la decisione n. 4293 del 9 settembre 2008, ha riconosciuto al padre lavoratore con moglie casalinga, il diritto a godere dei riposi giornalieri, favorevole a comprendere nella fattispecie di "madre non lavoratrice dipendente" la lavoratrice casalinga.
Dunque, nella fattispecie di madre non lavoratrice dipendente, deve essere ricompresa anche la lavoratrice casalinga (lettera circolare del ministero del Lavoro del 12 maggio 2009). I riposi giornalieri sono retribuiti, non comportano nessuna riduzione di ferie né della tredicesima mensilità.
Infine nella fattispecie il TAR Lecce non accordava il risarcimento del danno richiesto dal ricorrente, difettando nella specie la colpa della P.A. anche per la presenza di un testo normativo non chiaro.
Articolo del: