Case vacanze, affittacamere e B&B: Bonus vacanze 2020


Tra le iniziative previste a favore del turismo dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34 del 19 maggio 2020) è stato previsto il c.d. “Bonus vacanze” (o tax credit vacanze)
Case vacanze, affittacamere e B&B: Bonus vacanze 2020

 

 

 

 

 

 

 

Indice:

  • Cos'è il Bonus vacanze?

  • In quali strutture è possibile utilizzare il Bonus vacanze?

  • Chi può richiedere il Bonus vacanze?

  • Quando richiedere il Bonus vacanze?

  • Come richiedere e utilizzare il Bonus vacanze

  • Cosa deve fare la struttura ricettiva

 

 

 

Cos'è il Bonus vacanze?

Tra le iniziative previste a favore del turismo dal “Decreto Rilancio” (DL n. 34 del 19 maggio 2020), e in particolare nell’art. 176, è stato previsto il c.d. “Bonus vacanze” (o tax credit vacanze) con il fine di supportare il settore turistico nazionale abbattendo la spesa delle famiglie per l’utilizzo di servizi turistico ricettivi nel nostro Paese.

Il bonus consiste in un contributo fino 500 euro da utilizzare per i soggiorni, appunto, in strutture turistico ricettive, agriturismi e Bed&Breakfast abilitati a livello nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività, chiaramente presenti sul territorio nazionale.

 

 


In quali strutture è possibile utilizzare il Bonus vacanze?

Secondo la Circolare n. 18/E del 3 luglio 2020, per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla norma. Sono inclusi, quindi, anche i soggetti in regime forfettario e coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica c.d. stagionale. A titolo indicativo e non esaustivo, tali attività sono riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO:

55.10: ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
Alberghi - fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).

55.20: ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
- Villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna (inclusi quelli con attività mista);
- Colonie marine e montane;
- Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole;
- Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence:
1.    fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze;
2.    cottage senza servizi di pulizia.
- Attività di alloggio connesse alle aziende agricole. 

Sono escluse, invece, le locazioni turistiche e i soggetti che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del TUIR (strutture ricettive non imprenditoriali, come B&B e Case Vacanze senza partita iva).

 

 


Chi può richiedere il Bonus vacanze?

Il Bonus potrà essere richiesto da nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente (quest’ultimo viene calcolato su un periodo più recente, soprattutto nei casi in cui ci sia stata un’importante variazione reddituale nei 18 mesi precedenti la richiesta), non superiore a 40.000 euro.

E’ utilizzabile soltanto da un componente del nucleo familiare, anche se diverso da chi ha effettuato la richiesta, presso una sola struttura ricettiva (l’eventuale quota di credito non utilizzata non potrà più essere utilizzata). L’unica eccezione riguarda i servizi accessori resi da più imprese ma  indicati nella medesima fattura dall’unico fornitore. Ad esempio, i costi per servizi balneari erogati dalla società Y potranno essere inclusi nel totale utile per il bonus solo se presenti nell’unica fattura emessa dalla società X (unico fornitore del servizio) per il soggiorno.

Sono previsti i seguenti importi:
•    150 euro per i nuclei familiari composti da una persona;
•    300 euro per i nuclei familiari comporti da due persone;
•    500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone.

Inoltre, non è necessario che sia presente fisicamente il soggetto che lo ha richiesto. Sarà possibile anche cedere il bonus ad un componente del nucleo familiare. Se questo ha installato l’app, potrà visualizzare in automatico il bonus all’interno della sezione “Pagamenti”. In alternativa, sarà possibile creare e condividere dall’app una copia del codice univoco o del QR Code.

Le imprese ricettive non sono obbligate ad accettare il bonus. Per cui, prima di prenotare la vacanza, è consigliabile assicurarsi che sia possibile utilizzarlo.

 

 


Quando richiedere il Bonus vacanze?

Il Bonus è utilizzabile soltanto una volta e può essere richiesto ed utilizzato dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

 

 


Come richiedere e utilizzare il Bonus vacanze

Come specificato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 giugno 2020 n. 237174, la richiesta di accesso all’agevolazione potrà essere effettuata da uno dei componenti del nucleo familiare, tramite SPID o Carta di identità elettronica, accedendo all’applicazione “IO”, l’app dei servizi pubblici, la quale verifica la sussistenza dei requisiti e comunica al richiedente l’esito del riscontro. In particolare, l’app verifica tramite i sistemi dell’Inps che l’ISEE sia sotto la soglia prevista. In caso di esito positivo viene comunicato al richiedente anche l’importo massimo spettante, indicando separatamente sconto e detrazione fruibile. L’applicazione genera anche il codice univoco ed un QR Code che devono essere utilizzati (alternativamente) presso la struttura ricettiva.

La spesa per le vacanze deve essere sostenuta in un’unica soluzione. Il pagamento deve essere certificato tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del beneficiario del bonus e deve essere effettuato direttamente alla struttura ricettiva ovvero tramite l’intermediazione di agenzie o tour operator. Non verranno considerate, quindi, le prenotazioni effettuate tramite piattaforme o portali telematici (Airbnb, Booking, etc). I soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica (ad es. i soggetti in regime forfettario) potranno emettere una fattura o ricevuta fiscale “cartacea”.

Il Bonus è stato suddiviso in due parti:
80% dell’importo - riconosciuto come sconto immediato della struttura sul corrispettivo dovuto (quindi sull’imponibile della fattura);
20% dell’importo - dovrà essere richiesto in detrazione fiscale in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi 2020 (l’eventuale rimborso potrà essere richiesto quindi nel 2021). Ne consegue quindi che possono beneficiare di questa disposizione solo i soggetti titolari di capacità contributiva e residenza fiscale tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

 

 


Cosa deve fare la struttura ricettiva

La struttura ricettiva, prima di applicare lo sconto, dovrà trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate (nella sezione “Servizi per > Comunicare > Bonus vacanze”), i seguenti dati: il codice univoco o il QR Code fornito dal cliente, il codice fiscale del cliente (che andrà indicato anche nella fattura, documento commerciale o ricevuta fiscale) e l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare).

L’esercente potrà confermare l’applicazione dello sconto ed incassare, quindi, l’importo netto spettante solo dopo la trasmissione dei dati e la verifica della validità dell’agevolazione. Lo sconto dell’80% applicato al cliente verrà recuperato con un credito d’imposta da utilizzare in compensazione (per il pagamento di altre imposte o tributi) dal giorno successivo, utilizzando il codice tributo “6915” denominato “BONUS VACANZE - recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”, oppure sfruttando la (remota e difficilmente attuabile nella pratica) possibilità di cederlo a soggetti terzi (tra i quali gli stessi fornitori di beni e servizi dell’impresa) o ad istituti di credito. In quest’ultimo caso l’operatore turistico dovrà comunicare la cessione del credito d’imposta nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Qualora in fase in controllo dell’Agenzia delle Entrate dovessero emergere incongruenze legate ai requisiti del fruitore del bonus, il fornitore del servizio (o eventualmente il cessionario del credito) risponderà per l’utilizzo del credito in eccesso, che dovrà essere corrisposto unitamente a interessi e sanzioni.

 

Articolo del:


di Matteo Mignardi | Dott. Commercialista Specializzato nel settore extralberghiero, Ordine di Roma

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