Caso Ryan Air: lavoratori europei e giurisdizioni nazionali


Ricorso contro Ryan Air, la Corte Europea consente al lavoratore comunitario di rivolgersi al Giudice del Paese in cui presta l’opera professionale
Caso Ryan Air: lavoratori europei e giurisdizioni nazionali

Caso Ryan Air: i lavoratori dell’Unione Europea non sono obbligati ad adire il Tribunale ove ha sede il datore di lavoro

La Corte Europea di Giustizia ha fatto ulteriore chiarezza sull’annosa questione riguardante la Giurisdizione e l’applicazione del Diritto nei casi in cui i lavoratori Comunitari siano impiegati da società, con sedi legali in uno degli stati dell’Unione Europea non coincidenti con il luogo dove l’opera lavorativa è abitualmente e continuativamente prestata.

Decidendo in merito ad un ricorso proposto in Belgio da dipendenti di varie nazionalità (Cause riunite C 168/16 e C 169/16, domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Mons - Corte d’appello del lavoro di Mons, Belgio), tutti assunti dalla compagnia aerea “Ryan Air” con sede legale in Dublino, la Corte ha affermato il principio che oltre all’individuazione della Giurisdizione in funzione del luogo ove insiste la sede principale della società datrice di lavoro, ogni lavoratore potrà rivolgersi al Giudice del Paese in cui viene svolta la maggior parte dell’attività affidatagli.

Ma non solo. In quest’ultimo caso gli stessi potranno quindi beneficiare anche dell’applicazione del Diritto dello Stato ove lavorano, anche se a loro più vantaggiosa e, dunque, diversa da quella prevista dallo stesso contratto di lavoro (nella fattispecie in esame la normativa invocata dal datore di lavoro, contrattualmente prevista ed applicata dalla Crewlink e dalla Ryanair al loro rapporto di lavoro, era in effetti meno vantaggiosa delle disposizioni del Diritto Belga).

Invero, l’articolo 6 della Convenzione di Roma già contemplava come il contratto di lavoro veniva regolato o dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro, oppure dalla legge del Paese dove si trova la sede legale del datore di lavoro, ma in tal seconda ipotesi, veniva fatto comunque salvo il caso in cui il contratto di lavoro presentava un collegamento più stretto con un altro paese.

Dal suo canto la Compagnia aerea Irlandese, operante tramite la dublinese “Crewlink”, aveva sostenuto dinanzi al Giudice del rinvio di non aver avuto succursali o uffici in Belgio, luogo dove si era intentata la causa, e che le istruzioni concernenti il lavoro degli appellanti venivano diramate da uffici situati in Irlanda.

Tuttavia la stessa doveva ammettere che proprio in Bruxelles disponeva di un ufficio condiviso con la Ryanair denominato «crewroom». Su tale cruciale aspetto, gli appellanti invece contestavano (proficuamente) che il legame con l’Irlanda fosse solo marginale o formale, considerato che essi non vi avevano mai risieduto, mai lavorato e solo alcuni tra loro vi si erano recati, una sola volta, per firmare il loro contratto e aprire un conto bancario.

Nel caso di specie è, quindi, stata ritenuta determinante la considerazione della “base di servizio” così come definita nell’allegato III del Regolamento Europeo n. 3922/91, individuata presso l’aeroporto di Charleroi (Bruxelles), dove tutti gli appellanti iniziavano e concludevano la loro giornata di lavoro (decollando e riatterrando sempre presso il medesimo aerodromo), ovvero proprio presso il «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», così come previsto dall’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento n. 44/2001.

La statuizione in parola pone, quindi, una pietra miliare nell’applicazione del diritto di derivazione comunitaria, confermando che i lavoratori comunitari, oltre a poter veder confermata la possibilità di adire il Giudice del luogo ove svolgano la loro opera lavorativa prevalente, potranno giovarsi anche dell’applicazione del diritto più favorevole vigente in quel Paese.


Avv. Giovanni Mastroianni

Articolo del:


di Giovanni Mastroianni

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse